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15.2017.33 • TRAC TI 15.2017.33 Generato dall'IA

Pension Seizure Reversal and Moot Claims for Reimbursement

Numero d'incarto 15.2017.33
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant challenged an execution office's decision to seize their entire monthly pension due to a revised calculation of their minimum living wage, which occurred after an initial levy based on purportedly incorrect income figures. The supervisory authority found that the initial appeal seeking suspension of the second levy became moot when the execution office subsequently annulled that levy and issued a new calculation effective prospectively from June; however, the request for reimbursement for the period between the annulled levy (April 4) and the new levy (June 6) was deemed legitimate because the law required reverting to the previous, less severe levy calculation during that interval, although the appeal seeking this reimbursement also became moot as the execution office had already repaid the excess amounts collected during that time.

Regesto Legislator

Ufficiale

Ricorso contro la revisione d’ufficio di un pignoramento di rendita. Riconsiderazione nel senso dell’annullamento del nuovo pignoramento. Richiesta di rimborso di quanto pignorato in eccesso rispetto al precedente pignoramento

Parole chiave

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sospensione della rendita calcolo della rendita esecuzione del pignoramento restituzione delle prestazioni pignoramento di crediti trasferimento di diritti a pensione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 129 I 10
Ricordato, tuttavia, che l’onere della notificazione di un atto ufficiale e della sua data incombe all’autorità che intende trarne una conseguenza giuridica (DTF 129 I 10 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 24​b cpv. 1 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2)

The appeal is struck from the roll because it has become devoid of purpose, as per this procedural rule cited in the reasoning leading to the dispositive order.

art. 20​a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the decision not to levy a judicial fee, as stated in order no. 2.

art. 61 cpv. 2 lett. a

Cited in the decision not to award indemnities, as stated in order no. 2.

art. 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]

Cited in the decision not to award indemnities, as stated in order no. 2.

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Testo completo

Incarto n. 15.2017.33 · Lugano 16 agosto 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 20 aprile 2017 di

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno, o meglio contro il pignoramento di ren­dita eseguito il 4 aprile 2017 nelle diverse esecuzioni (n. __________, ecc.) promosse nei confronti del ricorrente segnatamente da

Stato del Canton Ticino, Bellinzona Confederazione Svizzera, Berna (rappr. dall’RA 1, ) PI 3, ritenuto

in fatto: A. Nelle diverse esecuzioni (n. __________, ecc.) promosse nei confronti di RI 1 segnatamente dallo Stato del Canton Ticino, dalla Confederazione Svizzera e dal PI 3 (gruppo n. 18), l’11 febbraio 2017

l’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona ha determinato la quota pignorabile dei redditi del­l’escusso sulla base

del seguente computo:

Redditi

Rendita LPP · fr. · 1'650.30 Rendita AI · fr. · 2'190.00 Totale · fr. · 3'840.30

Minimo d’esistenza

Minimo base · fr. · 1'200.00 Affitto · fr. · 500.00 Assicurazione malattia · fr. · 381.70 Totale · fr. · 2'081.70

Accertata la pignorabilità della rendita d’invalidità LPP, l’Ufficio ha dunque pignorato presso l’istituto previdenziale dell’escusso, la PI 4 con sede a __________, la quota di fr. 1'268.60 al mese dopo avere aumentato il minimo esistenziale di fr. 490.– quale una non meglio specificata *“differenza non pignorabile in base all’art. 93 LEF”*.

B. Appurato in seguito che la rendita LPP a favore dell’escusso ammontava in realtà a fr. 2'269.90 anziché fr. 1'650.30, il 4 aprile 2017 l’UE ha modificato d’ufficio il calcolo del minimo d’esisten­­za, rettificando l’importo in questione. Sulla base del nuovo computo, ha quindi pignorato presso la PI 4 l’intera rendita mensile di fr. 2'269.90, la rendita AI essendo sufficiente a coprire il minimo esistenziale dell’escusso.

C. Venuto a conoscenza del predetto provvedimento, con ricorso del 20 aprile 2017, trasmesso direttamente a questa Camera, RI 1 ha chiesto di sospenderlo e di ripristinare il precedente pignoramento.

D. Alla luce delle argomentazioni ricorsuali, avvalendosi della facoltà di riconsiderazione, con decisione del 15 maggio 2017 l’Ufficio ha annullato il pignoramento del 4 aprile 2017, rilevando che avrebbe in seguito proceduto a un nuovo calcolo del minimo d’e­sistenza.

E. Facendo riferimento alla decisione appena menzionata, con scritto del 30 maggio 2017 RI

1 ha chiesto a questa Camera di ordinare all’Ufficio di rimborsargli *pro rata temporis* fr. 1'000.– mensili (corrispondente all’incirca alla differenza tra le due eccedenze risultanti dai due calcoli) a contare dall’annulla­­mento del secondo pignoramento.

F. Il

6 giugno 2017 l’UE ha allestito il seguente nuovo calcolo del minimo d’esistenza:

Redditi

Rendita LPP · fr. · 2'269.00 Rendita AI · fr. · 2'200.00 Totale · fr. · 4'459.00

Minimo d’esistenza

Minimo base · fr. · 1'200.00 Affitto · fr. · 440.00 Assicurazione malattia · fr. · 482.35 · Medicamento Totale · fr. · 2'122.35

Sulla base di quanto precede, l’Ufficio ha quindi (nuovamente) pignorato l’intera rendita di fr. 2'269.90 al mese presso la PI 4, anche a favore dei (nuovi) gruppi n. 19 e 20.

G. Preso atto della domanda di RI 1 e del nuovo calcolo, con ordinanza del 12 giugno 2017, trasmessa alle parti interessate indicate dall’UE (ovvero all’escusso e ai soli creditori del gruppo n. 20), il presidente di questa Camera ha invitato l’Ufficio a determinarsi sulla richiesta di rimborso.

H. Con scritto del 20 giugno 2017 l’UE ha comunicato a RI 1 di avergli già rimborsato fr. 500.– a titolo spese mediche nel corso del mese di giugno e di non essere in possesso di altri giustificativi per il rimborso di ulteriori fr. 500.–, come da egli preteso. Il successivo 27 giugno l’Ufficio ha completato la sua risposta, segnalando all’escusso di avergli restituito altri fr. 500.– il 26 giugno 2017. Ha inoltre rilevato che *“la lettura della differenza del­l’eccedenza pignorabile sta nelle entrate che all’Ufficio al 4 aprile 2017 risultavano di CHF 3'840.30 (Cassa pensione PI 4 CHF 1'650.30 – rendita AI CHF 2'190.00) e al

6 giugno 2017, nuovi giustificativi alla mano, di CHF 4'469.90 (Cassa pensione PI

4 CHF 2'269.30 – rendita AI CHF 2'200.00)”*. Le altre parti interessate sono rimaste silenti sia sulla decisione di annullamento del

15 maggio 2017 sia sulla richiesta di rimborso presentata successivamente dall’escusso. Visto l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è stato notificato anche ai creditori dei gruppi n. 18 e 19.

Considerato

in diritto: 1. Per quanto attiene alla tempestività dell’impugnazione, né dagli atti né dall’allegato di ricorso si evince quando l’insorgente ha avuto notizia della decisione impugnata, notificata al più presto alla PI 4 il giorno successivo alla sua emissione, ovvero il 5 aprile 2017. Ricordato, tuttavia, che l’onere della notificazione di un atto ufficiale e della sua data incombe all’autorità che intende trarne una conseguenza giuridica (DTF 129 I 10 consid. 2.2; sentenza della CEF 15.2015.32 del 15 agosto 2015, RtiD 2016 I 741 n. 52c consid. 4.2/a ), nel dubbio occorre considerare tempestivo il ricorso, benché datato 20 aprile 2017 (e giun­to a questa Camera soltanto il 28 aprile 2017). Identica considerazione merita la questione della tempestività della domanda di rimborso presentata il 30 maggio 2017 (sopra ad E).

2. Poiché l’Ufficio ha formalmente annullato la decisione impugnata con provvedimento del

15 maggio 2017 (consid. D), ora passato in giudicato, le parti interessate non avendo ricorso contro lo stesso, la richiesta di sospendere il pignoramento del

4 aprile 2017 e di ripristinare la situazione precedente è diventata senza oggetto. Con il nuovo computo del 6 giugno 2017, l’UE è invero giunto a pignorare nuovamente l’intera rendita LPP (consid. F), ma tale provvedimento sostituisce i precedenti pignoramenti, ivi compreso quello al vaglio, solo per il futuro, ossia a contare dal mese di giugno del 2017.

3. Per quanto concerne invece la domanda di rimborso del 30 maggio 2017, emerge dagli atti che nei mesi di aprile e maggio 2017 l’organo esecutivo ha continuato a

pignorare l’intera rendita LPP anziché la quota di fr. 1'268.60, come fatto sino al marzo 2017, ciò che alla luce

dell’annullamento del 15 maggio 2017 non è corretto. Venuto meno il calcolo del

4 aprile 2017, deve necessariamente valere la situazione precedente (ossia il calcolo dell’11 febbraio 2017) sino al nuovo computo eseguito il 6 giugno 2017. Da qui la legittimità della richiesta di rimborso *pro rata temporis* di fr. 1'000.– al mese – somma pari all’incirca alla differenza risultante dai due calcoli in questione – a contare dall’an­­nullamento del pignoramento. Sebbene l’organo esecutivo non abbia formalmente riconosciuto il rimborso nella decisione di annullamento e lo abbia fatto solo in parte nelle comunicazioni del 20 e 27 giugno 2017, si evince tuttavia dalla contabilità delle entrate e delle uscite relativa ai procedimenti in esame che l’UE ha di fatto restituito al debitore complessivamente fr. 2'000.– nel periodo da aprile a luglio 2017 (fr. 500.– il 28 aprile 2017, fr. 500.– il 26 maggio 2017, fr. 500.– il 27 giugno 2017 e fr. 500.– il 28 luglio 2017). Ne discende che anche la domanda di rimborso è ormai priva d’oggetto, il ricorrente avendo già ottenuto quanto da lui richiesto. Il ricorso va quindi in

definitiva stralciato dai ruoli (art. 24*b* cpv. 1 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e

fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]).

4. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è stralciato dai ruoli poiché divenuto privo di oggetto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – ; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.