Appeal Against Bankruptcy Order Due to Underlying Debt Validity
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant challenged the bankruptcy order issued by the execution office following a confirmed underlying debt related to the return of a bed and associated costs, arguing that the situation had changed as they intended to return the item and settle the debt. The reviewing authority dismissed the appeal as inadmissible because the appeal mechanism against a bankruptcy notice is limited to formal defects in the procedure, and the appellant's arguments concerned the substantive validity of the underlying claim, which must be addressed through the competent merits court, potentially by seeking a stay of execution contingent upon demonstrating a genuine, simultaneous offer to return the goods and pay the execution amount.
Regesto Legislator
UfficialeComminatoria di fallimento. Esecuzione fondata su una sentenza che condanna l’escusso a rimborsare una somma anticipata dall’escutente dietro la restituzione dell’oggetto difettoso venduto. Difficoltà di esecuzione
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive regarding the non-levying of court fees.
Cited in the dispositive regarding the non-assignment of indemnities.
Cited in the dispositive regarding the non-assignment of indemnities.
Testo completo
Incarto n. 15.2017.65 · Lugano 21 settembre 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso presentato l’11 settembre 2017 dalla
RI 1 contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 4 settembre 2017 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1, __________ (ZG)
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 gennaio 2017 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di
1) fr. 4'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° agosto 2016, 2) fr. 280.–
e 3) fr. 360.–, indicando quali titoli di credito: 1) *“Retournierung/Forderung Bett (Mod. __________”* (credito di restituzione del prezzo di un letto con materasso), 2) *“Friedensrichterkosten”* (spese del Giudice
di pace) e 3) *“Gerichtskosten”* (tassa di giustizia).
B. L’opposizione interposta dall’escussa è stata rigettata in via definitiva dal Giudice di pace del Circolo di Taverne con decisione del 3 aprile 2017 e questa Camera ha respinto il reclamo interposto dalla stessa contro tale giudizio con sentenza del 10 luglio 2017 (inc. 14.2017.62). È poi seguita la comminatoria di fallimento, notificata all’escussa l’8 settembre 2017.
C. Con ricorso dell’11 settembre 2017, la RI 1 ha chiesto che la comminatoria di fallimento sia revocata e *“che venga fatta chiarezza sulla situazione”*.
D. Nelle sue osservazioni del 13 settembre 2017, l’UE propone di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori, poiché verte esclusivamente su questioni di merito. Stante l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è stato notificato all’escutente per osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.
6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF).
La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF) o successivamente della procedura di annullamento o di sospensione dell’esecuzione (art. 85 e 85*a* LEF).
2. Nel caso specifico, la RI 1 espone di essersi recata due volte presso l’abitazione privata dell’escutente per regolare la situazione fra le parti, ritirando il
letto fornitole tempo fa, bonificando l’importo da lei vantato *“ed incassando la differenza”*, ma ciò non è stato possibile poiché la cliente ha cambiato domicilio
senza alcuna notifica alla ricorrente. Chiede quindi che la comminatoria di fallimento sia revocata e *“che venga fatta chiarezza sulla situazione”*.
3. A parte il fatto che la ricorrente non fornisce alcuna prova delle proprie allegazioni, ad ogni modo né l’UE né la Camera, nella sua funzione di autorità di vigilanza ai sensi dell’art. 17 LEF, sono competenti per esaminare questioni di merito (sopra consid. 1), in particolare per fare chiarezza sulla situazione giuridica delle relazioni contrattuali tra le parti.
Qualora le circostanze, come sembra, siano mutate dopo l’emanazione della sentenza di questa Camera che ha respinto il reclamo contro la decisione di rigetto definitivo dell’opposizione (sopra ad B) – la RI 1 pare infatti ora intenzionata a riprendersi il noto letto versando a PI 1 gli importi che il Kantonsgericht Zug l’ha condannata a pagarle – la ricorrente non ha altra scelta se non adire il giudice
di merito chiedendo la sospensione dell’esecuzione (nel senso dell’art. 85*a* LEF) a patto di dimostrare di avere concretamente
offerto all’escutente di riprendere il letto versandole simultaneamente *(“Zug um Zug”)* l’importo totale del precetto esecutivo (che può essere calcolato in ogni tempo dall’UE). Soltanto siffatto modo di procedere, oltre ovviamente al pagamento anticipato della somma posta in esecuzione direttamente all’UE (art. 12 cpv. 2 LEF), è suscettibile di evitare la dichiarazione di fallimento (cfr. art. 173 cpv.
1 LEF). Siccome la ricorrente non fa d’altronde valere alcuna censura di natura procedurale connessa all’operato dell’UE, il ricorso non può ch’essere dichiarato inammissibile.
4. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.