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15.2017.30 • TRAC TI 15.2017.30 Generato dall'IA

Challenge to Enforcement Order Served During Holiday Period

Numero d'incarto 15.2017.30
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant challenged an enforcement order, issued for mortgage debt collection, on the grounds that its notification occurred during the Easter holidays, which are considered a preclusion period under enforcement law. The court rejected the appeal, reasoning that an enforcement act served during a holiday period is not void or voidable, but merely temporarily ineffective, meaning the deadline to file an objection only begins to run on the first business day following the conclusion of the holiday; furthermore, since the appellant immediately filed an objection, no prejudice was suffered, thus validating the initial enforcement action.

Regesto Legislator

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Art. 3 LPR, Art. 17 LEF, Art. 78 cpv. 1 LEF, Art. 9 cpv. 2 LPR, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF; Challenge to Enforcement Order Served During Holiday Period: The court rejected the appeal, reasoning that an enforcement act served during a holiday period is not void or voidable, but merely temporarily ineffective, meaning the deadline to file an objection only begins to run on the first business day following the conclusion of the holiday; furthermore, since the appellant immediately filed an objection, no prejudice was suffered, thus validating the initial enforcement action.

Parole chiave

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autorizzazione all’esecuzione opposizione al precetto esecutivo motivi che possono invocarsi entrata in giudicato rispetto del termine azione di contestazione della graduatoria Ricorso contro la notifica del precetto esecutivo durante le ferie pasquali

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the final order (No. 2) regarding the non-levy of court fees.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the final order (No. 2) regarding the non-assignment of indemnities.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the final order (No. 2) regarding the non-assignment of indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2017.30 · Lugano 27 aprile 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 13 aprile 2017 di

RI 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, __________) contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, o meglio contro il precetto esecutivo emesso il 6 aprile 2017 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla

PI 1

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare emesso il 6 aprile 2017 dall’Uf­­ficio di esecuzione (UE) di Mendrisio, la PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 520'000.– oltre agli interessi del 5% dal 31 gennaio 2017 e di fr. 8'538.38 per interessi maturati e spese invocando il contratto di mutuo ipotecario del

18 maggio 2016;

che il precetto esecutivo è stato consegnato all’escusso il 13 aprile 2017, il quale vi ha interposto opposizione all’atto della notifica;

che con ricorso dello stesso 13 aprile 2017 RI 1 chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo, di accertare l’inam­­missibilità del precetto esecutivo, facendone valere la nullità siccome la notifica è avvenuta durante le ferie pasquali, ossia durante un periodo di preclusione giusta l’art. 56 n. 2 LEF;

che nelle sue osservazioni del 14 aprile 2017, l’UE preavvisa ne­gativamente la domanda di concessione dell’effetto sospensivo e chiede di dichiarare il ricorso irricevibile senza previa istruttoria;

che interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­­pello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, il

ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF);

che secondo la stessa decisione citata dal ricorrente, un atto di esecuzione compiuto durante le ferie esecutive non è nullo né annullabile, ma esplica i suoi effetti solo a partire dal primo giorno utile che segue la conclusione delle ferie (DTF 121 III 284 consid. 2/b; v. pure DTF 127 III 176 consid. 3/b,

132 II 157 consid. 3.3; sentenze del Tribunale federale 5A_120/2012, consid.

3.3 e della CEF 15.2016.25 del 3 novembre 2016 consid. 1.2 e 15.2015.60 del 12 ottobre 2015 consid. 3; RtiD 2005 I 887 n. 109c consid. 2 e RtiD 2004 II 717 segg. n. 72c);

che detto altrimenti, la sanzione della notifica del precetto esecutivo durante le ferie è unicamente l’inefficacia temporanea, nel senso che il termine per interporre opposizione comincia a decorrere solo dal primo giorno utile che segue la conclusione delle ferie (sentenza della CEF 15.2003.131 del 31 ottobre 2003, RtiD 2004 II 717 segg. n. 72c e riferimenti citati);

che il ricorrente non ha del resto subito alcun pregiudizio dall’ir­­regolare notificazione, siccome egli ha immediatamente interposto opposizione al precetto esecutivo, sospendendo così l’esecu­­zione (art. 78 cpv. 1 LEF);

che il ricorso va pertanto respinto senza necessità di notificarlo alla controparte per osservazioni (art. 9 cpv. 2 LPR);

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.