Appeal against Bankruptcy Initiation Dismissed Due to Procedural Limitations
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant challenged the initiation of bankruptcy proceedings following an unsatisfied execution order for an undisputed debt, arguing that financial difficulties, caused by the seizure of their documentation, prevented payment. The supervisory authority dismissed the appeal as inadmissible because a challenge to a notice of bankruptcy can only be based on formal legal violations by the execution office, such as lack of jurisdiction or failure to comply with procedural steps, not on the debtor's substantive inability to pay the debt, which must be addressed through judicial means like opposition or debt restructuring proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 LEF, Art. 160 LEF, Art. 88 cpv. 1 LEF, Art. 293 lett. a LEF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF; Appeal against Bankruptcy Initiation Dismissed Due to Procedural Limitations: The supervisory authority dismissed the appeal as inadmissible because a challenge to a notice of bankruptcy can only be based on formal legal violations by the execution office, such as lack of jurisdiction or failure to comply with procedural steps, not on the debtor's substantive inability to pay the debt, which must be addressed through judicial means like opposition or debt restructuring proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for declaring the appeal inadmissible without further investigation due to being founded exclusively on an unproposable complaint.
Cited in the context of the decision not to levy court fees.
Cited in the context of the decision not to award indemnities.
Testo completo
Incarto n. 15.2017.21 · Lugano 24 marzo 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 16 marzo 2017 di
RI 1 contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 9 marzo 2017 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1, __________ PI 2, __________ (patrocinate dall’avv. PA 1, __________)
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che nell’esecuzione n. __________ promossa il 9 dicembre 2016 da PI
1 e PI 2 contro la RI 1 per l’incasso di fr. 19'703.30 oltre agli interessi del 5% dal 1° agosto 2016, il 9 marzo 2017 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, appurato che l’escussa non aveva interposto opposizione, le ha notificato la comminatoria di fallimento;
che con ricorso del 16 marzo 2017, la RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di fallimento, facendo valere in sostanza di non avere i mezzi finanziari necessari per pagare il debito posto in esecuzione, per il resto non contestato, poiché da luglio del 2016 non ha più incassato quanto dovuto dai propri clienti per la locazione di cassette di sicurezza in seguito al sequestro penale di tutta la sua documentazione;
che giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento;
che contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF);
che la via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF);
che nel caso specifico la RI 1 si limita a invocare difficoltà economiche, ma non pretende che la notifica della comminatoria di fallimento leda una norma di
diritto esecutivo;
che, anzi, l’UE era tenuto a procedere a tale notificazione siccome erano dati i presupposti stabiliti agli art. 88 e 159 LEF (assenza di opposizione al precetto esecutivo notificato il 14 dicembre 2016, domanda di proseguimento dell’esecuzione del 24 gennaio 2017);
che una domanda di concordato, cui accenna la ricorrente, va presentata non all’UE né a questa Camera (quale autorità di vigilanza) ma al giudice (art. 293 lett. a LEF) – nel Cantone Ticino il Pretore del domicilio del debitore –, fermo restando un eventuale differimento d’ufficio del fallimento nel senso dell’art. 173*a* cpv. 2 LEF;
che fondato esclusivamente su una censura improponibile, il ricorso va dichiarato
inammissibile senza ulteriore atto istruttorio (art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di
esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]);
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.