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15.2017.4 • TRAC TI 15.2017.4 Generato dall'IA

Enforcement of Disciplinary Fines Upheld Despite Related Criminal Proceedings

Numero d'incarto 15.2017.4
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual appealed an enforcement office's notice of seizure issued to recover fines and court costs from prior judgments, arguing the underlying credit was non-existent or suspended due to related criminal proceedings, despite a prior ruling rejecting opposition to the execution being finalized and the Federal Tribunal having rejected a subsequent appeal. The Court dismissed the appeal, reasoning that the credit for seizure derived from disciplinary fines and civil procedural costs, not the separate criminal matter the appellant referenced, and since the opposition to the execution had been definitively rejected in a final decision, the enforcement office correctly proceeded with the seizure notice pursuant to the continuation request from the creditor.

Regesto Legislator

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Art. 343 cpv. 1 lett. c CPC, Art. 89 LEF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF; Enforcement of Disciplinary Fines Upheld Despite Related Criminal Proceedings: The Court dismissed the appeal, reasoning that the credit for seizure derived from disciplinary fines and civil procedural costs, not the separate criminal matter the appellant referenced, and since the opposition to the execution had been definitively rejected in a final decision, the enforcement office correctly proceeded with the seizure notice pursuant to the continuation request from the creditor.

Parole chiave

Generato dall'IA
continuazione dell'esecuzione multe disciplinari procedura disciplinare esecuzione del pignoramento sentenza civile procedure connesse Ricorso contro l’avviso di pignoramento

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 89 LEF

The court ruled that the enforcement office correctly issued the seizure notice based on this provision.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the reasoning leading to the order that no court fees are to be collected, although this specific article is related to costs/fees exemptions.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning leading to the order that no costs or allowances are to be awarded.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning leading to the order that no costs or allowances are to be awarded.

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Testo completo

Incarto n. 15.2017.4 · Lugano 15 febbraio 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere: · Cortese

statuendo sul ricorso 9 gennaio 2017 di

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 21 dicembre 2016 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dallo

Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappr. dall’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella)

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 aprile 2015 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, lo Stato del Canton Ticino, per il tramite dell’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (UIPA), ha escusso l’avv. RI 1 per l’in­­casso di fr. 89'500.–, indicando quali titoli di credito le ordinanze del 9 settembre 2011 con cui il Pretore di Lugano, sezione 1, aveva inflitto all’escussa due multe di fr. 37'500.– ognuna, le ordinanze del 22 giugno 2011 dello stesso Pretore relative a due altre multe di fr. 3'500.– ognuna e una decisione del 31 ottobre 2012 sempre del medesimo Pretore riferita a un residuo di tasse di giudizio, spese e oneri di fr. 7'500.–;

che con sentenza del 7 settembre 2016 (inc. 14.2016.156), questa Camera ha respinto il reclamo 15 luglio 2016 interposto da RI 1 contro la decisione del 27 giugno 2016 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, aveva accolto l’istan­­za dello Stato del Canton Ticino e rigettato in via definitiva l’op­posizione interposta dall’escussa;

che avverso tale decisione l’avv. RI 1 ha presentato al Tribunale federale ricorso in materia civile, dichiarato inammissibile con sentenza del 26 ottobre 2016 (inc. 5A_794/2016);

che il 21 dicembre 2016 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento in quell’esecuzione,

precisando che l’importo del credito, aggiornato a fr. 90'389.– *“spese e interessi compresi”*, sarebbe stato aggiunto a un precedente pignoramento che era stato

previsto per il 10 agosto 2016;

che contro tale provvedimento RI 1 è insorta con un ricorso del 9 gennaio 2017 chiedendo, previo conferimento del­l’effetto sospensivo, di accertare in via

principale la nullità del­l’avviso impugnato e del credito posto in esecuzione *“perché inesistente, ovvero perché sospeso se

si tratta della decisione 5 ottobre 2016 TPC”*, e in via subordinata di sospendere le esecuzioni a suo carico *“di tutte le fatture per decisioni inerenti il procedimento penale di cui alla decisione contumaciale 5 ottobre 2016, fino alla decisione definitiva cresciuta in giudicato, ovvero fino all’esito dei ricorsi avanti la CEDU”*;

che la ricorrente motiva le sue domande riferendosi a un suo scritto del 17 novembre 2016, in cui ha chiesto all’UIPA e al Tribunale federale il condono totale o parziale, e in subordine la sospensione o la rateazione, del pagamento delle fatture relative alle *“decisioni incidentali e non definitive tutte inerenti al procedimento penale avviato nel 2010”*, nonché a un altro scritto suo del 16 dicembre 2016 all’UIPA, con cui ha postulato l’accorpamento alle predette fatture di una fattura per spese processuali poste a carico della madre;

che la ricorrente lamenta di non avere ricevuto alcuna risposta dall’UIPA;

che inoltre essa contesta di essere debitrice del credito posto in esecuzione, il quale a suo dire non è stato accertato in una decisione definitiva, ipotizzando che si tratti del conteggio dell’*“illega­­le”*processo penale sfociato nella sua condanna contumaciale del 5 ottobre 2016, ch’essa ricorda di avere impugnato;

che in realtà, come visto, il credito per il quale è stato emesso l’avviso di pignoramento impugnato non ha nulla a che vedere con il processo penale in questione, ma concerne due multe disciplinari dell’art. 343 cpv. 1 lett. c CPC oltre a spese processuali sorte in una causa civile;

che ad ogni modo l’opposizione interposta dall’avv. RI 1 è stata rigettata in via definitiva con una decisione ormai passata in giudicato;

che l’UE, dando seguito alla domanda di proseguimento formulata dallo Stato del Canton Ticino, ha quindi a ragione emesso l’av­viso di pignoramento impugnato (art. 89 LEF);

che di conseguenza il ricorso va respinto, ciò che rende senza oggetto la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv.

2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.