Enforcement Seizure Validity Pending Debt Dispute Action
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged the enforcement authority's actions, specifically the seizure of real estate and related notices, carried out after a lower court provisionally rejected the appellant's opposition to an executive warrant for a significant debt, arguing that seizure was improper pending a subsequent debt dispute action. The court reasoned that under enforcement law, a creditor who has obtained a provisional rejection of opposition can request a provisional seizure of assets once the payment deadline passes, even if the debtor subsequently files a debt dispute action, because a provisional seizure, which restricts disposal rights but does not allow realization, is intended precisely for such scenarios, and the seizure was validly executed because the appellant had not sought a suspension of the enforcement decision.
Regesto Legislator
UfficialePignoramento provvisorio; azione di disconoscimento di debito; restrizione del diritto di disporre di un fondo da pignorare annotata prima della notifica dell’avviso di pignoramento
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was declared inadmissible on this basis regarding the notice of seizure and the attached invoice.
Cited in the decision not to levy court fees because of the nature of the decision.
Cited in the decision not to levy court fees because of the nature of the decision.
Cited in the decision not to award indemnities because of the nature of the decision.
Testo completo
Incarto n. 15.2018.3 · Lugano 8 gennaio 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 22 dicembre 2017 di
RI 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________) contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, o meglio contro il pignoramento e l’avviso di pignoramento eseguiti il 4 dicembre 2017 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla Comunione ereditaria fu PI
1 composta da
PI 2, __________ PI 3, __________ PI 4, __________ PI 5, __________ (patrocinati dall’__________. PA 2, __________)
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 ottobre 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio, i summenzionati membri della comunione ereditaria fu PI 1 procedono contro RI 1 per l’incasso di fr. 2'100'000.– oltre agli interessi del 5% dal 30 settembre 2013;
che con sentenza del 4 dicembre 2017, il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dall’escusso contro il precetto esecutivo (inc. SO.2017.750);
che il 13 dicembre 2017 l’UE ha pignorato diversi beni dell’escusso, in particolare il fondo n. __________ RFD di __________ e le quote di proprietà per piani n. __________ della particella n. __________ RFD di __________, facendo iscrivere a registro fondiario le relative restrizioni del diritto di disporre, e ha emesso un avviso di pignoramento per il 24 gennaio 2018;
che il 20 dicembre 2017 RI 1 ha inoltrato azione di disconoscimento di debito alla medesima Pretura;
che con il ricorso in esame, del 22 dicembre 2017, RI 1 chiede, previo conferimento dell’effetto sospensivo, di annullare tutti gli atti esecutivi del 13 dicembre 2017 e la fattura *“saldo di un’esecuzione”*;
che nelle sue osservazioni del 28 dicembre 2017 l’UE preavvisa negativamente la concessione dell’effetto sospensivo;
che
il ricorrente afferma a torto che un pignoramento non può essere disposto *“in presenza dell’azione di disconoscimento
del debito e quindi con il rigetto dell’opposizione non ancora divenuto definitivo (art. 83 cpv. 2 e 3 LEF)”*;
che dall’art. 83 cpv. 1 LEF risulta in effetti che spirato il termine del pagamento (di 20 giorni dalla notificazione del precetto esecutivo: art. 69 cpv. 2 n. 2 LEF) il creditore che ha ottenuto il rigetto provvisorio dell’opposizione può chiedere, se il debitore non è soggetto all’esecuzione in via del fallimento, il pignoramento provvisorio dei beni dell’escusso;
che il pignoramento provvisorio si esegue come il pignoramento definitivo (DTF 119 III 95 consid. 2/b) – l’unica differenza tra i due tipi di pignoramento è che quello provvisorio non conferisce al creditore il diritto di chiedere la realizzazione dei beni pignorati (art. 118 LEF) – e pertanto giustifica in particolare l’iscrizione di una restrizione del diritto di disporre sui fondi dell’escusso (art. 101 cpv. 1 LEF);
che la pendenza di un’azione di disconoscimento di debito non è di ostacolo all’esecuzione del pignoramento provvisorio: anzi, è proprio in considerazione di siffatta ipotesi che il legislatore ha dato al creditore il diritto, incondizionato, di
ottenere il pignoramento provvisorio dei beni del debitore (sentenze della CEF 15.2012.20 del 7 marzo 2012 consid. 7 e del
Tribunale cantonale vallesano del 19 luglio 2012 in BlSchK 2014, 183; D. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 83 LEF);
che il pignoramento provvisorio può essere eseguito fintanto che l’autorità di ricorso non abbia concesso effetto sospensivo al reclamo (eventuale) contro la sentenza di rigetto dell’opposizione a norma dell’art. 325 cpv. 2 CPC (sentenza della CEF 15.2012.132 del 15 gennaio 2013, RtiD 2013 II 918 n. 54c consid. 1; era già così prima del 1° gennaio 2011: sentenza 15.2010.52 del 15 giugno 2010);
che nel caso in rassegna il ricorrente non allega di avere ricorso contro la sentenza di rigetto dell’opposizione, benché gli sia stata regolarmente notificata (doc. B accluso al ricorso);
che in merito alla censura con la quale il ricorrente si lamenta di non essere stato interpellato prima del pignoramento, va ricordato che all’ufficio d’esecuzione è riconosciuto la facoltà di adottare delle misure (super)provvisorie a tutela degli interessi del creditore non appena giunta la domanda di proseguimento dell’esecuzione, e ciò ancor prima della notifica dell’avviso di pignoramento (DTF 115 III 44 consid. 2; 142 III 646 consid. 2.1), come in particolare l’annotazione nel registro fondiario di una restrizione del diritto di disporre del fondo da pignorare (Lebrecht in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 8 ad art. 90 LEF);
che l’escusso avrà comunque modo di esprimersi sul pignoramento in sede di esecuzione dello stesso, fissata nella fattispecie il 24 gennaio 2018;
che infondato, nella misura in cui verte sulle restrizioni del diritto di disporre, il ricorso va respinto;
che
relativamente all’avviso di pignoramento e alla fattura acclusa allo stesso (onde permettergli, occorrendo, di estinguere l’esecuzione
e ottenere la revoca del pignoramento), RI 1 non motiva neppure sommariamente il suo ricorso, che su questo punto si rivela inammissibile (art. 7 cpv. 3 lett. b LPR);
che con l’emanazione del giudizio odierno la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo diventa senza oggetto;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.