Execution Extinguished by Bankruptcy Renders Opposition Term Restitution Moot
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party subject to an execution proceeding, against whom a payment order was issued and not opposed within the deadline, subsequently filed a request for the restitution of the opposition term, but before the supervisory authority ruled on this request, the debtor entity was declared bankrupt. The court reasoned that because the execution proceeding was definitively extinguished by the subsequent bankruptcy declaration, the request for the restitution of the opposition term became moot, leading to the matter being struck from the roll without costs or compensation.
Regesto Legislator
UfficialeIstanza di restituzione del termine per interporre opposizione. Estinzione dell’esecuzione in seguito al fallimento dell’istante. Stralcio dell’istanza
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning for declaring the procedure moot and removing it from the register (implicitly supporting the decision structure, although the core ground is the LEF article).
Cited in the reasoning as the basis for the extinction of the enforcement procedure, which rendered the main request moot.
Cited in the reasoning as the basis for not collecting court fees or awarding compensation (applied in order 2).
Testo completo
Incarto n. 15.2018.32 · Lugano 22 ottobre 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sull’istanza di restituzione del termine per interporre opposizione formulata il 13 aprile 2018 dalla
RI 1 ora in liquidazione, (rappresentato da RA 1, __________)
nell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1, __________
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 marzo 2018 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona, la PI 1 procede contro la RI 1 per l’incasso di fr. 171'456.25 oltre agli interessi del 5% dal 13 marzo 2018;
che il precetto esecutivo è stato notificato il 23 marzo 2018 presso il recapito della società escussa in via __________ nelle mani del collaboratore della RI 1, __________, il quale non ha interposto opposizione;
che con atto del 13 aprile 2018, la RI 1 ha chiesto la restituzione del termine per formulare opposizione;
che con osservazioni del 18 aprile 2018 l’UE si è opposto alla richiesta dell’escussa e lo stesso ha fatto la PI 1 il 25 aprile 2018;
che la Pretura del Distretto di Bellinzona ha decretato il fallimento della RI 1 dal
5 giugno 2018;
che il 17 luglio 2018 l’Ufficio dei fallimenti di Lugano ha pubblicato la dichiarazione di fallimento, da liquidarsi in procedura sommaria;
che l’esecuzione per cui è chiesta la restituzione del termine d’opposizione è quindi definitivamente estinta (art. 206 cpv. 1 LEF);
che la procedura in esame è così divenuta senza oggetto e deve pertanto essere stralciata dai ruoli (cfr. art. 24*b* cpv. 1 LPR);
che per prassi non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF per analogia);
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è stralciata dai ruoli in quanto divenuta senza oggetto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione a:
– Ufficio di esecuzione, Bellinzona;
– Ufficio dei fallimenti, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.