Supervisory Appeal Admissibility Due to Language Non-Compliance in Insolvency Accounting Dispute
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party filed a supervisory appeal against the Bankruptcy Office demanding the preparation of an accounting for auction proceeds from an estate insolvency case, submitting the appeal in German despite the official language of the canton being Italian. The supervisory authority dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to comply with the directive to translate the submission into Italian, reasoning that parties must address cantonal authorities in the canton's official language, irrespective of German also being a federal official language, to ensure procedural fairness for all interested parties who have the right to proceedings in the cantonal official language.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7 cpv. 5 LPR, Art. 70 cpv. 2 Cost, Art. 9 cpv. 3 LPR, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a LEF; Supervisory Appeal Admissibility Due to Language Non-Compliance in Insolvency Accounting Dispute: The supervisory authority dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to comply with the directive to translate the submission into Italian, reasoning that parties must address cantonal authorities in the canton's official language, irrespective of German also being a federal official language, to ensure procedural fairness for all interested parties who have the right to proceedings in the cantonal official language.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the appellant's failure to translate the document.
This provision relates to the lack of applicable fees or allowances, as stated in the second order of the dispositive.
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Testo completo
Incarto n. 15.2017.52 · Lugano 22 agosto 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso per denegata giustizia presentato il 12 luglio 2017 da
RI 1 contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio,
o meglio contro il mancato allestimento del conteggio *(“Abrechnung”)* relativo al ricavo della vendita all’asta
della particella n. __________ del Comune di __________ (GR), località __________, avvenuta il 24 febbraio 2017 nella procedura di fallimento aperta il 25 settembre 2014 nei confronti dell’eredità giacente
fu PI 1, già in __________
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che il 12 luglio 2017 RI 1 ha presentato
direttamente a questa Camera un ricorso *(“Verwaltungsbeschwerde”)*con cui ha chiesto che fosse ordinato all’Ufficio dei fallimenti
(UF) di Mendrisio di allestire il conteggio menzionato sopra e di versargli il provento della realizzazione, di fr. 45'000.– oltre accessori;
che il 13 luglio 2017 il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, competente quale unica autorità di vigilanza cantonale per statuire sui ricorsi contro l’operato e le omissioni degli uffici di esecuzione e fallimenti ticinesi (art. 3 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2] e 20*a* cpv. 3 LEF), ha trasmesso d’ufficio il ricorso all’UF perché, se necessario previa assegnazione di un termine al ricorrente per tradurre il ricorso in italiano, si determinasse sulla censura di ritardata giustizia e trasmettesse l’incarto alla Camera non appena possibile;
che, in applicazione degli art. 7 cpv. 2 e 5 LPR, il 18 luglio 2017 l’UF ha impartito a RI 1 un termine di dieci giorni per provvedere alla traduzione del ricorso in lingua italiana, avvertendolo che in caso di scadenza infruttuosa del termine il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
che entro il termine assegnato il ricorrente non ha dato seguito alla richiesta, anzi ha contestato l’esigenza di traduzione e ha ribadito la sua richiesta in tedesco il 19 luglio e il 7 agosto 2017;
che di conseguenza il ricorso è irricevibile (art. 7 cpv. 5 LPR; sentenza della CEF 15.2009.97 del 15 settembre 2009);
che, a scanso di equivoci, non è di rilievo che il tedesco sia una lingua ufficiale, come invece crede il ricorrente, siccome i Cantoni designano le loro lingue ufficiali (art. 70 cpv. 2 Cost. fed.) e le parti sono tenute a rivolgersi alle autorità cantonali servendosi della lingua ufficiale del Cantone (DTF 102 Ia 36 consid. 1; Cometta/Möckli in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 40 ad art. 20*a* LEF), ovvero per quanto riguarda il Ticino l’italiano (giusta l’art. 8 della legge sull’organizzazione giudiziaria [LOG, RL 3.1.1.1]), non da ultimo perché, a prescindere dalle conoscenze linguistiche dei singoli funzionari, il ricorso deve se del caso essere comunicato anche alle altre parti interessate (art. 9 cpv. 3 LPR), le quali hanno diritto di esigere che gli atti di procedura siano redatti nella lingua ufficiale del Cantone in cui si svolge il procedimento;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a __________ .
Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.