Execution Office Request for Cancellation of Criminal Seizure Not Appealable Due to Independent Land Registry Authority
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party subject to an execution proceeding, whose property share was encumbered by a criminal seizure, appealed the execution office's request to the land registry to cancel the mention of the criminal seizure to facilitate the realization of the pledged assets, arguing a violation of the right to be heard. The court dismissed the appeal as inadmissible because the execution office's request to the land registry for the cancellation of a criminal encumbrance on an attached property does not constitute an enforceable act subject to appeal under the relevant supervisory jurisdiction statute, as the land registry authority decides independently on the legal prerequisites for cancellation, and furthermore, the execution office was merely complying with a prior order to proceed with realization, which supersedes the criminal seizure for execution purposes.
Regesto Legislator
UfficialeRicorso contro l’istanza dell’ufficio d’esecuzione di cancellazione dal registro fondiario della menzione di un sequestro penale relativa a un fondo pignorato
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court cited this provision to establish that the appeal was inadmissible because the administrative act challenged did not qualify as a reviewable order under this article.
Cited in the reasoning for the order stating that no court fees are levied.
Cited in the reasoning for the order stating that no indemnities are awarded.
Cited in the reasoning for the order stating that no indemnities are awarded.
Testo completo
Incarto n. 15.2017.27 · Lugano 18 aprile 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 7 aprile 2017 di
RI 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________) contro
l’operato dell’Ufficio di
esecuzione di Lugano, o meglio contro l’istanza all’Ufficio del registro fondiario di Lugano del 28 marzo 2017 intesa
alla cancellazione della menzione del sequestro penale gravante il fondo n. 1__________ RFD __________, pignorato nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla
PI 1, __________ (patrocinata dall’__________ PA 2, __________)
cui partecipa anche la moglie dell’escusso
PI 2, __________
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che nell’esecuzione n. __________ promossa dalla società panamense PI
1 nei confronti di RI 1 per l’incasso di fr. 1'909'407.–, il 1° settembre 2010 l’Ufficio di esecuzione (UE) del Distretto di Lugano ha pignorato diversi
beni (azioni, contanti, 4 fondi), tra cui la quota di comproprietà di un mezzo spettante all’escusso (l’altra metà
essendo della moglie PI 2) della particella n. 1__________ RFD di __________, già oggetto di un sequestro penale ordinato dal Ministero pubblico del Canton Ticino in un procedimento aperto contro RI 1;
che al pignoramento partecipa anche PI 2 per una pretesa di fr. 1'647'931.20;
che con sentenza del 23 febbraio 2015 (inc. 15.2015.95), questa Camera ha accolto un ricorso della PI 1 contro la decisione dell’UE di non realizzare i beni pignorati sequestrati penalmente, annullandola e facendo ordine all’UE di Lugano di dar immediatamente seguito alla domanda di realizzazione presentata dalla procedente e di ripartire provvisoriamente tra i creditori il ricavo degli altri beni pignorati già realizzati;
che il 15 gennaio 2016 il Tribunale federale ha accolto parzialmente un ricorso di RI
1 contro la sentenza appena menzionata, revocando l’ordine di ripartizione provvisoria dei beni già realizzati (sentenza 5A_204/2015, pubblicata in DTF
142 III 174 segg.);
che dopo vani tentativi presso il procuratore pubblico competente e il Tribunale federale intesi a far cancellare dal registro fondiario la menzione del blocco penale sulla particella n. 1__________ onde permettere la realizzazione della quota dell’escusso, l’11 gennaio 2017 l’UE ha rivolto la stessa richiesta direttamente all’Ufficio del Registro fondiario (URF) del Distretto di Lugano;
che con il ricorso in esame, RI 1 chiede, previo conferimento
dell’effetto sospensivo, l’annullamento dell’istanza appena citata, di cui afferma di essere venuto a conoscenza leggendo le
osservazioni 27 marzo 2017 dell’UE al ricorso interposto dalla PI 1 il 13 luglio 2016 contro il rifiuto di realizzare il fondo finché non fosse stato levato il sequestro penale (inc. 15.2017.3);
che il ricorso all’autorità di vigilanza a tenore dell’art. 17 LEF è ammissibile unicamente per contestare atti d’imperio di un’autorità d’esecuzione forzata, ovvero atti materiali che hanno per oggetto la continuazione o la fine di una procedura di esecuzione forzata e che producono degli effetti verso l’esterno (sentenza del Tribunale federale 5A_308/2011 dell’8 settembre 2011, consid. 1.1; DTF 129 III 401 consid. 1.1;
128 III 157 consid. 1/c; sentenza della CEF 15.2014.62 del 31 luglio 2014, consid. 3.1);
che l’istanza dell’ufficio d’esecuzione volta alla cancellazione dal registro fondiario di un blocco penale gravante un fondo pignorato non costituisce secondo tale definizione provvedimento impugnabile mediante ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF (v. per analogia la giurisprudenza relativa all’istanza di sospensione della procedura di fallimento giusta l’art. 230 cpv. 1 LEF; sentenza della CEF 15.2014.67 del 29 settembre 2014 consid. 2.1 con rinvii);
che trattasi invero di una mera richiesta presentata all’autorità del registro fondiario, la quale decide autonomamente se sono dati i presupposti di legge per cancellare il blocco penale senza essere vincolata all’opinione dell’ufficio d’esecuzione;
che il ricorso si rivela così irricevibile e la domanda di effetto sospensivo senza oggetto;
che la censura fondata su una pretesa violazione del proprio diritto di essere sentito per avere l’UE, secondo il reclamante, *“operato dietro le quinte”*, non solo non può essere presa in considerazione in questa procedura, ma è anche infondata dal momento ch’egli avrebbe potuto
ricorrere contro la decisione dell’URF in merito alla richiesta contestata (poi però sostituita il 10 aprile 2017 con
la decisione di ripristino della menzione del blocco penale sulla quota A appartenente alla moglie dell’escusso e di
limitazione dell’annotazione del pignoramento provvisorio alla quota B di lui);
che
– per abbondanza – le critiche del ricorrente all’operato dell’UE sono prive
di fondamento, giacché esso si è limitato a conformarsi all’ordine di dare seguito alla domanda di realizzazione contenuto nella sentenza
23 febbraio 2015 di questa Camera, confermata su questo punto dal Tribunale federale nella sua del 15 gennaio 2016 (sentenza 5A_204/2015 già citata);
che il Tribunale federale ha del resto precisato che il pignoramento cui partecipa lo Stato per la pretesa di risarcimento equivalente *“[è] subentra[to] al sequestro dell’art. 71 cpv. 3 CP”* (consid. 3.4 in fondo) e che l’UE *“è in dovere di realizzare anche i beni già colpiti da un sequestro dell’art. 71 cpv. 3 CP”* (consid. 3.4.1);
che nulla sembra cambiare al riguardo la sentenza 6B_949/2014 emessa il 6 marzo 2017 dalla Corte di diritto penale del Tribunale federale, perlomeno nella versione massicciamente troncata prodotta dal ricorrente, siccome in assenza dei considerandi è impossibile determinare su quali punti la decisione della Corte di appello e di revisione penale dev’essere rivista, per tacere del fatto che il carattere provvisorio della partecipazione dello Stato al pignoramento della quota dell’escusso non ne ostacola la realizzazione (cfr. art. 119 cpv. 2 LEF), ma solo la ripartizione, che va sospesa finché la sentenza penale – e con essa il pignoramento – non sarà diventata definitiva (DTF 142 III 180 consid. 3.4.2);
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.