Legislator Giurisprudenza & Legislazione
15.2017.36 • TRAC TI 15.2017.36 Generato dall'IA

Supervisory Authority Confirms Real Estate Appraisal Following Failed Payment Deadline and Reinstated Proceedings

Numero d'incarto 15.2017.36
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

In proceedings related to objections against a real estate appraisal stemming from property lien enforcement actions, where prior proceedings had been temporarily suspended but then reactivated because the debtor failed to meet a payment deadline, the supervisory authority confirmed the new expert valuation amounts—Fr. 1,310,000 and Fr. 375,000—because the involved parties failed to raise any objections to the new appraisal within the specified deadline, thus establishing those values as definitive, and ordered that the costs of the new appraisal be borne by the debtors who had caused avoidable expenses by failing to attend expert appointments.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 9 cpv. 2 RFF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 9 cpv. 2 RFF, ultimo periodo; Supervisory Authority Confirms Real Estate Appraisal Following Failed Payment Deadline and Reinstated Proceedings: 1,310,000 and Fr. 375,000—because the involved parties failed to raise any objections to the new appraisal within the specified deadline, thus establishing those values as definitive, and ordered that the costs of the new appraisal be borne by the debtors who had caused avoidable expenses by failing to attend expert appointments.

Parole chiave

Generato dall'IA
pegno immobiliare procedura di stima termine di pagamento procedura esecutiva procedura di realizzazione del pegno immobiliare contratto di perizia Ricorso contro stima immobiliare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 9 cpv. 2 RFF
contestazioni sulle quali la Camera debba decidere nel senso dell’art. 9 cpv. 2 RFF, ultimo periodo, i nuovi valori di stima peritali risultano determinanti,
Art. 46 cpv. 2 LTF
art. 9 cpv. 2 RFF, ultimo periodo
The court used this provision to establish that the new appraisal values become decisive because the parties did not contest them.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 9 cpv. 2 RFF, ultimo periodo

The court used this provision to establish that the new appraisal values become decisive because the parties did not contest them.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarti n. 15.2017.36 15.2017.37 · Lugano 2 ottobre 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sulle contestazioni della stima immobiliare presentate da

RI 1 (inc. 15.2017.36) RI 2, __________ (inc. 15.2017.37) (patrocinati dall’avv. PA 1, __________)

nelle esecuzioni in via di realizzazione del pegno immobiliare dell’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio promosse contro gli istanti RI 1 (n. __________ e __________) e IS 1 (n. __________ e __________) dalla

CV 1,

ricordato che con decisione del 12 maggio 2017, la Camera ha accolto le istanze di nuova stima inoltrate il 24 aprile 2017 da RI 1 e RI 2 nelle esecuzioni appena citate, ordinando l’allestimento di una nuova stima peritale delle particelle n. __________ e n. __________ RFD di __________, valutate dal perito incaricato dall’UE rispettivamente in fr. 1'190'000.– e in fr. 435'200.–;

richiamata l’ordinanza del 14 dicembre 2017 con cui la Camera ha sospeso d’ufficio le procedure in questione sino al termine della dilazione di pagamento che l’Ufficio aveva concesso nelle note esecuzioni il 17 novembre 2017;

preso atto dello scritto del 25 settembre 2018 con cui l’Ufficio ha comunicato alla Camera di aver revocato, in seguito a mancato pagamento, il predetto provvedimento prima della sua scadenza;

appurato che occorre dunque riattivare le procedure e decidere sulle eventuali contestazioni sulla nuova stima;

considerato che, invitate a esprimersi entro un termine di 10 giorni sulla nuova perizia con ordinanza del 16 novembre 2017, le parti non hanno formulato osservazioni e non hanno quindi contestato il valore di fr. 1'310'000.– e il valore di fr. 375'000.– che il perito incaricato da questa Camera ha attribuito rispettivamente alle particelle n. __________ e n. __________ RFD di __________;

ritenuto che, in assenza di

contestazioni sulle quali la Camera debba decidere nel senso dell’art. 9 cpv. 2 RFF, ultimo periodo, i nuovi valori di stima peritali risultano determinanti,

sicché quelli stabiliti dall’UE vanno rettificati in fr. 1'310'000.– per la particella n. __________ e fr. 375'000.– per la particella n. __________ RFD di __________;

atteso che le spese della nuova perizia di complessivi fr. 3'135.50, già anticipate da RI 1 e RI 2 nella misura di fr. 3'000.–, sono a loro carico, siccome secondo l’art. 9 cpv. 2 RFF soltanto il creditore può esigere la rifusione delle spese dal debitore, nel caso in cui la stima praticata dall’ufficio sia stata notevolmente modificata, mentre ciò non vale per il debitore;

accertato che quanto appena esposto si giustifica a maggior ragione nella fattispecie, poiché gli escussi hanno causato spese senz’altro evitabili e quindi inutili, in particolare omettendo di dar seguito alle convocazioni del perito, malgrado i suoi diversi solleciti (v. ordinanza del 29 agosto 2017);

posto che la presente procedura non dà luogo a tasse, l’autorità di vigilanza non avendo dovuto decidere su eventuali contestazioni delle parti in merito alla nuova stima (art. 9 cpv. 2 RFF ultimo periodo);

decide: 1. Il valore di stima della particella n. __________ RFD di __________ è stabilito in fr. 1'310'000.– e quello della particella n. __________ RFD di __________ in fr. 375'000.–.

2. Non sono prelevate tasse, mentre le spese peritali di complessivi fr. 3'135.50, già anticipate da RI 1 e RI 2 nella misura di fr. 3'000.–, sono a loro carico.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio, e per il suo tramite intimazione a tutti gli altri interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.