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15.2017.92 • TRAC TI 15.2017.92 Generato dall'IA

Debtor's Appeal of Execution Order Dismissed as Untimely

Numero d'incarto 15.2017.92
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor appealed an execution order and subsequent seizure notice issued by the enforcement office based on a prior debt claim, arguing that the creditor's representative lacked proper authority in the original asset auction and subsequent enforcement filings, and challenging the validity of the underlying debt claim established through prior court decisions. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed too late; specifically, the challenge to the asset adjudication, which occurred years prior, was grossly untimely under the ten-day statutory deadline for appealing enforcement measures, and subsequent objections regarding procedural representation should have been raised during earlier stages of the enforcement proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 3 LPR, Art. 17 LEF, Art. 17 cpv. 2 LEF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; Debtor's Appeal of Execution Order Dismissed as Untimely: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed too late; specifically, the challenge to the asset adjudication, which occurred years prior, was grossly untimely under the ten-day statutory deadline for appealing enforcement measures, and subsequent objections regarding procedural representation should have been raised during earlier stages of the enforcement proceedings.

Parole chiave

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opposizione tardiva censure procedurali autorizzazione all’esecuzione aggiudicazione all'incanto deposito tardivo ordine del pignoramento Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Ricorso tardivo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 LEF

This provision establishes the deadline for filing an appeal with the cantonal supervisory authority, which was cited in the reasoning supporting the finding that the appeal was inadmissible due to lateness.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

This provision mandates that no court fees are levied in this specific type of procedure.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

This provision governs the non-assignment of legal costs in this specific procedure.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

This provision governs the non-assignment of legal costs in this specific procedure.

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Testo completo

Incarto n. 15.2017.92 · Lugano 16 febbraio 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 16 ottobre 2017 di

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 2 ottobre 2017 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla

PI 1, (patrocinata dall’avv. RA 1, __________)

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 maggio 2013 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 procede contro RI

1 per l’incasso di 1) fr. 173'687.60 oltre agli interessi del 5% dal 13

febbraio 2013 e 2) di fr. 800.–, indicando quale titolo di credito: *“1. Attestato di carenza beni n. __________ di

fr. 173'687.60 emesso il 06.05.2000 dall’Ufficio esecuzione Lugano; 2. Spese amministrative”*;

che con decisione del 6 dicembre 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto in via provvisoria l’opposizione interposta da RI 1 al precetto esecutivo limitatamente a fr. 173'687.60 (inc. SO.2013.4504);

che con pronunciato del 22 giugno 2015 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha respinto l’azione di disconoscimento di de­bito promossa da RI 1 contro la PI 1 (inc. OR.2014.3);

che contro tale sentenza RI 1 ha interposto appello alla seconda Camera civile del Tribunale d’appello, che con decisione del 21 luglio 2016 lo ha respinto nella misura in cui era ricevibile (inc. 12.2015.134);

che il ricorso presentato da RI 1 al Tribunale federale contro tale decisione è stato dichiarato inammissibile con sentenza del 10 ottobre 2016 (inc. 4A_523/2016);

che

sulla scorta di tali decisioni, la creditrice ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione e il 2 ottobre 2017 l’UE ha emesso l’av­­viso di pignoramento;

che con ricorso del 16 ottobre 2017 RI 1 ha chiesto di annullare l’avviso di pignoramento e di annullare e cancellare dal registro delle esecuzioni il precetto esecutivo;

ch’egli ha altresì postulato di annullare l’aggiudicazione dei beni mobili e dei crediti a favore della procedente avvenuta il 17 settembre 2012 nell’ambito del fallimento delle PI 2;

che con osservazioni rispettivamente del 30 ottobre 2017 e del 10 novembre 2017 la PI

1 e l’UE si sono opposti al ricorso;

che con replica del 15 dicembre 2017 RI 1 ha ribadito le sue precedenti richieste;

che interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­­pello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato,

emesso il 2 ottobre 2017, dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF);

che

– ricorda il ricorrente – il 17 settembre 2012 si è svolto presso l’Ufficio fallimenti di Lugano l’incanto dei beni mobili e dei crediti nell’ambito del fallimento delle PI 2;

che all’asta erano presenti il ricorrente e, in rappresentanza della PI 1, PI 3, la quale, a dire di lui, non era munita di una procura conferitale dalla società;

che per questo motivo, egli sostiene, la firma da lei apposta sul verbale d’incanto è nulla e quindi l’aggiudicazione deve avvenire a suo favore come unico valido partecipante all’asta;

che

– prosegue il ricorrente – la stessa PI 3 ha poi firmato la domanda di esecuzione e l’istanza di rigetto dell’opposi­­zione, malgrado essa non fosse iscritta nel registro di commercio quale persona abilitata a vincolare la procedente, sicché avrebbe compiuto un atto illecito;

che per l’art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso all’autorità di vigilanza deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento;

che in quanto rivolto contro l’aggiudicazione, avvenuta il 17 settembre 2012 alla presenza anche dello stesso RI 1, il ricorso risulta ampiamente tardivo e per questo motivo va dichiarato irricevibile, per tacere del fatto che PI 3 ha agito sulla base di una procura rilasciata dall’allora amministratore unico della società aggiudicataria, __________ (doc.

1 accluso alle osservazioni al ricorso);

che anche le ulteriori censure sollevate dal ricorrente sono tardive e pertanto inammissibili;

che infatti l’argomentazione secondo cui PI 3 ha firmato la domanda di esecuzione e l’istanza di rigetto dell’opposi­­zione senza diritto avrebbe dovuto essere sollevata dall’escusso già al momento della ricezione del precetto esecutivo (o al più tardi entro i dieci giorni successivi), rispettivamente all’udienza di discussione dell’istanza, tenutasi il 6 dicembre 2013 (in cui, per inciso, RI 1 era rappresentato da un avvocato);

che ad ogni buon conto, con ampia procura del 13 febbraio 2012 (doc. 2), la PI 1 ha espressamente autorizzato PI 3 a iniziare e proseguire procedimenti esecutivi in suo nome e per suo conto;

ch’essa era pertanto perfettamente legittimata a sottoscrivere sia la domanda di esecuzione sia l’istanza di rigetto dell’opposizio­ne;

che il gravame di RI 1 sarebbe così stato da respingere anche nel merito;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso irricevibile per tardività.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.