Debtor's Appeal Against Seizure Order Deemed Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA debtor filed an appeal against an enforcement office's seizure order, which determined the minimum subsistence level for the debtor and spouse at CHF 1,900 monthly and seized the excess portion of a CHF 6,300 monthly annuity. The appeal, submitted in German, was deemed inadmissible because the appellant failed to provide a proper Italian translation of the initial appeal and a copy of the contested decision as required by procedural rules, notwithstanding that the debtor was aware of the proceedings and did not adequately substantiate any necessary expenses exceeding the determined subsistence level.
Regesto Legislator
UfficialePignoramento di rendita. Ricevibilità del ricorso. Traduzione in italiano del ricorso. Spostamento del domicilio all’estero in corso di procedura
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible.
Cited in the reasoning regarding the non-levying of court fees, which supports the final order on costs.
Cited in the reasoning regarding the non-allocation of legal aid/indemnities, which supports the final order on costs.
Cited in the reasoning regarding the non-allocation of legal aid/indemnities, which supports the final order on costs.
Testo completo
Incarto n. 15.2017.60 · Lugano 9 novembre 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso presentato il 21 agosto 2017 da
RI 1 contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il pignoramento emesso il 27 luglio 2017 nelle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente da
__________, __________ __________, __________ (rappr. dalla __________, __________) __________, __________ (rappr. dalla __________, __________) __________, __________ (rappr. dalla __________, __________, __________)
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta dei precetti esecutivi appena citati, l’__________, __________, la __________ __________ e la __________ procedono contro RI 1 per l’incasso dei loro crediti;
che con verbale di pignoramento del 27 luglio 2017 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha determinato il minimo esistenziale dell’escusso e della moglie in fr. 1'900.– mensili;
che lo stesso giorno l’UE ha pignorato presso la __________ la rendita di fr. 6'300.– percepita dall’escusso limitatamente all’eccedenza di fr. 4'400.– mensili;
che il 21 agosto 2017 RI 1 ha presentato direttamente alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in lingua tedesca, un ricorso contro il verbale di pignoramento;
che in applicazione degli art. 7 cpv. 1 e 2 LPR questa Camera ha trasmesso il ricorso all’UE di Lugano perché procedesse alle incombenze di sua competenza di cui all’art. 9 LPR, dopo avere impartito un termine al ricorrente per produrre una traduzione in italiano del ricorso e una copia del provvedimento impugnato (art. 7 cpv. 4 lett. a LPR);
che il 23 agosto 2017 RI 1 ha presentato direttamente alla Camera *“un breve riassunto in lingua italiana”* del ricorso, che manifestamente non è una traduzione del ricorso inoltrato il 21 agosto 2017, bensì una sua rielaborazione più corta;
che la *ratio legis* dell’art. 7 cpv. 2 LPR esclude che questa Camera sia tenuta a confrontare i due documenti per determinare quali parti dell’atto del 23 agosto 2017 siano da considerare una traduzione dell’atto del 20 agosto e quali parti invece non lo siano;
che si deve pertanto ritenere che il ricorrente non ha convenientemente tradotto il ricorso del 20 agosto 2017, senza parlare del fatto ch’egli neppure ha prodotto una copia del provvedimento impugnato;
che di conseguenza il ricorso è irricevibile (art. 7 cpv. 5 LPR);
che ad ogni modo, RI 1 ha annunciato la sua partenza per Campione d’Italia il 31 luglio 2017 (attestazione del Controllo abitanti del Comune di __________ del 28 luglio 2017), ovvero dopo la notifica degli avvisi di pignoramento (del 24, 26 e 28 aprile e 20 luglio 2017), avvenuta per i primi tre al più tardi l’8 maggio 2017 (v. la sua email erratamente datata 6 aprile 2017, ricevuta dall’UE l’8 maggio 2017) e per l’ultima al più tardi in occasione dell’esecuzione stessa del pignoramento il 27 luglio, sicché le esecuzioni sono regolarmente proseguite al suo precedente domicilio (art. 53 LEF; DTF 57 III 171 in fondo);
che dagli atti si evince poi che il ricorrente, dopo avere inizialmente rifiutato di dare seguito alle convocazioni dell’UE per non meglio precisati motivi di salute (v. email già citata), successivamente è comunque comparso per l’esecuzione del pignoramento firmando il (primo) verbale interno (del 13 giugno 2017);
che se ne deduce come egli non sia stato tenuto allo scuro della procedura, per tacere del fatto ch’egli non indica né comprova le spese indispensabili da lui effettivamente sopportate di cui non si sarebbe tenuto nel suo minimo esistenziale;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – ; – ; – ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.