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15.2017.50 • TRAC TI 15.2017.50 Generato dall'IA

Enforcement Appeal Dismissed Over Disputed Fraudulent Debt

Numero d'incarto 15.2017.50
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party appealed an enforcement order for a significant sum, alleging the claim stemmed from a fraudulent invoice for psychological services never rendered and was motivated by revenge following a prior successful enforcement initiated by the appellant against the creditor. The court reasoned that enforcement authorities and supervisory bodies cannot investigate the merits of the underlying claim, as execution procedures allow claims to be initiated without proving their validity, and the proper remedy for disputing the debt's existence is through a civil action for declaratory judgment. Although the timing of the enforcement coincided suspiciously with the auction date of assets seized in the prior execution, the court found insufficient clear evidence of a "manifestly abusive" execution intended only to harass or pursue non-collection aims, thus dismissing the appeal while preserving the appellant's right to contest the debt's existence before a judge.

Regesto Legislator

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Art. 3 LPR, Art. 17 LEF, Art. 2 cpv. 2 CC, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; Enforcement Appeal Dismissed Over Disputed Fraudulent Debt: The court reasoned that enforcement authorities and supervisory bodies cannot investigate the merits of the underlying claim, as execution procedures allow claims to be initiated without proving their validity, and the proper remedy for disputing the debt's existence is through a civil action for declaratory judgment. Although the timing of the enforcement coincided suspiciously with the auction date of assets seized in the prior execution, the court found insufficient clear evidence of a "manifestly abusive" execution intended only to harass or pursue non-collection aims, thus dismissing the appeal while preserving the appellant's right to contest the debt's existence before a judge.

Parole chiave

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credito in esecuzione autorizzazione all’esecuzione azione di accertamento beni sequestrati credito contestato abbandono del procedimento per truffa Ricorso contro un precetto esecutivo ritenuto manifestamente abusivo

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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5A.476/2008
Creditor's Execution Against Attorney Not Abusive Without Manifest Abuse of Right
DTF 113 III 2
Supervisory Authority Lacks Competence to Rule on Substantive Validity of Debt in Enforcement Proceedings
DTF 140 III 483
È pure abusivo l’avvio di un’esecuzione che contraddice le aspettative che l’escusso poteva legittimamente fondare sul comportamento adottato in precedenza dall’escutente (*venire contra factum proprium*, DTF 140 III 483 consid.
DTF 115 III 21
4.2; DTF 115 III 21, consid.
DTF 141 III 68
Declaratory Action to Contest Debt Despite Objection in Debt Enforcement Proceedings (CPC Art. 88)
DTF 113 III 4
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 17 LEF

Cited implicitly in the reasoning that the appeal was admissible based on timeliness (though not explicitly repeated in the dispositive, it governs admissibility of the appeal to the supervisory authority, and the decision affirms admissibility in order 1).

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in reasoning section 6 as the basis for not levying court fees or awarding compensation.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in reasoning section 6 as the basis for not levying court fees or awarding compensation.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in reasoning section 6 as the basis for not levying court fees or awarding compensation.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Regulation governing the non-levying of court fees and compensation, reflected in the second order of the dispositive.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Regulation governing the non-levying of court fees and compensation, reflected in the second order of the dispositive.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Regulation governing the non-levying of court fees and compensation, reflected in the second order of the dispositive.

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Testo completo

Incarto n. 15.2017.50 · Lugano 16 agosto 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 30 maggio 2017 di

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il precetto esecutivo emesso il 5 maggio 2017 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1,

ritenuto

in fatto: A. Come

richiesto da PI 1, il 5 maggio 2017 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha emesso nei confronti di RI 1 il precetto esecutivo (PE) n. __________ per l’incasso

di fr. 1'311'120.– oltre agli interessi dell’8% dal

24 giugno 2016, menzionando quale titolo o motivo del credito la *“Rechnung vom 24.6.2016”*.

B. Dopo aver interposto opposizione il 26 maggio 2017, con ricorso del 30 maggio 2017 RI

1 si aggrava contro il PE, chie­dendo a questa Camera di annullarlo e di non darne notizia a terzi.

C. Con osservazioni del 28 giugno 2017 PI 1 postula la reiezione del gravame, così come l’UE nelle sue del 3 luglio 2017.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta

il 26 maggio 2017, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Il ricorrente sostiene che il PE in questione è chiaramente fraudolento. Spiega al riguardo che, contrariamente a quanto ipotizza PI 1 nella fattura del 24 giugno 2016, menzionata nel PE quale titolo o motivo del credito, non ha mai avuto bisogno di alcun tipo di terapia psicologica o assistenza personale dal­l’escutente e/o dalla sua famiglia. Rileva altresì che non gli risulta che PI 1 disponga di un titolo accademico che lo abilita allo svolgimento delle prestazioni di cui fa menzione. Alla luce di tali considerazioni, l’insorgente è del parere che l’unico fine di PI 1 è di danneggiare la sua credibilità creditizia, vendicandosi in particolare dell’esecuzione (n. __________) che l’escusso stesso aveva promosso precedentemente nei suoi confronti e che aveva condotto a un pignoramento fruttuoso.

3. Da parte sua, il resistente respinge le accuse mosse dall’insor­­gente, osservando che quest’ultimo ha usufruito delle sue prestazioni (definite nella fattura

come pasti, assistenza psicologica e diversi [“*Essen*”, “*Psychologische Betreuung*”, “*Diverses*”]) nel periodo dal marzo 2005 al febbraio 2011. Riassumendo i rapporti

intrattenuti con l’escusso, PI 1 rileva in particolare che per le prestazioni da lui fornite non sono necessari titoli di studio accademici, bensì empatia, attenzione e buonsenso umani. Fa notare infine che non è sua intenzione danneggiare la reputazione o la situazione finanziaria dell’escusso né vendicarsi per l’esecu­­zione promossa da quest’ultimo.

4. La legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) permette l’inoltro di una procedura esecutiva senza che il procedente abbia a dimostrare l’esistenza della propria pretesa. Un precetto esecutivo può essere fatto spiccare contro chiunque, indipendentemente dalla reale esistenza del credito (sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; DTF 113 III 2 consid. 2/b; 125 III

149 consid. 2/a). Non spetta né all’ufficio d’ese­­cuzione né all’autorità di vigilanza di decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione (DTF

140 III 483 consid. 2.3.1). Tuttavia, è nulla l’esecuzione *manifestamente* abusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la minima relazione con l’istituto dell’esecuzione, in specie per angariare deliberatamente l’escusso o per frivolezza (sentenza 5A.476/2008 precitata, consid. 4.2; DTF 115 III 21, consid. 3/b; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 36 ad art. 8*a* LEF). L’ufficio d’ese­­cuzione non può – e non deve – sostituirsi al giudice, potendo intervenire solo in casi “del tutto eccezionali”, senza facoltà d’inda­­gare sull’origine del credito (DTF 115 III 21, consid. 3/b e 3/c) e neppure su presunti tentativi dell’escusso di porre il proprio patrimonio al riparo di pignoramenti con atti revocabili giusta gli art. 285 segg. LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_471/2013 del 17 marzo 2014, consid. 3.2.2).

Per il fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa dedotta in esecuzione e che l’escusso dispone di mezzi di diritto per difendere i propri interessi (art. 85, 85*a* e 86 LEF; azione di accertamento dell’inesistenza di un credito: DTF 141 III 68 segg.), l’abuso di diritto manifesto (art. 2 cpv. 2 CC) è praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III 5), a meno che il creditore persegua in modo evidente altri fini che non l’incasso di un credito, ad esempio quando promuova diverse esecuzioni fondate sulla stessa causale e per importi elevati senza mai chiedere il rigetto dell’opposizione né l’accertamento giudiziario del credito, porti offesa al credito o alla reputazione dell’escusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie oppure riconosca, davanti all’ufficio d’esecuzione o all’escusso stesso, che non sta procedendo nei confronti del vero debitore (sentenza del Tribunale federale 5A_595/2012 del 24 ottobre 2012; SJ 2013 I 190, consid. 4). È pure abusivo l’avvio di un’esecuzione che contraddice le aspettative che l’escusso poteva legittimamente fondare sul comportamento adottato in precedenza dall’escutente (*venire contra factum proprium*, DTF 140 III 483 consid. 2.3.2-2.3.3). La censura di abuso di diritto è pertanto ricevibile qualora sia diretta contro l’uso stesso dei mezzi offerti dal

diritto esecutivo e non contro la pretesa litigiosa in sé (sentenza del Tribunale federale 5A_768/2014 del 2 novembre 2015 consid. 4.3.2; BlSchK 2012, 173, consid. 3.1; SJ 2013 I 190, consid. 4; sentenza della CEF 15.2016.108 del 10 maggio 2017, consid. 3).

5. Nel caso in rassegna, per quanto attiene alle contestazioni riguardanti la causa del credito posto in esecuzione, come esposto sopra (consid. 4) non spetta né all’UE né a questa Camera esaminare la fondatezza della pretesa invocata dall’escutente e pertanto sono irricevibili le questioni di merito sollevate dal ricorrente (consid. 2). Riguardo invece al preteso scopo vendicativo del procedente, dagli atti non emergono chiari indizi in tal senso. Certo, non si può negare che l’importo del credito in questione (fr. 1'311'120.–) sia considerevole e che il momento in cui PI 1 ha presentato la domanda di esecuzione (l’11 aprile 2017) sia sospetto, ritenuto che coincide con il periodo nel quale l’UE ha fissato l’incanto (allora previsto per il 24 aprile 2017) dei beni pignorati nell’esecuzione n. __________ che RI 1 aveva promosso precedentemente contro il resistente. Tali circostanze non sono però ancora sufficienti per ritenere che l’esecuzione abbia carattere manifestamente abusivo o che il comportamento dell’escutente sia contraddittorio. Di fronte a un unico precetto esecutivo emesso in tempi recenti – sicché non si può d’acchito escludere che il procedente prosegua l’esecuzione – per un motivo non manifestamente estraneo all’istituto dell’esecuzione (l’in­casso di una fattura), non appaiono invero realizzati i requisiti eccezionali che giurisprudenza e dottrina impongono perché sia dato un chiaro abuso di diritto nel caso concreto. Il ricorso va quindi respinto, ferma restando la facoltà per Reto Vogel di adire il giudice per far accertare la pretesa inesistenza del debito posto in esecuzione (sopra consid. 4 e DTF 141 III 68 segg.).

6. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.