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15.2018.27 • TRAC TI 15.2018.27 Generato dall'IA

Creditor Appeal on Execution Valuation of Unlisted Shares

Numero d'incarto 15.2018.27
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A creditor appealed the execution office's assignment of a nominal value of 1 Franc to seized assets, which included shares of an unlisted company and a current account claim, arguing that the assets held significant intrinsic value, likely worth hundreds of thousands of Francs, and requested a re-evaluation or expert valuation, particularly noting the possibility of selling the assets as a lot. The court dismissed the appeal as largely inadmissible because it was premature, explaining that expert valuation for unlisted shares is generally limited by cost and time constraints, but affirmed that the execution office could not unilaterally abandon realization if the creditor committed to advancing all necessary expenses, while stating that an updated valuation would only be considered upon the presentation of a firm, guaranteed purchase offer.

Regesto Legislator

Ufficiale

Ricorso contro la stima di beni pignorati (azioni e credito correntista). Ricorso a un perito. Rinuncia alla realizzazione dei beni pignorati ove il valore dei beni pignorati non copre le spese

Parole chiave

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valutazione degli attivi domanda di realizzazione beni sequestrati valore nominale utile società anonima

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 101 III 35
Come già ricordato in fase di sequestro (sentenza 15.2016.66 del 6 settembre 2016), il ricorso a un perito per stimare il valore di realizzazione di azioni è però consentito soltanto in presenza di criteri di stima riconosciuti, ciò che non è il caso di azioni non quotate in borsa (DTF 101 III 35 consid.
7B.77/2006
Debtor Challenge to Increased Security Valuation for Sequestered Shares
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 LEF

Cited in the reasoning (Considerant 1) as the basis for the admissibility of the appeal to the supervisory authority, which is a prerequisite for the main order (Order 1).

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the reasoning as the basis for not levying court fees, which is reflected in Order 2.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning as the basis for not awarding compensation, which is reflected in Order 2.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning as the basis for not awarding compensation, which is reflected in Order 2.

art. 92 cpv. 2 LEF

Cited in the reasoning to contextualize the risk of the realization being more expensive than the proceeds, relevant to the rejected subsidiary requests.

art. 127 LEF

Cited in the reasoning to discuss the procedure for waiving realization if the proceeds are insufficient, which was a subject of the subsidiary requests.

art. 68 LEF

Cited in the reasoning regarding the possibility for the official to request the advance of costs, relevant to the subsidiary requests.

art. 21 LEF

Cited in the reasoning to deem a subsidiary request inadmissible as premature.

art. 126 LEF

Cited in the reasoning in relation to the possibility of waiving realization.

art. 97 cpv. 1 LEF

Cited in the reasoning regarding the official's duty to estimate seized assets, relevant to the main rejected request.

art. 9 cpv. 2 RFF

Cited in the reasoning as analogous rule for requesting a new expert valuation.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the reasoning regarding the non-levying of court fees, reflected in Order 2.

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Testo completo

Incarto n. 15.2018.27 · Lugano 20 luglio 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 6 aprile 2018 della

RI 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________) contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio avverso il valore di stima assegnato ai beni pignorati nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di

PI 1

ritenuto

in fatto: A. Con decreto dell’11 luglio 2016 (inc. SO.2016.2728), su istanza della RI 1 (in seguito: “RI 1”) diretta contro PI

1 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha riconosciuto e dichiarato esecutiva in Svizzera l’ordinanza emessa il 28 aprile 2016 dal Tribunale di __________ (Italia) e decretato, quale misura conservativa, il sequestro in particolare delle azioni delle società PI 2 e PI 3, dei crediti e pretese di PI 1 nei confronti di quelle società, così come di tutti gli averi patrimoniali intestati a dette società o da esse detenuti, sino a concorrenza di fr. 1'087'399.16 oltre agli accessori.

B. Il 21 luglio 2016, l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha seque­strato, segnatamente, 100 azioni al portatore dell’PI 2 (Lugano) di fr. 1'000.– cadauna, rappresentanti il suo intero capitale azionario, un credito correntista della società (*rec­te:* di PI 1) di fr. 1'260'938.03 al 31 dicembre 2014 e un conto dell’PI 2 presso la PI 3 con un saldo di fr. 2'483.–, assegnando a ognuno di questi tre attivi un valore di stima di fr. 1.–.

C. Con un primo ricorso del 2 agosto 2016 (inc. n. 15.2016.66) la RI 1 ha chiesto, previo conferimento dell’effetto sospensivo, in via principale di accertare che i valori di stima indicati nel verbale di sequestro sono simbolici e non vincolanti, e dovranno se necessario essere rivalutati nel proseguimento della procedura tenendo conto della partecipazione totalitaria dell’PI 2 nell’E__________ S.r.l., postulando inoltre la rettifica della designazione del titolare del credito correntista sequestrato. In via subordinata la ricorrente ha richiesto che l’eventuale nuova stima sia eseguita *“se del caso”* da un perito e che sia accertato *“se non sia auspicabile”*la realizzazione del credito correntista e delle azioni dell’PI 2 in un solo lotto. In via ancor più subordinata, infine, la ricorrente ha chiesto che sia ordinata una nuova stima tramite perizia.

D. Con decisione del 6 settembre 2016 questa Camera ha respinto il ricorso nella misura in cui lo stesso era ricevibile.

E. A convalida del sequestro la RI 1 ha escusso PI 1 per l’incasso del proprio credito sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso dall’UE di Lugano il 3 agosto 2016 per fr. 1'087'399.16 oltre ad accessori.

F. Con decisione del 6 febbraio 2018 il Pretore del Distretto di Lugano ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta da PI 1 al PE per fr. 1'081'930.– oltre agli interessi del 7% dal 23 agosto 2011 e per fr. 5'469.15 oltre agli interessi del 7% dal 28 aprile 2016.

G. Avendo la creditrice chiesto la continuazione dell’esecuzione, il 2 marzo 2018 l’UE ha emesso contro PI 1 l’avviso di pignoramento e il 15 marzo 2018 ha pignorato i beni già sequestrati, ovvero le 100 azioni al portatore dell’PI 2, il credito correntista di PI 1 nei confronti della società e il conto dell’PI 2 (di cui l’escusso è il beneficiario economico) presso la PI 3, assegnando nuovamente a ognuno di questi tre attivi un valore di stima di fr. 1.–.

H. Con un nuovo ricorso del 6 aprile 2018, la RI 1 chiede, previo conferimento dell’effetto sospensivo, in via principale di accertare che il valore di stima indicato nel verbale di pignoramento di complessivi fr. 3.– è simbolico e

non vincolante, e dovrà se necessario essere nuovamente valutato nel proseguimento della procedura tenendo conto del valore

della possibile realizzazione della partecipazione totalitaria dell’PI 2 nell’__________ S.r.l. In via subordinata, la ricorrente richiede di accertare il carattere simbolico e non vincolante di quel valore di stima, affinché l’UE non possa rifiutare la realizzazione considerando che tali beni non siano sufficienti a coprire le spese di realizzazione. In via ancor più subordinata, infine, la ricorrente postula una nuova valutazione dei beni tramite perizia, mediante la quale il perito dovrà anche accertare la necessità di vendere il credito dell’escusso e le azioni dell’PI 2 in un solo lotto per non pregiudicare il valore complessivo di tali beni.

Con decreto del 12 aprile 2018 il presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo al ricorso.

I. Con osservazioni del 7 maggio 2018 PI 1 si è opposto al ricorso, mentre l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica al patrocinatore della

ricorrente dell’atto impugnato avvenuta il 30 marzo 2018, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. La ricorrente si duole che l’UE, invece di avvalersi di un perito, come avrebbe dovuto fare se non era in grado di fare una valutazione, ha indicato un valore simbolico di fr. 1.– per ogni bene pignorato. A mente della ricorrente quei beni hanno un valore importante, anche nell’ipotesi più prudente, di diverse centinaia di migliaia di franchi. Infatti le azioni dell’PI 2 e il credito dell’escusso nei confronti di quest’ultima hanno un valore intrinseco pari ai beni in capo alla partecipata italiana, la quale detiene immobili per un valore molto alto.

3. Per l’art. 97 cpv. 1 LEF l’UE deve stimare i beni pignorati facendosi assistere, ove occorra, da periti. In linea di principio la stima può essere contestata con un ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF) e le parti possono chiedere una nuova stima a mezzo periti, anticipandone le spese (art. 9 cpv. 2 del regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi [RFF, RS 281.42], applicabile per analogia ai beni mobili, v. sentenza della CEF 15.2014.2 dell’8 maggio 2014 consid. 7.3).

4. Come già ricordato in fase di sequestro (sentenza 15.2016.66 del 6 settembre 2016), il ricorso a un perito per stimare il valore di realizzazione di azioni è però consentito soltanto in presenza di criteri di stima riconosciuti, ciò che non è il caso di azioni non quotate in borsa (DTF 101 III 35 consid. 2/b), ad ogni modo nella misura in cui la perizia comporti costi eccessivi e sia eseguibile in tempi non compatibili con il termine legale massimo di realizzazione di due mesi (sentenza della CEF 15.2014.113 del 25 feb­braio 2015 consid. 3.2). Ora, nel caso di specie le azioni della PI 2 non sono quotate in borsa. In linea di massima una stima peritale è dunque esclusa, e ciò vale anche per il credito correntista che PI 1 vanta nei confronti della so­cietà, il cui valore dipende dalla sostanza economica della stessa.

5. La questione è del resto senza vero rilievo pratico, poiché lo scopo primario della ricorrente non è tanto di ottenere una perizia dei beni pignorati – la relativa domanda è subordinata a due altre prioritarie – quanto piuttosto di prevenire il rischio che l’UE, in applicazione analogica dell’art. 127 LEF, rinunci alla realizzazione in considerazione del valore insufficiente dei beni pignorati (cfr. art. 92 cpv. 2 LEF) senza offrile la possibilità di anticipare le spese di realizzazione. Motivo per cui la ricorrente chiede alla Camera di precisare che l’UE non potrà sospendere la procedura di vendita quando essa chiederà la realizzazione, fermo restando ch’essa anticiperà tutte le spese necessarie.

5.1 A ben vedere, questa domanda risulta prematura e quindi irricevibile, siccome l’UE non ha ancora preso alcun provvedimento al riguardo, sicché un intervento della Camera non si giustifica (v. art. 21 LEF).

5.2 Ad ogni buon conto alla ricorrente e all’UE va ricordato che per l’art. 127 LEF se appare evidente che un’aggiudicazione non sarà possibile in base all’art. 126 LEF, l’ufficiale può, a domanda del creditore procedente, rinunciare alla realizzazione e rilasciargli un attestato di carenza beni. Lo scopo di questa disposizione è quello di permettere al creditore procedente di risparmiare delle spese, tramite la rinuncia ad una realizzazione, che non appare possibile (Rutz/Roth in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 1 ad art. 127 LEF) e che non gli permetterebbe di percepire alcun dividendo. Per il chiaro tenore di questa disposizione, la rinuncia alla realizzazione può avvenire soltanto su istanza del creditore procedente (Rutz/Roth, op. cit., n. 3 ad art. 127 LEF), che nel caso in esame non ha manifestato tale intenzione, ma anzi pretende la messa all’incanto di quanto pignorato al momento in cui presenterà la necessaria domanda di vendita.

5.3 È ben vero che, sebbene l’art. 127 LEF preveda unicamente la possibilità per l’UE di rinunciare alla vendita a domanda del procedente, la prassi ha introdotto la facoltà per l’ufficio d’esecuzio­­ne di rinunciare d’ufficio alla realizzazione quando, conformemente all’art. 92 cpv. 2 LEF, i beni non avrebbero dovuto essere pignorati perché era senz’altro da presumere che il ricavo della realizzazione non avrebbe ecceduto i costi della stessa (Bett­schart in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 6 ad art. 127 LEF; Rutz/Roth, op. cit., n. 4 ad art. 127). Anche in questa ipotesi, però, il creditore pignorante può esigere la realizzazione dei beni pignorati prendendo a suo carico i costi non coperti dalla stessa (Bettschart, op. cit., n.

6 ad art. 127; Rutz/ Roth, op. cit., n. 4 ad art. 127).

5.4 Nel

caso specifico già con il reclamo la creditrice si è dichiarata disposta, se necessario, ad anticipare tutte le spese connesse alla realizzazione,

motivo per cui l’UE non potrà rinunciare d’uffi­cio alla realizzazione di quanto pignorato ma potrà, se lo riterrà opportuno, chiedere alla procedente l’anticipazione delle relative spese (art. 68 LEF).

6. In merito alla domanda principale del ricorso, nella sentenza del 2016 (inc. 15.2016.66) la Camera ha già rammentato che a fronte di fatti nuovi, come in particolare la presentazione di un’offerta d’acquisto dei beni sequestrati o pignorati irrevocabile e garantita, il loro valore di stima può essere aggiornato (sentenza del Tribunale federale 7B.77/2006 del

22 agosto 2008 consid. 2 e 5). Nel caso di specie non risulta dagli atti che la ricorrente abbia presentato all’UE l’offerta di acquisto in blocco degli attivi pignorati per fr. 1'000'000.– acclusa al ricorso quale doc. I e abbia fornito le necessarie garanzie di pagamento. Lo dovesse fare, l’UE potrà ancora aggiornare le stime. Ad ogni modo, la domanda principale risulta al momento attuale anch’essa prematura. Ne consegue che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso va respinto.

7. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.