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15.2017.81 • TRAC TI 15.2017.81 Generato dall'IA

Debtor's Appeal Challenging Enforcement, Recusal, and Provisional Attachment Dismissed

Numero d'incarto 15.2017.81
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor appealed the communication of realization demands by the enforcement office, also requesting the recusal of the presiding judge and the nullity of a prior provisional attachment, but the supervising authority dismissed the recusal request as meritless and repetitive, and rejected the appeal because the debtor was effectively challenging a prior seizure measure already upheld by both the appellate chamber and the Federal Tribunal, which had become final; furthermore, the requests regarding solvency assessment and co-seizure of funds were deemed inadmissible as they sought the authority to act as a first-instance enforcement body rather than reviewing concrete enforcement measures or documented undue delays.

Regesto Legislator

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Art. 120 LEF, Art. 22 cpv. 1 LEF, Art. 17 LEF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF (RS 281.35; Debtor's Appeal Challenging Enforcement, Recusal, and Provisional Attachment Dismissed: che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo esecuzione in via di pignoramento pignoramento di crediti annullamento della dichiarazione di fallimento commissario all'appuramento bonale dei debiti impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

This provision is cited in the reasoning (point 18) explaining why no court fees or indemnities are charged, which is confirmed in order 3.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF (RS 281.35)

This provision is cited in the reasoning (point 18) explaining why no court fees or indemnities are charged, which is confirmed in order 3.

art. 62 cpv. 2 OTLEF (RS 281.35)

This provision is cited in the reasoning (point 18) explaining why no court fees or indemnities are charged, which is confirmed in order 3.

art. 22 cpv. 1 LEF

This provision was cited in the reasoning to support the rejection of the appellant's claim that the decision was null, although it was not directly applied in the dispositive orders regarding the main judgment.

art. 120 LEF

This provision was cited in the reasoning regarding the appealability of the realization request notification, but not in the dispositive orders as the main ground for rejection.

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Testo completo

Incarto n. 15.2017.81 · Lugano 15 gennaio 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere: · Cortese

statuendo sul ricorso presentato il 16 ottobre 2017 da

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la comunicazione del 27 settembre 2017 delle domande di realizzazione nelle esecuzioni n. __________, __________ nonché __________ e __________ promosse nei confronti della ricorrente rispettivamente da

PI 1, __________ PI 2, __________ (patrocinato dallo studio legale PA 1, __________) PI 3, __________ ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che il 27 settembre 2017 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha comunicato all’escussa RI 1 le domande di realizzazione presentate nelle esecuzioni appena menzionate;

che con il ricorso 16 ottobre 2017 in esame, RI 1 ha chiesto, previo conferimento dell’effetto sospensivo e ricusa del presidente della Camera, di respingere le domande di realizzazione e vendita, di accertare la propria solvibilità in

ragione delle sue relazioni bancarie presso l’PI 4 e l’PI 5, di ordinare il *“co-sequestro delle somme vantate dai 3

Creditori* de quo *sulla relazione bancaria* alpha *presso l’PI 4, __________”* e di accertare la nullità *“dell’ACB provvisorio multiplo impugnato in data 28 settembre 2017

avanti la CEF”*;

che per quanto riguarda la richiesta di ricusa, la ricorrente ripropone ancora una volta argomenti generici e illazioni non dimostrate, la cui inammissibilità le è già ben nota (sentenze del Tribunale federale 5A_249/2017 del 3 aprile 2017 e della CEF 15.2016.91 del 29 novembre 2016, consid. 1, 14.2017.5 del 16 febbraio 2017, consid. 4 e 5, e 15.2017.73/74 del 7 novembre 2017 consid. 2.1, tutte con numerosi rinvii);

che è pure manifestamente abusivo il rimprovero di avere *“aggredito pesantemente”* la madre della ricorrente, *“scagliandole contro sequestri di rendita d’invalidità* manu militari*”*, da una parte perché due analoghe richieste di ricusa sono state, una respinta con decisione incidentale del 9 maggio 2017 e l’altra dichiarata inammissibile con la sentenza di merito del 4 settembre 2017 cui essa allude (inc. 15.2016.104), e dall’altra perché la perizia sulla quale è fondata la nuova richiesta di ricusa non è stata prodotta in quella causa, peraltro chiusa con una sentenza adottata dalla Camera nella sua composizione plenaria a tre giudici;

che in linea di massima la comunicazione della domanda di realizzazione (art. 120 LEF) è impugnabile con ricorso all’autorità di vigilanza (sentenza della CEF 15.2009.5 del 5 febbraio 2009, RtiD 2009 II 723 n. 43c, consid.1.2/a, Frey in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 7 ad art. 120 LEF);

che nella fattispecie, tuttavia, RI 1 in realtà non contesta la comunicazione delle domande di realizzazione, bensì il verbale di pignoramento dell’8 settembre 2017, valido come attestato di carenza beni provvisorio *“multiplo”*, ch’essa ha impugnato con un ricorso del

28 settembre 2017 (n. 37/2007), respinto da questa Camera nella (limitata) misura della sua ammissibilità il 7 novembre 2017 (inc. 15.2017.73/74);

che

tale decisione è passata in giudicato con la sentenza del 7 dicembre 2017 (inc. 5A_960/2017), con cui il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso in

materia civile inoltrato da RI 1;

che nelle predette circostanze la ricorrente non può seriamente pretendere di rimettere in discussione questa precedente decisione né altre anteriori in essa citate, ripresentando gli stessi argomenti con il ricorso in esame (a pagg. 13 e 14), e ciò neppure per il tramite di una domanda di accertamento di nullità;

che in ogni caso sono nulle solo decisioni che violano prescrizioni emanate nell’interesse pubblico o nell’interesse di persone che non sono parte nel procedimento (art. 22 cpv. 1 LEF), ciò che non è il caso del verbale in questione, RI 1 essendo parte di tutte le esecuzioni a favore delle quali è stato eseguito il noto pignoramento e avendo quindi avuto l’occasione di difendere i propri interessi, sebbene abbia scelto deliberatamente di non presentarsi all’UE per l’esecuzione del pignoramento (già citata sentenza 15.2017.73/74, consid. 5);

che

d’altronde sono inammissibili le domande volte all’accerta­­mento della solvibilità della ricorrente e al *“co-sequestro delle som­me

vantate* *dai 3 Creditori* de quo *sulla relazione bancaria* alpha *presso l’PI 4”*, siccome non sono connesse a un provvedimento dell’UE né a un rimprovero documentato di denegata o ritardata giustizia;

che nel quadro di un ricorso nel senso dell’art. 17 LEF, infatti, alla Camera non può essere chiesto di agire come se fosse un’au­­torità esecutiva di prima istanza – ovvero al posto dell’ufficio di esecuzione – ma solo di verificare la legalità e (se del caso) l’op­portunità di provvedimenti esecutivi concreti, oppure di accertare casi di denegata o ritardata giustizia, ove l’ufficio non si sia determinato su richieste di un partecipante all’esecuzione formulate in modo comprensibile;

che siccome la ricorrente non fa valere alcuna censura diretta contro la comunicazione delle domande di realizzazione, nella imitata misura in cui è ricevibile, il ricorso non può ch’essere respinto;

che con il giudizio odierno la domanda di conferimento dell’effet­­to sospensivo diventa senza oggetto;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. La domanda di ricusa è inammissibile.

2. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4. Notificazione a:

– ; – ; – ; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.