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15.2018.2 • TRAC TI 15.2018.2 Generato dall'IA

Appeal of Bankruptcy Declaration Following Prior Enterprise Bankruptcy

Numero d'incarto 15.2018.2
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An individual appealed the declaration of bankruptcy issued by the enforcement office following enforcement proceedings initiated by a creditor based on a final court judgment. The appellant challenged the admissibility of the bankruptcy procedure, citing a prior bankruptcy of their individual enterprise that had been closed due to lack of assets, though the business registry entry remained active. The supervisory authority dismissed the appeal as inadmissible because it was not properly reasoned, and further held that a prior bankruptcy closure without asset liquidation does not bar subsequent bankruptcy proceedings against the still-registered individual business owner, especially since the statutory two-year period for enforcement via attachment after suspension of the prior liquidation had already expired.

Regesto Legislator

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Art. 17 LEF, Art. 230 cpv. 3 LEF, Art. 9 cpv. 2 LPR, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a; Appeal of Bankruptcy Declaration Following Prior Enterprise Bankruptcy: The appellant challenged the admissibility of the bankruptcy procedure, citing a prior bankruptcy of their individual enterprise that had been closed due to lack of assets, though the business registry entry remained active. The supervisory authority dismissed the appeal as inadmissible because it was not properly reasoned, and further held that a prior bankruptcy closure without asset liquidation does not bar subsequent bankruptcy proceedings against the still-registered individual business owner, especially since the statutory two-year period for enforcement via attachment after suspension of the prior liquidation had already expired.

Parole chiave

Generato dall'IA
beni scoperti successivamente chiusura dell'azienda dichiarazione di insolvenza procedura esecutiva sostanza aziendale nomina dell'amministratore fallimentare

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the reasoning paragraph preceding the dispositive as the basis for not levying court fees.

art. 61 cpv. 2 lett. a

Cited in the reasoning paragraph preceding the dispositive as the basis for not awarding legal costs.

art. 62 cpv. 2 OTLEF (RS 281.35)

Cited in the reasoning paragraph preceding the dispositive as the basis for not awarding legal costs.

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Testo completo

Incarto n. 15.2018.2 · Lugano 5 gennaio 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 21 dicembre 2017 di

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Acquarossa, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 6 dicembre 2017 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla

PI 1, __________ (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 marzo 2017 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Acquarossa, la PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 4'234.45 oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2013 e di fr. 950.– oltre agli interessi del 5% dal 18 settembre 2016, invocando quale titolo una sentenza della seconda Camera civile del Tribunale d’appello;

che rigettata in via definitiva l’opposizione interposta dall’escus­­so, la procedente ha chiesto la continuazione dell’esecuzione il 6 dicembre 2017;

che la comminatoria di fallimento è stata notificata a RI 1 l’11 dicembre 2017;

che

con il ricorso in esame egli contesta *“l’ammissibilità della procedura di fallimento, conformemente all’art.

17 della LEF”*, limitandosi a mo’ di motivazione a produrre un estratto della sua ditta individuale “__________”, da cui si evince che la procedura di fallimento decretata nei suoi confronti il 15 luglio 2014 è stata poi chiusa per mancanza di attivo, senza cancellazione del­l’iscrizione nel registro di commercio, il titolare avendo continuato la propria attività;

che il ricorso all’autorità di vigilanza cantonale (art. 17 LEF) de­v’essere motivato, anche sommariamente (art. 7 cpv. 3 lett. b del­la legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]);

che il ricorso in questione non adempie a tale requisito ed è pertanto inammissibile;

che ad ogni buon conto la chiusura di un precedente fallimento per mancanza di attivo non osta alla successiva notifica di una comminatoria di fallimento al titolare della ditta individuale fallita, come si evince dall’art. 230 cpv. 3 LEF, che si limita a concedere al creditore la facoltà (ma non l’obbligo) di escuterlo *anche* in via di pignoramento durante i due anni dopo la sospensione della liquidazione;

che del resto quel termine è già scaduto nella fattispecie, la sospensione del fallimento risalendo al 18 luglio 2014, sicché l’ese­cuzione va necessariamente proseguita in via di fallimento dal momento che il ricorrente è tuttora iscritto a registro di commercio come titolare di una ditta commerciale (art.

39 cpv. 1 n. 1 LEF);

che visto il suo esito l’odierno giudizio può essere pronunciato senza ulteriori atti istruttori (art. 9 cpv. 2 LPR);

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Acquarossa, per il tramite della sede di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.