Real Estate Pledge Enforcement Valuation Confirmation and Fee Ruling
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn a real estate pledge enforcement proceeding, after a prior appeal resulted in an order for a new appraisal, the supervisory authority confirmed the new appraisal value of CHF 1,070,000 because neither party submitted objections to the expert report within the prescribed period, rendering the new valuation determinative and correcting the initial execution office valuation. Consequently, the supervisory authority set the property value at the new figure, determined that no court fees were due as no dispute required a decision, and ruled that the costs of the new appraisal, initially advanced by the appealing party, would remain with them as they did not request reimbursement from the debtor.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 9 cpv. 2 RFF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 9 cpv. 2 RFF, ultimo periodo, art. 9 cpv. 2, 2° periodo RFF; Real Estate Pledge Enforcement Valuation Confirmation and Fee Ruling: Consequently, the supervisory authority set the property value at the new figure, determined that no court fees were due as no dispute required a decision, and ruled that the costs of the new appraisal, initially advanced by the appealing party, would remain with them as they did not request reimbursement from the debtor.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to justify that the new valuation is decisive because no objections were raised regarding it.
Mentioned when discussing that the costs for the new appraisal remain with RI 1 because they did not request reimbursement from the debtor.
Testo completo
Incarto n. 15.2018.16 · Lugano 21 agosto 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere: · Cortese
statuendo sulla contestazione della stima immobiliare presentata dalla
RI 1
nell’esecuzione n. __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare promossa dall’istante nei confronti di
PI 1,
ricordato che con decisione del 5 marzo 2018, la Camera ha accolto il “ricorso” interposto il 16 febbraio 2018 dalla RI 1 nell’esecuzione appena citata, ordinando l’allestimento di una nuova stima peritale della proprietà per piani n. __________ e della quota “O” della proprietà per piani n. __________ della particella n. __________ RFD di __________, valutata dal perito incaricato dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano in fr. 868'000.– complessivi;
richiamata l’ordinanza del 25 giugno 2018 con cui la Camera ha impartito alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni sul nuovo referto peritale 22 giugno 2018 dell’arch. __________;
preso atto che le parti non hanno formulato osservazioni e non hanno quindi contestato il valore di stima di complessivi fr. 1'070'000.– che il perito ha attribuito ai fondi;
considerato che, in assenza di contestazioni sulle
quali la Camera debba decidere nel senso dell’art. 9 cpv. 2 RFF, ultimo periodo, il nuovo valore di stima peritale risulta determinante,
sicché quello stabilito dall’UE va rettificato in fr. 1'070'000.–;
ritenuto che le spese della nuova perizia di complessivi fr. 1'720.–, già anticipate dalla RI 1, restano a suo carico, non avendo la stessa chiesto che le venissero rifuse dall’escussa nel senso dell’art. 9 cpv. 2, 2° periodo RFF, sicché può essere lasciata aperta la questione di sapere se una nuova stima peritale, superiore a quella precedente di più del 20%, possa essere reputata *“notevolmente” (“wesentlich”, “sensiblement”)* modificata;
posto che la presente procedura non dà luogo a tasse, l’autorità di vigilanza non avendo dovuto decidere su eventuali contestazioni delle parti in merito alla nuova stima (art. 9 cpv. 2 RFF ultimo periodo);
decide: 1. Il valore di stima della proprietà per piani n. __________ e della quota “__________” della proprietà per piani n. __________ della particella n. __________ RFD di __________ è stabilito in fr. 1'070'000.–.
2. Non sono prelevate tasse, mentre le spese peritali di complessivi fr. 1'720.–, già anticipate dalla RI 1, restano a suo carico.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.