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15.2017.64 • TRAC TI 15.2017.64 Generato dall'IA

Appeal Against Bankruptcy Notice Rejected Due to Procedural Limitations and Lack of Proof

Numero d'incarto 15.2017.64
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant sought to annul a bankruptcy notice issued by the execution office after failing to oppose a debt collection order for a small sum, alleging the debt was invalid and that they were improperly dissuaded from opposing due to assurances from the creditor's accounting service that the matter would be resolved. The court reasoned that appeals against bankruptcy notices to the supervisory authority are limited to formal defects, and substantive challenges to the debt's validity are reserved for judicial review, further noting that the appellant admitted failing to file a precautionary opposition and provided no proof of the creditor's bad faith conduct causing the omission, thus leading to the rejection of the appeal to the extent admissible.

Regesto Legislator

Ufficiale

Comminatoria di fallimento. Preteso impegno dell’escutente a ritirare l’esecuzione. Assenza di prova. Irricevibilità delle censure di merito

Parole chiave

Generato dall'IA
limiti procedurali validità dell'esecuzione avviso dei difetti sindacato giurisdizionale procedura di fallimento autorizzazione all’esecuzione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 118 III 6
160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 LEF

This article defines the admissibility of an appeal to the supervisory authority against an order from the enforcement office, which forms the basis for rejecting the appeal to the extent it was admissible.

art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF

This provision was cited regarding the decision not to levy a court fee.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

This provision was cited regarding the decision not to assign legal costs.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

This provision was cited regarding the decision not to assign legal costs.

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Testo completo

Incarto n. 15.2017.64 · Lugano 19 ottobre 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 7 settembre 2017 della

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 13 luglio 2017 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla

PI 1, __________

ritenuto

in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ promossa il

25 aprile 2017 dalla PI 1 contro la ditta RI 1 per l’incasso di fr. 597.85 oltre agli accessori, il 13 luglio 2017 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno, appurato che l’escussa non aveva interposto opposizione, ha emesso la comminatoria di fallimento, che ha potuto esserle notificata a mezzo polizia solo il 1° settembre 2017.

B. Con ricorso del 7 settembre 2017, la RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di fallimento.

C. Con osservazioni del 18 settembre 2017 la PI 1 si è opposta al ricorso, mentre l’UE ha chiesto che ne venga dichiarata l’irricevibilità.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.

6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

2. Nel caso specifico, la ricorrente afferma di non avere mai ordinato o acquistato merce dalla PI 1 e, dopo la notifica del precetto esecutivo, di avere contattato il suo servizio di contabilità, che le avrebbe assicurato che si trattava di un errore e che avrebbe chiuso la questione annullando l’esecuzione, motivo per cui l’escussa, fondandosi in buona fede su quanto promesso, non avrebbe interposto opposizione. Chiede pertanto di annullare la procedura o quantomeno di obbligare l’escutente a provare l’esistenza reale del debito *“contestato”*. Da parte sua, la PI 1 contesta le affermazioni della ricorrente e ricorda che la stessa aveva già in precedenza comprato merce presso il suo negozio di __________, pagando poi le due relative fatture.

Orbene, da una parte la ricorrente ammette di non avere interposto opposizione, neppure a titolo cautelativo, e dall’altra non ha prodotto alcuna prova atta a dimostrare di essere stata dissuasa dall’opporsi all’esecuzione a causa di un comportamento dell’escutente lesivo del principio della buona fede. Quanto al­l’asserita inesistenza del credito vantato dalla PI 1, si tratta di una questione di merito che sfugge al potere di cognizione dell’UE e di questa Camera (sopra consid. 1). Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va di conseguenza respinto.

3. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.