Enforcement Office v. Supervisory Authority (Debtor's Inheritance Share Realization)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn enforcement office requested a supervisory authority to determine the method of realizing a debtor's one-quarter inheritance share in an estate, after garnishing the share and receiving no proposals for realization from interested parties following conciliation attempts. The court granted the request, ordering the realization of the debtor's inheritance interest via public auction because the share's value was sufficiently determined and not contested by the co-heirs, making the alternative of dissolving the entire estate and liquidating its assets impractical due to potential time, cost, and the relatively contained risk of a low sale price given the total debt secured.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132 LEF, Art. 9 dell, Art. 9 cpv. 1 ODiC, Art. 10 cpv. 1 ODiC, Art. 132 cpv. 1 LEF, Art. 10 cpv. 2 ODiC; Enforcement Office v. Supervisory Authority (Debtor's Inheritance Share Realization): The court granted the request, ordering the realization of the debtor's inheritance interest via public auction because the share's value was sufficiently determined and not contested by the co-heirs, making the alternative of dissolving the entire estate and liquidating its assets impractical due to potential time, cost, and the relatively contained risk of a low sale price given the total debt secured.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article is the basis for the supervisory authority to determine the method of realizing the debtor's rights in the joint property, which is the core request granted in order 1.
Cited in the reasoning section that precedes the final orders, pertaining to the decision not to levy court fees.
Cited in the reasoning section that precedes the final orders, pertaining to the decision not to assign indemnities.
Cited in the reasoning section that precedes the final orders, pertaining to the decision not to assign indemnities.
Testo completo
Incarto n. 15.2018.1 · Lugano 19 gennaio 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella procedura avviata con istanza 28 dicembre 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante a
PI 1, __________
nella comunione ereditaria fu PI 2, composta oltre che dell’escusso PI 1 di
PI 3, __________ PI 4, __________ PI 5, __________ nelle varie esecuzioni facenti parte dei gruppi da n. 1 a 3 promosse contro l’escusso da
PI 6, __________ PI 7, __________ (rappr. dall’__________, __________) PI 8, __________ __________, __________ (rappr. dalla PI 9, __________) PI 10, __________ (rappr. __________, __________, __________)
ritenuto
in fatto: A. Nelle varie esecuzioni promosse contro PI 1, il 3 febbraio, il 18 agosto e il 26 ottobre 2017 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno ha pignorato la quota ereditaria di ¼ spettante all’escusso nella comunione ereditaria della madre fu PI 2, composta oltre che di lui dei fratelli PI 3, PI 4 e PI 5. Nell’ambito del primo pignoramento l’Ufficio ha indicato quale bene appartenente alla comunione ereditaria in particolare la particella n. __________ RFD di __________. Nei successivi verbali di pignoramento l’UE ha aggiunto anche la relazione bancaria n. CH__________
presso la __________, __________. Nel primo verbale di pignoramento l’UE ha quantificato il valore di stima dell’interessenza
spettante all’escusso nella comunione in fr. 52'351.–, mentre nei successivi verbali di pignoramento, considerando anche il conto presso la __________, esso le ha assegnato un valore di stima di fr. 59'608.90. Successivamente, il
31 ottobre 2017 la __________ ha versato all’Ufficio fr. 7'250.–, corrispondenti alla quota parte dell’escusso sugli averi depositati sulla suddetta relazione bancaria.
B. Avendo alcuni creditori presentato le domande di vendita, l’UE ha convocato tutti gli interessati a un’udienza tenutasi il 22 novembre 2017 a norma dell’art. 9 dell’Ordinanza del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della quale nessuna conciliazione è potuta essere raggiunta in assenza di un membro della comunione ereditaria e di tutti i creditori.
C. Il
22 novembre 2017, l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria dell’escusso. Nel termine impartito non è pervenuta all’Ufficio alcuna proposta.
D. Il
28 dicembre 2017 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1, attribuendo all’interessenza del debitore un valore di fr. 52'351.–, visto l’avvenuto incasso della quota parte spettante all’escusso sulla relazione bancaria presso la __________.
Considerato
in diritto: 1. Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dall’ODiC, convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art.
132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 ODiC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.
2. Nel caso di specie l’Ufficio ha determinato che la quota parte dell’escusso nella comunione ereditaria è di un quarto e che il suo valore assomma a fr. 52'351.–. Tale accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna delle parti interessate. In queste circostanze si può pertanto ritenere che il valore della quota pignorata sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 ODiC perché se ne possa ordinare la vendita all’asta. Infatti la soluzione alternativa dello scioglimento della comunione ereditaria e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC) appare in concreto inadeguata, visti i tempi e i costi di una simile procedura e considerato che il rischio di vendita a vil prezzo è comunque contenuto, siccome l’importo totale dei crediti a beneficio di pignoramento è decisamente superiore al valore di stima della quota. L’istanza è quindi da accogliere nel senso di ordinare la realizzazione a mezzo di pubblici incanti della quota in questione.
3. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta e di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza di ¼ spettante a PI 1 nella divisione della comunione ereditaria della madre fu PI 2.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Notificazione all’IS 1, e per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.