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15.2017.34 • TRAC TI 15.2017.34 Generato dall'IA

Garnishment Quota Appeal Regarding Exclusion of Private Loan Repayment from Subsistence Level

Numero d'incarto 15.2017.34
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant challenged the execution office's determination of the garnishment quota from their income, specifically contesting the refusal to include a CHF 150 monthly repayment toward a private loan taken from the ex-spouse within the minimum subsistence level. The court upheld the execution office's decision, reasoning that according to prevailing law, monthly loan repayments to third parties, especially those not holding a privileged claim over the seizing creditors, do not constitute indispensable expenses necessary for subsistence under the relevant execution law and therefore cannot be factored into the debtor's minimum existence calculation. Furthermore, the court rejected other ancillary claims regarding unlisted expenses, such as taxes and unreimbursed medical costs, as they were either explicitly excluded by law or insufficiently proven to exceed the already calculated subsistence minimum.

Regesto Legislator

Ufficiale

Minimo d’esistenza. Rimborso di prestiti contratti dal debitore verso terzi. Imposte. Spese mediche. Diritto costituzionale all’aiuto in situazioni di bisogno

Parole chiave

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calcolo del pignoramento accertamento del reddito minimo vitale spese legali prelievi e prestiti misura di allontanamento

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 92 III 8
93 LEF, i prestiti che il debitore si è impegnato a rimborsare ogni mese a terzi non fanno parte del suo minimo d’esisten­­za, anche nel caso in cui li abbia contratti per provvedere (temporaneamente) al suo mantenimento (DTF 92 III 8; Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n.
DTF 134 III 325
252.30 mensili per i premi dell’assicurazione malattia obbligatoria (dedotti i sussidi) e facoltativa (anche se non rientrano di principio nel minimo vitale: DTF 134 III 325 seg., consid.
DTF 121 III 22
che per giurisprudenza consolidata possono però essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 93 LEF

This provision defines the basis for determining the attachable portion of income by outlining necessary living expenses, which was the core subject of the appeal.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the reasoning section preceding the final orders as the legal basis for not levying court fees (taxe de justice) in this matter.

61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning section preceding the final orders as the legal basis for not assigning indemnities in this matter.

62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning section preceding the final orders as the legal basis for not assigning indemnities in this matter.

art. 17 LEF

This procedural article was used to establish the admissibility of the appeal to the cantonal supervisory authority.

art. 7 cpv. 5 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR)

This procedural rule was mentioned in relation to the requirement for the appellant to submit a translation of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 15.2017.34 · Lugano 20 giugno 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso interposto il 28 aprile 2017 da

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Acquarossa in diverse esecuzioni (n. __________, ecc.) promosse nei confronti del ricorrente da

RA 1, PI 2, PI 3, PI 4, (rappresentati dall’RA 3, )

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che nelle diverse esecuzioni promosse dal PI 1, dal PI 2, dallo PI 3 e dalla PI 4 nei confronti di RI 1, il

22 marzo 2017 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Acquarossa ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:

Redditi

Rendita d’invalidità AI · fr. · 1'834.50 Rendita d’invalidità LPP · fr. · 1'966.00 Totale · fr. · 3'800.50

Minimo d’esistenza

Minimo base · fr. · 1'700.00 Affitto · fr. · 1'330.00 Cassa malati · fr. · 252.30 Assicurazioni diverse · fr. · 50.00 Spese mediche · fr. · 100.00 Contributi AVS · fr. · 41.00 Spese mediche coniuge · fr. · 100.00 Contributi AVS coniuge · fr. · 41.00 Alimentazione artificiale coniuge · fr. · 32.00 Totale · fr. · 3'646.30

che al riguardo RI 1 ha chiesto all’UE di considerare tra le spese indispensabili anche l’importo di fr. 150.– ch’egli versa mensilmente all’ex moglie a titolo di rimborso di un prestito di fr. 4'000.–;

che con scritto del 21 aprile 2017 l’Ufficio ha respinto la richiesta dell’escusso, indicando che dall’estratto bancario da lui prodotto *“si evince che si tratta di un prestito privato, creditore sig. __________ e lo stesso non rientra nelle spese necessarie ai sensi dell’art. 93 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)”*;

che con ricorso del 27 aprile 2017, redatto in tedesco e trasmesso direttamente a questa Camera, RI 1 si aggrava contro la decisione appena menzionata;

che

in seguito alla relativa comminatoria dell’UE giusta l’art. 7 cpv. 5 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e

fallimento (LPR, RL 3.5.1.2), il 7 maggio 2017 il ricorrente ha trasmesso una traduzione (automatica) del ricorso in italiano;

che con osservazioni del 23 maggio 2017 l’Ufficio postula la reiezione del gravame, confermando la decisione impugnata, mentre le altre parti sono rimaste silenti;

che interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­­pello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 21 aprile 2017 dall’UE e tradotto in lingua italiana entro il termine impartito dall’Ufficio, sotto questo aspetto il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF);

che nonostante la versione del ricorso in italiano, probabilmente ottenuta con l’ausilio di un traduttore automatico, sia di difficile lettura, si comprende che l’insorgente non è d’accordo con la decisione dell’Ufficio e ripropone, come prima censura, la sua richiesta di computare ulteriori fr. 150.– nel minimo d’esistenza;

che in sostanza egli sostiene di avere problemi finanziari, di aver quindi dovuto chiedere all’ex moglie un prestito di fr. 4'000.– per il pagamento di alcune fatture di “riparazione”, e di essersi impegnato a restituirle l’importo mediante il versamento di 27 rate mensili di fr. 150.– cadauna;

che giusta l’art. 93 LEF, ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia;

che per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito, come pure le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009);

che al di fuori delle spese assolutamente necessarie nel senso dell’art. 93 LEF, i prestiti che il debitore si è impegnato a rimborsare ogni mese a terzi non fanno parte del suo minimo d’esisten­­za, anche nel caso in cui li abbia contratti per provvedere (temporaneamente) al suo mantenimento (DTF 92 III 8; Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 157 ad art. 93 LEF);

che in effetti non è ammissibile limitare i diritti dei creditori escutenti a vantaggio di altri creditori che non godono di un privilegio o non partecipano alle esecuzioni già promosse contro il debitore giusta gli art. 110 o 111 LEF, ritenuto che, ove il credito di questi ultimi sia in pericolo, possono procedere anch’essi per vie esecutive (DTF 92 III 8);

che alla luce di quanto precede, nel caso in rassegna l’Ufficio ha rifiutato a ragione di computare nel minimo esistenziale il prestito che RI 1 si è impegnato a rimborsare ogni mese alla ex moglie, la quale invero non gode di alcun privilegio rispetto ai creditori escutenti e non può quindi essere soddisfatta prima di essi;

che da questo punto di vista il ricorso si rivela dunque infondato;

che oltre al prestito, il ricorrente afferma di dover far fronte a molte altre spese, tra cui imposte arretrate e correnti, l’affitto e le spese accessorie, l’AVS, i premi della cassa malati e costi medici suoi e della moglie, non rimborsati dall’IAS (Istituto delle assicurazioni sociali), in particolare per l’alimentazione speciale di cui essa necessita;

che per giurisprudenza federale costante (Tabella, ad III), le imposte, sia arretrate che correnti, non vanno computate nel minimo esistenziale, poiché l’art.

93 LEF non ha quale scopo la riduzione o la soppressione dell’indebitamento dell’escusso – obiettivo questo affidato ad altre norme (art. 333 segg., 293 segg. o 191 LEF) – bensì unicamente quello di lasciargli i redditi necessari per far fronte al pagamento delle spese vitali, tra cui non si annoverano le imposte (sentenza della CEF 15.2010.89 del 9 agosto 2010);

che ad ogni modo il pignoramento contestato è stato eseguito a favore di crediti fiscali;

che l’affitto (di fr. 835.– mensili) e le spese accessorie (legna, elettricità, pulizia del camino, assicurazioni ecc.) sono già computati nella decisione contestata a concorrenza di fr. 1'330.– mensili, come i contributi AVS (fr. 41.– mensili per ogni coniuge);

che l’UE ha inoltre tenuto conto di fr. 252.30 mensili per i premi dell’assicurazione malattia obbligatoria (dedotti i sussidi) e facoltativa (anche se non rientrano di principio nel minimo vitale: DTF 134 III 325 seg., consid. 3) pagati dai coniugi RI 1, e per ognu­no di loro di fr. 100.– mensili per spese mediche, oltre a fr. 32.– mensili per le spese di alimentazione speciale della moglie;

che il ricorrente non prova che i costi medici indispensabili non rimborsati dalla cassa malati o dall’IAS superino gli importi già computati nel proprio minimo esistenziale;

che per giurisprudenza consolidata possono però essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a; Ochsner, op. cit., n. 82 ad art. 93; vonder Mühll in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed. 2010, n. 25 ad art. 93 LEF);

che pur avendo comprensione per la difficile situazione finanziaria e medica in cui paiono trovarsi RI 1 e la moglie, il ricorso non può ch’essere respinto anche su tutti questi punti;

che il diritto costituzionale all’aiuto in situazioni di bisogno previsto all’art.

12 Cost. dà diritto al cittadino a prestazioni positive minimali dello Stato che non si confondono con la garanzia del­l’art. 93 LEF, e sulle quali incombe al ricorrente informarsi, ad esempio facendo capo al Servizio Informazione e Consulenza di Acquarossa o allo sportello regionale Laps di Biasca;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – ; – ; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Acquarossa.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.