Garnishment Appeal Inadmissible Due to Challenging Communication, Not Official Act, and Untimely Filing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant challenged the continuation of a garnishment on their quarterly pension income, protesting a communication confirming the garnishment's validity, but the court dismissed the appeal as inadmissible because the challenge was directed against a communication from the pension provider, not an official execution or bankruptcy office, whose actions are subject to this supervisory review. Furthermore, the court found the appeal untimely and substantively unfounded because, even if admissible, the appellant mistakenly believed the garnishment had ceased; the payment settlement cited only covered a portion of the underlying debts, leaving subsequent, complementary garnishments against the same income still active.
Regesto Legislator
UfficialePignoramento di una rendita vecchiaia dell’escusso. Ricorso contro la comunicazione dell’ente debitore della rendita. Pagamento delle esecuzioni di un gruppo. Sussistenza della trattenuta per i gruppi successivi
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis procedural rule was cited to justify the non-notification of the decision to the respondents.
Cited in the reasoning stating that no judicial fees are levied, which is confirmed by the ruling in order 2 regarding costs.
Cited in the reasoning regarding the non-imposition of costs, which is confirmed by the ruling in order 2.
Cited in the reasoning regarding the non-imposition of costs, which is confirmed by the ruling in order 2.
Testo completo
Incarto n. 15.2017.105 · Lugano 18 dicembre 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso presentato il 4 dicembre 2017 da
RI 1 contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il pignoramento della rendita trimestrale della PI 1 di cui egli è titolare;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con il ricorso in esame RI 1 contesta la comunicazione della PI
1 del 22 novembre 2017, con cui essa gli conferma la validità del pignoramento della sua rendita di vecchiaia fino a nuovo avviso dell’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano;
che il ricorso all’autorità di vigilanza secondo l’art. 17 LEF consente di contestare solo i provvedimenti degli uffici di esecuzione e degli uffici dei fallimenti, o di altri organi ufficiali dell’esecuzione forzata (come l’amministrazione speciale del fallimento);
che la PI 1 non è un organo ufficiale sicché le sue comunicazioni non sono impugnabili con un ricorso nel senso dell’art. 17 LEF;
che al riguardo il ricorso in esame è quindi inammissibile;
che il ricorrente chiede d’altronde l’annullamento del pignoramento della rendita trimestrale della PI 1 di cui è beneficiario;
ch’egli pretende infatti che tale trattenuta si è estinta in seguito al pagamento delle esecuzioni per cui è stata ordinata, come risulta dal conteggio allestito dall’UE il 20 ottobre 2017 (doc. C accluso al ricorso);
che, però, il conteggio in questione riguarda unicamente il gruppo di
pignoramento n. 2 (composto delle esecuzioni dell’__________ n. __________, dell’__________ n. __________ e della __________ n. __________),
a favore del quale la rendita dell’escusso è stata pignorata il 15 settembre 2016;
che successivamente la rendita è stata oggetto di un pignoramento complementare d’ufficio il 16 gennaio 2017 a beneficio del “gruppo” n. 3, composto dell’esecuzione n. __________ della __________ (essendosi rivelato insufficiente il provento della realizzazione dei veicoli dell’escusso pignorati il 19 novembre 2015) e di un ulteriore pignoramento il 3 aprile 2017 in favore del gruppo n. 4, composto delle esecuzioni n. __________ della __________ e n. __________ del __________);
che entrambi i pignoramenti sono ancora in corso, il secondo fino al 3 aprile 2018, siccome le tre citate esecuzioni non sono ancora state interamente pagate;
che, di conseguenza, interposto mesi dopo l’esecuzione dei pignoramenti in questione il ricorso non solo è tardivo (e dunque inammissibile), ma ad ogni modo è infondato, il pagamento delle esecuzioni formanti il gruppo n. 2 non avendo estinto i pignoramenti eseguiti a favore dei gruppi n. 3 e 4;
che visto l’esito del ricorso, non è necessario notificarlo ai procedenti, ciò che vale anche per la sentenza odierna (cfr. art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]);
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione ad
.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.