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15.2018.4 • TRAC TI 15.2018.4 Generato dall'IA

Appellant's Attempted Enforcement of Judicially Nullified Claim Deemed Abusive

Numero d'incarto 15.2018.4
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant challenged an execution office's decision to deem their application for a payment order inadmissible, which sought enforcement of a CHF 200,000 claim arising from alleged medical malpractice following cataract surgery, despite a prior judgment from 2017 by a lower court that had explicitly declared this exact credit non-existent, annulled previous payment orders, and prohibited the appellant from further enforcement attempts regarding the same claim under penalty. The court rejected the appeal, reasoning that although enforcement proceedings generally do not require proof of the claim's validity, the current application was manifestly abusive and contrary to the purpose of enforcement because it sought to enforce a claim whose non-existence had already been definitively established by a final, unassailable judicial decision, further violating a direct prohibition against such repeated attempts.

Regesto Legislator

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Art. 292 CP, Art. 73 LEF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF; Appellant's Attempted Enforcement of Judicially Nullified Claim Deemed Abusive: The court rejected the appeal, reasoning that although enforcement proceedings generally do not require proof of the claim's validity, the current application was manifestly abusive and contrary to the purpose of enforcement because it sought to enforce a claim whose non-existence had already been definitively established by a final, unassailable judicial decision, further violating a direct prohibition against such repeated attempts.

Parole chiave

Generato dall'IA
istanza di autorizzazione all’esecuzione – Decisione divieto di pagamento ordine di pagamento responsabilità medica frode nel pignoramento ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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5A.476/2008
Creditor's Execution Against Attorney Not Abusive Without Manifest Abuse of Right
DTF 113 III 2
Supervisory Authority Lacks Competence to Rule on Substantive Validity of Debt in Enforcement Proceedings
DTF 140 III 483
2/a), e non spetta né all’ufficio d’esecuzione né all’autorità di vigilanza di decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione (DTF 140 III 483 consid.
DTF 115 III 21
4.2; DTF 115 III 21, consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

This provision justifies the non-levying of court fees because the decision was made under this procedural context.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

This provision is cited as the legal basis for not awarding legal costs/indemnities.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

This provision is cited as the legal basis for not awarding legal costs/indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2018.4 · Lugano 15 gennaio 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 30 dicembre 2017 di

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la decisione d’irricevibi­­lità emessa il 19 dicembre 2017 in merito alla domanda d’esecuzione n. __________ presentata dalla ricorrente il

30 ottobre 2017 nei confronti di

__________ PI 1, __________

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con una domanda d’esecuzione datata 20 novembre 2017, ma pervenuta all’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano solo il 30 ottobre 2017 (e registrata sotto il n. __________), RI 1 ha chiesto l’emissione di un precetto esecutivo contro PI 1 per l’incasso di fr. 200'000.– oltre agli interessi del 5% dal 21 aprile 1997, indicando quale titolo di credito: *“Danni alla salute, per negligenza grave e volontaria, irresponsabilità, imprudenza, inadempienza intenzionali, incosciente, danni morali, danni materiali, danni di ogni genere, causa intervento cataratta occhio sinistro del 19.9.1995, art. 41 e segg. CO, miei scritti 5.12.95 e 21.4.1997, e danni anche occhio destro”*;

che sollecitato da RI 1 con scritto pervenuto il 18 dicembre 2017 a emettere il precetto esecutivo, il giorno successivo l’UE ha emesso una decisione d’irricevibilità della domanda d’esecuzione indicando quale motivo la sentenza OR.2015.37 del 21 aprile 2017 della Pretura di Lugano;

che con il ricorso in esame, del 30 dicembre 2017, RI 1 contesta la decisione d’irricevibilità e sollecita nuovamente l’intimazione del precetto esecutivo;

che nelle sue osservazioni dell’8 gennaio 2018 l’UE evidenzia come la Pretura di Lugano, con sentenza del 21 aprile 2017, abbia accertato l’inesistenza del credito di fr. 200'000.– vantato dalla ricorrente nei confronti del medico PI 1, contro il quale ha fatto spiccare ben 16 precetti esecutivi da 2000 al 2016, e le abbia fatto divieto di reiterare esecuzioni per la medesima pretesa con la comminatoria penale dell’art. 292 CP;

che la ricorrente, in sostanza, ritiene abusiva la procedura in cui è stata emanata la sentenza citata dall’UE, siccome affetta da gravissimi vizi formali, in particolare per quanto riguarda i presupposti della competenza per materia e dell’assenza di regiudicata;

ch’essa sostiene anche di potere procedere contro PI 1 senza presentare i mezzi di prova concernenti la sua pretesa poiché quest’ultimo ne ha postulato la produzione nel senso dell’art. 73 LEF;

che, è vero, la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) permette l’inoltro di una procedura esecutiva senza che il procedente abbia a dimostrare l’esistenza della propria pretesa, ma tutt’al più, su richiesta dell’escusso, egli deve produrre i propri mezzi di prova (art. 73 LEF) onde permettere all’escusso di valutare l’opportunità d’interporre opposizione al precetto esecutivo;

che in linea di massima un precetto esecutivo può essere fatto spiccare contro

chiunque, indipendentemente dalla reale esistenza del credito (sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; DTF

113 III 2 consid. 2/b; 125 III 149 consid. 2/a), e non spetta né all’ufficio d’esecuzione né all’autorità di vigilanza di decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione (DTF 140 III 483 consid. 2.3.1);

che tuttavia, è nulla l’esecuzione *manifestamente* abusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la minima relazione con l’isti­­tuto dell’esecuzione, in specie per angariare deliberatamente l’e­­scusso o per frivolezza (sentenza 5A.476/2008 precitata, consid. 4.2; DTF 115 III 21, consid. 3/b; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 36 ad art. 8*a* LEF);

che nel caso in esame, con sentenza del 21 aprile 2017 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 3, ha accertato l’in­­esistenza della pretesa di fr. 200'000.– vantata da __________ (ora RI 1) nei confronti di PI 1, ha annullato i sedici precetti esecutivi fatti emettere dalla stessa per l’incasso dell’inesistente credito, dando ordine all’UE di non farne notizia a terzi, e ha fatto divieto alla convenuta di reiterare esecuzioni relative alla stessa pretesa con la comminatoria della pena prevista dall’art. 292 CP (inc. OR.2015.37);

che il credito in merito alla quale la ricorrente chiede l’emissione di un ulteriore precetto esecutivo è identico a quello di cui il Pretore aggiunto ha già accertato l’inesistenza, come risulta dalle stesse allegazioni contenute nel ricorso;

che la domanda in esame è di conseguenza manifestamente abusiva in quanto contravviene alla natura stessa dell’istituto del­l’esecuzione, RI 1 non potendo (più) in buona fede pretendere d’incassare un credito la cui inesistenza è stata accertata con una sentenza passata in giudicato (in tal senso: sentenza della CEF 15.2016.107 del 3 maggio 2017 consid. 5.2);

che le censure rivolte dalla ricorrente alla sentenza del 21 aprile 2017 sono d’altronde prive di rilevanza, giacché la decisione è passata in giudicato (vedi l’esemplare accluso alle osservazioni dell’UE) e non può così più essere ridiscussa, neppure da questa Camera;

che nulla muta al riguardo l’appello interposto il 29 maggio 2017 da RI 1 (annesso al ricorso in esame) siccome è stato dichiarato irricevibile dalla seconda Camera civile del Tribunale d’appello con sentenza del 6 luglio 2017 (inc. 12.2017.78);

che a ben vedere, oltre a essere abusiva la domanda d’esecu­­zione è anche illecita nella misura in cui contravviene al divieto significato dal Pretore aggiunto;

che in queste circostanze il ricorso, al limite del temerario, va respinto;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.