Creditor Appeal of Wage Garnishment Revision Dismissed
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor appealed the execution office's revision of a wage garnishment, which resulted in no disposable income for the debtor due to an increase in health insurance premiums not covered by social assistance, arguing the debtor's better financial situation constituted an unjust enrichment. The court dismissed the appeal because the creditor's submission failed to raise any specific execution-law objections against the determination of the debtor's subsistence minimum, and furthermore, the law prohibits seizing income essential for the debtor's and family's subsistence, regardless of the creditor's own financial hardship.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 cpv. 2 LEF, Art. 17 cpv. 1 LEF, Art. 93 LEF, Art. 12 Cost, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 7 cpv. 3 lett. a e b LPR; Creditor Appeal of Wage Garnishment Revision Dismissed: The court dismissed the appeal because the creditor's submission failed to raise any specific execution-law objections against the determination of the debtor's subsistence minimum, and furthermore, the law prohibits seizing income essential for the debtor's and family's subsistence, regardless of the creditor's own financial hardship.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was declared inadmissible due to lack of motivation, which pertains to the requirements of the appeal document outlined in this article.
Mentioned in the reasoning to justify why supplementary material submitted by the appellant was considered inadmissible after the appeal deadline expired.
Mentioned in the reasoning regarding the type of error (legal provision violation or appreciation error) that must be raised against the execution authority's decision, which the appellant failed to do.
Cited as the procedural basis by which the respondent debtor was given the opportunity to respond to the appeal.
Cited in the reasoning to explain the minimum subsistence level that execution offices cannot infringe upon when seizing earnings, although the appeal was ultimately inadmissible on procedural grounds.
Cited in the reasoning regarding the decision not to levy court fees.
Cited in the reasoning regarding the decision not to assign indemnities.
Cited in the reasoning regarding the decision not to assign indemnities.
Cited in the reasoning regarding the constitutional right of creditors in need to minimal State provisions, which is distinct from the execution rules.
Cited in the section describing the possible remedies against the decision (appeal to the Federal Tribunal).
Cited in the section describing the possible remedies against the decision (appeal to the Federal Tribunal).
Cited in the section describing the possible remedies against the decision (appeal to the Federal Tribunal).
Cited in the section describing the possible remedies against the decision regarding the suspension of deadlines during judicial recesses.
Testo completo
Incarto n. 15.2017.59 · Lugano 8 novembre 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 25 maggio 2017 di
RI 1 contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la revisione del pignoramento di salario eseguita il 19 maggio 2017 nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ promosse
da diversi creditori, tra cui la ricorrente, nei confronti di
PI 1, __________
ritenuto in fatto e considerato in
diritto:
che nelle esecuzioni appena menzionate il
7 giugno 2016 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escussa sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitrice · fr. · 4'556.00 · 89.07% Coniuge · fr. · 559.00 · 10.93% Totale · fr. · 5'115.00 · 100%
Minimo d’esistenza
Minimo base · fr. · 1'700.00 Supplemento figlio · fr. · 600.00 Affitto · fr. · 1'700.00 Premio di assicurazione malattia debitrice · fr. · 156.80 Pasto consumato fuori domicilio · fr. · 150.00 Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto privato · fr. · 150.00 Premio di assicurazione malattia coniuge · fr. · 124.60 Totale · fr. · 4'581.40 · 100%
che l’UE ha quindi pignorato presso la datrice di lavoro dell’escussa, la __________ SA, la quota di salario eccedente fr. 4'081.65 (corrispondente all’89.07% di fr. 4'581.40) dal 1° gennaio 2017;
che il 19 maggio 2017 l’UE ha proceduto a una revisione di quel pignoramento di salario per tenere conto della decisione 30 aprile 2017 con cui l’Istituto delle assicurazioni sociali ha respinto la richiesta dell’escussa di ridurre il premio della cassa malati per l’anno 2017;
che il nuovo minimo d’esistenza dell’escussa e della sua famiglia è stato stabilito in fr. 5'204.80
(anziché a fr. 4'581.40), l’UE avendo sostituito i premi della cassa malati della debitrice di fr. 156.80 e del coniuge di fr. 124.60 con i nuovi premi senza sussidio, assommanti
a complessivi fr. 904.80;
che l’UE ha quindi dovuto accertare l’inesistenza di reddito mensile pignorabile;
che
con ricorso del 25 maggio 2017, RI 1 ha dichiarato di fare opposizione alla decisione dell’Ufficio, chiedendo *“giustizia per la
violazione [del] suo diritto patrimoniale avvenuta da appropriazione indebita”* perpetrata dall’escussa nei suoi confronti, all’origine del credito di
fr. 1'374.60 da lei posto in esecuzione;
che, a detta della ricorrente, la debitrice gode oltretutto di una situazione patrimoniale di gran lunga migliore della sua (come risulterebbe dal calcolo del proprio minimo esistenziale accluso al ricorso), nonostante abbia commesso *“un’azione criminosa”* rimasta impunita;
che conformemente all’art. 9 cpv. 3 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2), il 17 luglio 2017 l’Ufficio ha trasmesso ad PI 1 copia del ricorso presentato da RI 1, assegnando all’escussa un termine di dieci giorni per presentare le proprie osservazioni;
che questa assegnazione di termine è stata comunicata per conoscenza anche a RI 1, che il 26 luglio 2017 ha presentato osservazioni al proprio ricorso;
che tale allegato, con cui peraltro la ricorrente ripropone argomentazioni di natura etica simili a quelle già contenute nel ricorso senza confrontarsi con il provvedimento dell’Ufficio né sollevare alcuna censura di natura esecutiva, risulta proceduralmente irrito e va estromesso dall’incarto;
che non è infatti consentito alla ricorrente di completare il ricorso dopo la scadenza del termine (di dieci giorni, art. 17 cpv. 2 LEF) d’impugnazione (sentenza della CEF 15.2017.15 del 4 marzo 2017 consid. 2; cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_813/2015, BlSchK 2016, 196, consid. 2.3.2), nel caso specifico ampiamente scaduto;
che per quanto attiene all’atto di ricorso, esso deve indicare, tra l’altro, le domande e la motivazione, anche sommaria (art. 7 cpv. 3 lett. a e b LPR);
che nel ricorso in esame, l’insorgente non solleva alcuna censura di natura esecutiva, ossia non pretende che l’Ufficio di esecuzione abbia determinato il minimo vitale dell’escussa contravvenendo a una norma legale o cadendo in un errore d’apprezzamento nel senso dell’art. 17 cpv. 1 LEF;
che il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile per carenza di motivazione;
che ad ogni modo, la legge non consente all’ufficio d’esecuzione di far astrazione dell’art. 93 LEF pignorando redditi dell’escusso assolutamente necessari al sostentamento suo e della famiglia, neppure se la situazione economica dell’escutente dovesse essere peggiore di quella dell’escusso (fatta salva l’ipotesi, non realizzata nella fattispecie, in cui il credito posto in esecuzione verte su contributi alimentari del diritto di famiglia, v. DTF 111 III 13);
che come tutti gli altri cittadini, i creditori nel bisogno che non sono in grado di provvedere a sé hanno se del caso il diritto costituzionale a prestazioni positive minimali dello Stato indispensabili per un'esistenza dignitosa (art.
12 Cost.), che tuttavia non si confonde con la garanzia dell’art. 93 LEF (sentenza della CEF 15.2017.34 del 20 giugno 2017) ed esula dall’ambito di competenza degli uffici d’esecuzione e delle autorità di vigilanza, come ne esula pure la questione della sanzione penale evocata dalla ricorrente;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.