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15.2018.13 • TRAC TI 15.2018.13 Generato dall'IA

Appeal Against Bankruptcy Notice Dismissed: Debt Settlement Merits Outside Execution Office Review

Numero d'incarto 15.2018.13
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual appealed an execution office's bankruptcy notice, issued after their opposition to a debt claim was definitively rejected, arguing the intent was to propose an installment payment plan (concordat) for the debt balance excluding costs. The appellate court dismissed the appeal because a challenge to a bankruptcy notice before the supervisory authority is limited to formal defects, such as lack of jurisdiction or absence of a final decision rejecting opposition, whereas the appellant's objection concerned the merits of settling the debt, which falls under the jurisdiction of the concordat judge, not the execution office's procedural actions subject to this type of appeal.

Regesto Legislator

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Art. 17 LEF, Art. 160 LEF, Art. 88 cpv. 1 LEF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; Appeal Against Bankruptcy Notice Dismissed: Debt Settlement Merits Outside Execution Office Review: The appellate court dismissed the appeal because a challenge to a bankruptcy notice before the supervisory authority is limited to formal defects, such as lack of jurisdiction or absence of a final decision rejecting opposition, whereas the appellant's objection concerned the merits of settling the debt, which falls under the jurisdiction of the concordat judge, not the execution office's procedural actions subject to this type of appeal.

Parole chiave

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credito nel fallimento avviso dei difetti censure procedurali azione creditoria vigilanza dell'autorità competente esame nel merito Comminatoria di fallimento. Proposta di concordato

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 118 III 6
160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF

Used to justify the decision not to levy a judicial fee (tassa di giustizia).

61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Used to justify the decision not to assign indemnities (indennità).

62 cpv. 2 OTLEF

Used to justify the decision not to assign indemnities (indennità).

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Testo completo

Incarto n. 15.2018.13 · Lugano 2 febbraio 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso presentato il 1° febbraio 2018 da

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa l’11 gennaio 2018 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla

PI 1, __________ (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

ritenuto

in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ promossa il 23 novembre 2015 dalla PI 1 contro RI 1 per l’incasso di fr. 2'040.– oltre ad accessori, l’11 gennaio 2018 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, appurato che l’opposizione interposta dall’escusso era stata rigettata in via definitiva, ha emesso la comminatoria di fallimento.

B. Con ricorso del 1° febbraio 2018, RI 1 dichiara di non essere d’accordo con la comminatoria di fallimento di voler proporre un concordato, nel senso di pagare il saldo del debito, senza le spese, in rate di fr. 50.– mensili.

C. Stante l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.

6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

2. Nel caso specifico, RI 1 si oppone alla comminatoria di fallimento impugnata senz’alcuna motivazione, se non quella di essere intento a proporre un concordato. Non si tratta però di una critica riguardante l’operato dell’UE, bensì di una richiesta rientrante nella competenza del giudice del concordato (art. 293 segg. LEF), che RI 1 potrà se del caso presentare al più tardi all’udienza di fallimento (cfr. art. 173*a* LEF). Il ricorso va di conseguenza respinto.

3. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.