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15.2017.89 • TRAC TI 15.2017.89 Generato dall'IA

Forced Sale Mortgage Collateral New Appraisal Dispute

Numero d'incarto 15.2017.89
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In an enforcement proceeding involving the forced sale of a mortgage collateral, the debtor filed a request for a new property appraisal because they considered the initial expert valuation of 2,452,000 currency units to be too low given the property's location and structure. The supervisory authority determined that this request, submitted within the statutory ten-day period after learning of the appraisal, qualified as a formal request for a new expert valuation under the relevant regulations, rather than a direct appeal concerning the valuation criteria, and therefore granted the request, ordering the debtor to advance the presumed costs for the new appraisal within ten days, with failure to pay resulting in the original valuation becoming final.

Regesto Legislator

Ufficiale

Contestazione di nuova stima peritale di un fondo. Momento determinante per stabilire il valore di stima. Aspettative di plusvalenze future. Tassa di giustizia

Parole chiave

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realizzazione del pegno immobiliare ubicazione dell'immobile precetto esecutivo realizzazione forzata di immobili utile procedura di stima

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 122 III 340
2 RFF, ogni interessato ha il diritto di rimettere in discussione la stima allestita in vista della vendita e di chiedere all’autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di periti, previo deposito delle spese occorrenti (DTF 122 III 340 consid.
DTF 133 III 538
2 RFF (DTF 133 III 538, consid.
DTF 60 III 189
1), e il termine entro il quale esso va versato (DTF 60 III 189; sentenza del Tribunale federale 5A_472/2012 del 17 ottobre 2012 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 9 cpv. 2 RFF

This provision justifies the acceptance of the request for a new appraisal.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the decision not to levy judicial fees.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the decision not to award indemnities.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the decision not to award indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2017.89 · Lugano 22 novembre 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sull’istanza di nuova stima presentata il 19 ottobre 2017 dalla

IS 1 (patrocinata dall’ RA 1, )

nell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano promossa nei confronti dell’istante dalla

CV 1, (patrocinata dall’PR 1, )

ritenuto

in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ in via di realizzazione di un pegno immobiliare promossa dalla CV

1 nei confronti della IS 1 per l’incasso di complessivi fr. 3'796'400.– oltre ad accessori, il 23 giugno 2017 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha incaricato l’arch. __________ di allestire la perizia estimativa del fondo n. __________ RFD di __________.

B. Ricevuto il referto peritale il 10 ottobre 2017, con scritto dello stesso giorno l’UE ne ha trasmesso una copia alla IS 1, indicando che il fondo in questione è stato stimato in fr. 2'452'000.–.

C. Sostenendo che la stima peritale sia troppo bassa rispetto al luogo in cui si situa il noto fondo e alla conformazione del relativo stabile, con istanza del 19 ottobre 2017 la IS 1 ne ha chiesto all’Ufficio una nuova, previa comunicazione del preventivo e del nominativo del candidato perito.

D. Il

25 ottobre 2017 l’organo esecutivo ha comunicato alla debitrice che la contestazione del valore di stima peritale deve avvenire mediante un formale ricorso a questa Camera.

E. Con comunicazione scritta del 27 ottobre 2017, inoltrata per conoscenza alla Camera, la IS 1 ha precisato al­l’UE che la precedente richiesta costituiva una domanda di nuova valutazione peritale secondo gli art. 9 e 99 cpv. 2 del Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi (RFF, RS 281.42) e che, come tale, doveva essere notificata alla Camera come istanza, senza che l’invio all’organo esecutivo ne pregiudicasse l’efficacia.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 9 cpv. 2 RFF, applicabile anche all’esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 99 cpv. 2 RFF, ogni interessato ha il diritto di rimettere in discussione la stima allestita in vista della vendita e di chiedere all’autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di periti, previo deposito delle spese occorrenti (DTF 122 III 340 consid. 2 e 3/a).

1.1 Secondo la giurisprudenza, il ricorso diretto contro la stima è da considerare come tale se verte sui criteri da considerare nella stima giusta l’art. 9 cpv. 1 RFF (ad esempio se l’ufficio si è erroneamente fondato sulla stima fiscale) o sul principio stesso del ricorso a un perito in virtù dell’art. 97 cpv. 1 LEF,

mentre contestazioni sullo stesso valore di stima vanno di regola assimilate a una richiesta di una nuova stima a mezzo di

periti nel senso dell’art. 9 cpv. 2 RFF (DTF 133 III 538, consid. 4.1 *i.f.*; sentenza della CEF 15.2017.36/37 del 12 maggio 2017 consid. 4.1 e rinvii).

1.2 Nel caso in rassegna non v’è dubbio che lo scritto del 19 ottobre 2017 della IS 1 sia da intendere quale richiesta di una nuova stima, avendo l’interessata espressamente chiesto e pure precisato in seguito all’UE di procedere in tal senso (v. scritto del 27 ottobre 2017).

2. Presentata all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro il termine di ricorso contro il pignoramento (art. 9 cpv. 2 RFF che rinvia all’art.

17 cpv. 2 LEF), ovvero entro 10 giorni da quando l’interessata è venuta a conoscenza del risultato dell’esame peritale, la richiesta di nuova stima è tempestiva.

3. Spetta all’autorità cantonale di vigilanza scegliere il perito (sentenza del Tribunale federale 5A_789/2012 del 24 gennaio 2013, consid. 2.1), come pure fissare l’ammontare dell’anticipo, a carico del richiedente (sopra consid. 1), e il termine entro il quale esso va versato (DTF 60 III 189; sentenza del Tribunale federale 5A_472/2012 del 17 ottobre 2012 consid. 3.2.3; sentenza della CEF 15.2017.36/37 del 12 maggio 2017 consid. 4.3). In caso di contestazione della nuova perizia, decide in modo definitivo l’au­­torità di vigilanza cantonale (art. 9 cpv. 2 RFF, ultimo periodo).

4. Alla luce di quanto precede, l’istanza va accolta e all’istante dev’essere assegnato un termine per anticipare le spese presumibili della nuova perizia estimativa, fermo restando che in difetto di tempestivo versamento, il valore stabilito dall’UE in base al­l’attuale stima diventerà definitivo.

5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza di nuova stima è accolta.

1.1 Di conseguenza la IS 1 è invitata a versare entro 10 giorni sul conto del Tribunale d’appello CCP 69-10370-9 a mezzo della polizza allegata fr. 2'100.–

quale anticipo dei costi della nuova perizia del fondo n. __________ RFD di __________, che la Camera affiderà ad __________, __________.

1.2 In difetto di tempestivo versamento dell’anticipo, il valore presumibile di realizzazione del

fondo n. __________ RFD di __________, stabilito dall’Ufficio d’esecuzione in fr. 2'452'000.–, diventerà definitivo.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – PR 1, , , ;

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.