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15.2017.22 • TRAC TI 15.2017.22 Generato dall'IA

Creditor's Appeal Challenging Subsequent Lack of Assets Certificate and Auction Dismissed for Untimeliness and Lack of Standing

Numero d'incarto 15.2017.22
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A creditor who had previously obtained a certificate of lack of assets after an unsuccessful execution attempt appealed both the subsequent issuance of a new certificate of lack of assets and the scheduling of an auction in a separate execution against the same debtor, arguing for the seizure of assets discovered at the debtor's residence. The court dismissed the appeal against the certificate of lack of assets as untimely because it was filed outside the ten-day statutory period following its notification, and rejected the challenge to the auction notice because the appellant lacked the requisite current and protected personal interest to contest proceedings involving a third-party creditor, especially since the underlying execution that produced the first certificate was effectively closed and the appeal sought procedural relief rather than compensation for erroneous action.

Regesto Legislator

Ufficiale

Ricorso contro un attestato di carenza beni e un avviso d’incanto in un’esecuzione terza. Tempestività. Scoperta successiva di beni pignorati a favore di un altro creditore. Mancanza d’interesse a contestare un provvedimento in una procedura di cui non si è parte

Parole chiave

Generato dall'IA
legittimazione a ricorrere attestato di carenza beni sostanza termine di disdetta opposizione di terzo insolvenza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the final order (point 2) as the basis for not levying a court fee.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the final order (point 2) as the basis for not awarding compensation.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the final order (point 2) as the basis for not awarding compensation.

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Testo completo

Incarto n. 15.2017.22 · Lugano 4 aprile 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 17 marzo 2017 della

RI 1 (Italia) (patrocinata dall’__________ PA 1 __________) contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro l’attestato di carenza di beni emesso il 10 marzo 2017 nell’esecuzione n. __________9 promossa dalla ricorrente nei confronti di

PI 1, __________

e contro la pubblicazione il 10 marzo 2017 dell’avviso d’incanto relativo all’esecuzione n. __________8 promossa contro lo stesso PI 1 dalla

PI 2, __________ (rappresentata dalla RA 1, __________)

ritenuto

in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________9 emesso il 20 novembre 2015 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, l’RI 1 ha escusso PI 1 per l’incasso di fr. 99'171.31 oltre ad accessori.

B. Non avendo rinvenuto beni né redditi pignorabili, il 31 marzo 2015 l’UE ha trasmesso alle parti il verbale di pignoramento e contestualmente l’attestato di carenza beni. Il ricorso interposto il 18 aprile 2016 dalla procedente è stato accolto da questa Camera con sentenza del 23 settembre 2016 (inc. 15.2016.47), che ha rinviato l’incarto all’UE affinché procedesse a ulteriori accertamenti (invito alle società di cui l’escusso è organo a fornire informazioni sugli eventuali redditi percepiti dallo stesso e sulla detenzione di azioni da parte sua; acquisizione dell’ultima sua dichiarazione d’imposta e della la relativa decisione di tassazione) e si determinasse nuovamente sul pignoramento.

C. Il

20 dicembre 2016 l’UE ha rilasciato alla procedente un nuovo verbale di pignoramento da valere come attestato di carenza di beni, precisando che secondo le informazioni assunte nel frattempo l’escusso non ha mai presentato una dichiarazione d’im­­posta in Ticino e la rogatoria assegnata al Betreibungsund Kon­kursamt __________ in merito alle società di cui egli è organo non ha permesso d’identificare attivi pignorabili.

D. Nell’esecuzione n. __________8 in via di realizzazione di pegno manuale promossa dall’PI 2 l’11 novembre 2016 per l’in­­casso delle pigioni e degli acconti spese scoperti dovuti da PI 1 per il periodo dal dicembre del 2015 all’agosto del 2016, pari a fr. 15'660.–, oltre a due conguagli di fr. 1'144.90

(2014) e di fr. 2'891.80 (2015) e agli interessi, dando seguito alla domanda di realizzazione del 27 febbraio 2017 l’UE ha pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale del __________ l’avviso d’in­­canto per il __________ dei beni gravati da pegno, ovvero diverse masserizie, valutate in fr. 5'829.–, che si trovano presso l’appartamento dell’escusso, secondo la distinta allestita dalla po­lizia comunale il 14 settembre 2016 in esecuzione di un ordine giudiziale di sfratto.

E. Con

ricorso del 17 marzo 2017, l’RI 1 postula, previa sospensione in via cautelare dell’esecuzione promossa dall’PI 2, l’annullamento del­l’attestato di carenza beni rilasciatole il 20 dicembre 2016 e il pignoramento a

suo favore dei beni dell’escusso rinvenuti presso la sua abitazione.

F. Nelle sue osservazioni del 20 marzo 2017 l’UE conclude per la reiezione della domanda di effetto sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è stato notificato agli interessati per osservazioni.

Considerato

in diritto: 1. Il ricorso all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – dev’essere presentato entro dieci giorni da quello in

cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento impugnato (art. 17 cpv. 2 LEF). Interposto in concreto solo il 17 marzo 2017, il ricorso contro l’attestato di carenza di beni rilasciato il 20 dicembre 2016 e notificato alla ricorrente l’11 gennaio 2017, è ampiamente tardivo. Nulla cambia al riguardo il fatto che la ricorrente sia venuta a conoscenza, a suo dire, dell’esistenza dei beni rinvenuti nell’appartamento che era dell’escusso solo leggendo l’av­­viso d’incanto del 10 marzo 2017. In effetti, la scoperta di un motivo di ricorso dopo la scadenza del termine di ricorso non è considerata un motivo di restituzione del termine (sentenza della CEF 15.2015.82/84 del 25 marzo 2016, RtiD 2016 II 644 n. 31c, consid. 2.3; 15.2016.70 del 6 settembre 2016, consid. 1.1).

2. Nella misura, invece, in cui è rivolto contro la pubblicazione del­l’avviso d’incanto del 10 marzo 2017, il ricorso è tempestivo. Tuttavia, è legittimata a ricorrere giusta l’art. 17 LEF solo la persona che giustifica un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o all’annullamento del provvedimento im­pugnato oppure all’adozione di una determinata misura ingiustamente negata nell’ambito di un’esecuzione o di un fallimento (Gil­liéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 140 segg. ad art. 17 LEF; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n. 168 ad art. 17 LEF; Cometta/Möckli in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 40 ad art. 17 LEF). Or­bene, con il rilascio dell’attestato di carenza di beni diventato definitivo la ricorrente ha perso ogni interesse proprio, attuale e degno di protezione a contestare il provvedimento adottato dall’UE a favore di un terzo – l’PI 2 – in una procedura di cui non è parte. Ed essa non può neppure pretendere che la Came­ra si

determini sull’operato dell’UE nell’esecuzione, ormai chiusa, sfociata nel noto attestato di carenza beni, poiché per sua natura il

ricorso deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva

– non ottenibile in altro modo – e non alla sem­plice

constatazione di un eventuale errato comportamento del­l’organo di esecuzione forzata in vista di una successiva azione di

responsabilità giusta l’art. 5 LEF (Gilliéron, op. cit., n.

65 ad art. 17 con rinvii).

3. Con la sentenza odierna la domanda di sospensione cautelare dell’esecuzione n. __________8 diventa senza oggetto.

4. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – ; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.