Appellant v. Execution Office Regarding Timeliness of Opposition to Payment Order
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant challenged the execution office's rejection of their opposition to a payment order as untimely; the payment order was personally served on March 9th, but the opposition was only filed on March 26th, well past the ten-day deadline stipulated in the enforcement law, even considering the appellant's claim of inexperience and delegation of the matter to another person. The court upheld the rejection, reasoning that the appellant was obligated to carefully read the enforcement order, which explicitly informed them of the immediate or ten-day deadline for filing an opposition, and further held the appellant responsible for the actions of the person they entrusted with handling the matter, concluding the opposition was definitively late.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 74 cpv. 1 LEF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF; Appellant v. Execution Office Regarding Timeliness of Opposition to Payment Order: The court upheld the rejection, reasoning that the appellant was obligated to carefully read the enforcement order, which explicitly informed them of the immediate or ten-day deadline for filing an opposition, and further held the appellant responsible for the actions of the person they entrusted with handling the matter, concluding the opposition was definitively late.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article defines the time limit (10 days) for filing an opposition, which was the core issue leading to the rejection of the appeal as the opposition was late based on this rule.
This provision was cited in the dispositive orders regarding the non-levy of court fees.
This provision was cited in the dispositive orders regarding the non-assessment of legal aid/costs.
This provision was cited in the dispositive orders regarding the non-assessment of legal aid/costs.
Testo completo
Incarto n. 15.2018.33 · Lugano 20 aprile 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 3 aprile 2018 di
RI 1 contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, o meglio contro la decisione d’irricevibilità per tardività dell’opposizione al precetto esecutivo emesso il 26 marzo 2018 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla
PI 1, __________
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. 2543797 emesso il 7 marzo 2018 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona, la PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 5'352.25;
che il precetto esecutivo è stato notificato per posta all’escusso il 9 marzo 2018;
che con scritto del 22 marzo consegnato a mano all’UE solo il 26 marzo 2018, RI 1 ha dichiarato di fare opposizione al precetto esecutivo;
che con decisione dello stesso giorno l’UE ha respinto tale opposizione in quanto *“formalmente tardiva”*;
che con il ricorso in esame l’escusso contesta siffatta decisione facendo valere di non avere saputo che potesse interporre opposizione direttamente al postino, essendo confrontato per la prima volta con un precetto esecutivo;
che dovendo partire per l’estero il giorno successivo, egli dice di aver consegnato l’atto alla persona *“responsabile di pagare tale fattura”*, la quale, dopo *“un po’ di giorni”*, gli ha consigliato di fare opposizione per scritto, ciò che ha fatto immediatamente;
che nelle sue osservazioni del 17 aprile 2018 l’UE postula la reiezione del ricorso;
che il ricorrente non contesta che il precetto esecutivo gli è stato consegnato personalmente dalla posta il 9 marzo 2018;
che proprio perché si trattava del primo precetto esecutivo da lui ricevuto egli avrebbe dovuto leggerlo attentamente e così avrebbe preso conoscenza della facoltà, esplicitamente menzionata a tergo dell’atto stesso sulla falsariga dell’art. 74
cpv. 1 LEF, di dichiarare l’opposizione direttamente a chi glielo consegna *(“Se il destinatario intende contestare il
credito (in tutto o in parte) oppure la facoltà del creditore di procedere nelle vie esecutive, dovrà fare opposizione immediatamente a chi gli consegna il precetto o entro 10 giorni dalla notifica di questo precetto all’Ufficio d’esecuzione, a voce o per scritto”*);
che perlomeno egli avrebbe dovuto informarsi direttamente presso il postino o una persona di fiducia delle conseguenze di un simile atto ufficiale;
che il ricorrente risponde d’altronde del comportamento della persona (tale __________) cui ha consegnato il precetto esecutivo per *“risolvere la situazione”* (cfr. sentenza della CEF 15.2005.114 del 20 gennaio 2006, RtiD 2006 II 772 n. 74c consid. 4.2);
che interposta solo il 26 marzo 2018, l’opposizione è manifestamente tardiva, siccome fatta più di 10 giorni dopo la notifica del precetto esecutivo, avvenuta già il 9 marzo (art. 74 cpv. 1 LEF);
che la decisione impugnata è di conseguenza corretta, sicché il ricorso va respinto;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.