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15.2018.45 • TRAC TI 15.2018.45 Generato dall'IA

Debtor's Appeal of Auction Refusal Dismissed Due to Procedural Flaws and Lack of Substantive Settlement Proposal

Numero d'incarto 15.2018.45
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A debtor in bankruptcy proceedings appealed the bankruptcy office's refusal to suspend a scheduled property auction, claiming an imminent out-of-court settlement with creditors requiring a short delay for financing transfer; however, the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was only submitted by fax without a handwritten signature, and furthermore, it was unfounded because the mere presentation of a settlement plan does not automatically suspend liquidation unless a formal proposal satisfying material requirements, including guarantees of success, is provided, which the appellant failed to do despite having over two years to prepare one.

Regesto Legislator

Ufficiale

Ricorso contro il rifiuto dell’ufficio dei fallimenti di sospendere un’asta. Proposta di concordato. Inammissibilità del ricorso presentato per fax

Parole chiave

Generato dall'IA
procedura di fallimento opposizione tardiva ritardi procedurali aggiudicazione all'incanto gestione del sinistro offerente escluso

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 62 III 134
81 vRUF e FF 1991 III 139 ad 210.7; DTF 62 III 134 consid.
DTF 120 III 96
qualora lo giustifichino le circostanze e il fallito offra garanzie per la riuscita del concordato (DTF 120 III 96 consid.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 7 cpv. 1 LPR

Used to declare the appeal inadmissible because it was filed solely by fax and lacked a handwritten signature.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the justification for not ordering court fees or compensation due to the nature of the proceedings.

art. 61 cpv. 2 lett. a

Cited in the justification for not ordering court fees or compensation due to the nature of the proceedings.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the justification for not ordering court fees or compensation due to the nature of the proceedings.

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Testo completo

Incarto n. 15.2018.45 · Lugano 11 giugno 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sull’*“appello”* (*recte:* ricorso) del

14 maggio 2018 della

RI 1 (rappr. dall’amministratore unico RA 1, ) contro

l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, o meglio contro la decisione di rifiuto di sospendere l’asta prevista per il 15 maggio 2018 emessa il giorno precedente nella procedura di fallimento diretta nei confronti della ricorrente

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che nell’ambito della liquidazione del fallimento dell’RI 1, aperto il 17 marzo 2016, il 13 marzo 2018 l’Ufficio dei fallimenti (UF) di Lugano ha pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale che avrebbe proceduto il 15 maggio 2018 alle ore 14:30 alla vendita all’asta del mappale n. __________ RFD di __________ di proprietà della fallita (valore di stima peritale: fr. 2'300'000.–);

che con fax ed email del 14 maggio 2018, l’amministratore unico della fallita ha chiesto all’UE di spostare l’asta *“se possibile per il più a lungo possibile”*,

facendo valere di essere riuscito a negoziare con i creditori un *“concordato individuale extraufficiale”*, ma a causa della tempistica stretta e sfavorevole (ponte dell’Ascensio­ne)

l’investitore non era in grado di trasferire il finanziamento necessario prima dell’asta;

che con email dello stesso giorno l’UF ha respinto la richiesta;

che con *“appello”* sempre del 14 maggio 2018, anticipato per fax, l’RI 1 ha chiesto a questa Camera, previo conferimento dell’effetto sospensivo, di annullare la decisione dell’UF e di riformarla nel senso di accogliere la sua richiesta di spostamento dell’asta, e di concederle un termine di 30 giorni per presentare ulteriori prove, argomenti e spiegazioni;

che con decreto del 15 maggio 2018, anticipato per fax, il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo;

che il 16 maggio 2018 l’UF ha informato la Camera che l’asta si era regolarmente tenuta il giorno precedente e il fondo della fallita era stato aggiudicato per fr. 1'680'000.– alla creditrice ipotecaria, la Banca __________;

che visto l’esito del giudizio odierno il ricorso non è stato notificato ai creditori;

che l’*“appello”* in esame, in quanto diretto contro un provvedimento di un ufficio dei fallimenti, va interpretato come un ricorso all’autorità di vigilanza – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) –, unico rimedio giuridico previsto dal­l’art. 17 LEF;

che il ricorso risulta però irricevibile siccome è stato inoltrato (uni­camente) per fax ed è quindi privo della firma manoscritta del rappresentante della ricorrente (art. 7 cpv. 1 LPR; Flavio Comet­ta, Commentario alla LPR, 1998, n. 2.5 ad art. 7 LPR);

che il ricorso è ad ogni modo infondato, poiché la presentazione di un progetto di concordato non sospende in sé la liquidazione (art. 81 vRUF e FF 1991 III 139 ad 210.7; DTF 62 III 134 consid. 2; 78 III 18; 120 III 96 consid. 2/a; sentenza

del Tribunale federale 5A_106/2010 del 26 marzo 2010 consid. 3; Bauer/Hari/Jean­neret/Wütrich in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 15 ad art.

332 LEF; Vock/Ganzoni in: Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 11 ad art. 332 LEF; Junod Moser/ Gaillard in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 25 ad art. 332 LEF);

che prima dell’accettazione del concordato dall’assemblea dei creditori, la prima assemblea dei creditori (art. 238 cpv. 2 LEF) o, in procedura sommaria, l’amministrazione del fallimento possono sospendere la realizzazione con libero potere d’apprezzamento (Bauer et al., op. cit., n. 15 ad art. 332; Junod Moser/Gaillard, op. cit., n. 26 ad art. 332) qualora lo giustifichino le circostanze e il fallito offra garanzie per la riuscita del concordato (DTF 120 III 96 consid. 2/a; sentenza 5A_106/2010 già citata, loc. cit.);

che condizione *sine qua non* è che la domanda di concordato soddisfi le condizioni materiali di un progetto di concordato nel senso dell’art. 293 LEF (cfr. DTF 120 III 96 consid. 2/b), ricordato che l’amministrazione del fallimento deve trasmettere il progetto all’assemblea dei creditori con il suo preavviso, in particolare sulla situazione finanziaria del fallito, sull’esito prevedibile della liquidazione fallimentare e sui vantaggi e svantaggi della proposta concordataria per i creditori (Rothenbühler/Wütrich in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 11 ad art. 332 LEF);

che nel caso in esame la ricorrente non ha presentato alcun progetto di concordato, limitandosi ad allegare di avere ottenuto l’accordo dei creditori, né ha reso verosimile l’esistenza di garanzie, l’asserita disponibilità di una banca del Liechtenstein a finanziare il non meglio precisato progetto non essendo stata minimamente resa attendibile;

che nelle predette circostanze la decisione di rifiuto dell’UF non può manifestamente dirsi arbitraria;

che i vaghi accenni a censure formali rivolte all’asta sono tardive, giacché la stessa è stata pubblicata già il 13 marzo 2018 (ovvero ben più di 10 giorni prima del ricorso);

che la ricorrente ha del resto avuto più di due anni per preparare una proposta di concordato;

che se non fosse inammissibile, il ricorso andrebbe respinto;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a .

Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.