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15.2018.32 • TRAC TI 15.2018.32 Generato dall'IA

Execution Extinguished by Bankruptcy Renders Opposition Term Restitution Moot

Numero d'incarto 15.2018.32
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party subject to an execution proceeding, against whom a payment order was issued and not opposed within the deadline, subsequently filed a request for the restitution of the opposition term, but before the supervisory authority ruled on this request, the debtor entity was declared bankrupt. The court reasoned that because the execution proceeding was definitively extinguished by the subsequent bankruptcy declaration, the request for the restitution of the opposition term became moot, leading to the matter being struck from the roll without costs or compensation.

Regesto Legislator

Ufficiale

Istanza di restituzione del termine per interporre opposizione. Estinzione dell’esecuzione in seguito al fallimento dell’istante. Stralcio dell’istanza

Parole chiave

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restituzione e risarcimento procedura di fallimento bene impignorabile revoca dell'esecutore testamentario utile esecuzione delle pene

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 24b cpv. 1 LPR

Cited in the reasoning for declaring the procedure moot and removing it from the register (implicitly supporting the decision structure, although the core ground is the LEF article).

art. 206 cpv. 1 LEF

Cited in the reasoning as the basis for the extinction of the enforcement procedure, which rendered the main request moot.

art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF per analogia

Cited in the reasoning as the basis for not collecting court fees or awarding compensation (applied in order 2).

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Testo completo

Incarto n. 15.2018.32 · Lugano 22 ottobre 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sull’istanza di restituzione del termine per interporre opposizione formulata il 13 aprile 2018 dalla

RI 1 ora in liquidazione, (rappresentato da RA 1, __________)

nell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona promossa nei confronti della ricorrente dalla

PI 1, __________

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 marzo 2018 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona, la PI 1 procede contro la RI 1 per l’incasso di fr. 171'456.25 oltre agli interessi del 5% dal 13 marzo 2018;

che il precetto esecutivo è stato notificato il 23 marzo 2018 presso il recapito della società escussa in via __________ nelle mani del collaboratore della RI 1, __________, il quale non ha interposto opposizione;

che con atto del 13 aprile 2018, la RI 1 ha chiesto la restituzione del termine per formulare opposizione;

che con osservazioni del 18 aprile 2018 l’UE si è opposto alla richiesta dell’escussa e lo stesso ha fatto la PI 1 il 25 aprile 2018;

che la Pretura del Distretto di Bellinzona ha decretato il fallimento della RI 1 dal

5 giugno 2018;

che il 17 luglio 2018 l’Ufficio dei fallimenti di Lugano ha pubblicato la dichiarazione di fallimento, da liquidarsi in procedura sommaria;

che l’esecuzione per cui è chiesta la restituzione del termine d’op­posizione è quindi definitivamente estinta (art. 206 cpv. 1 LEF);

che la procedura in esame è così divenuta senza oggetto e deve pertanto essere stralciata dai ruoli (cfr. art. 24*b* cpv. 1 LPR);

che per prassi non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF per analogia);

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è stralciata dai ruoli in quanto divenuta senza oggetto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione a:

– Ufficio di esecuzione, Bellinzona;

– Ufficio dei fallimenti, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.