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15.2017.104 • TRAC TI 15.2017.104 Generato dall'IA

Bankruptcy Appeal Dismissed Due to Improper Procedure for Material Debt Challenge

Numero d'incarto 15.2017.104
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appeal was filed against the official notification of bankruptcy issued in debt enforcement proceedings initiated for a relatively small sum, where the appellant alleged a counter-debt and issues concerning goods held on consignment with the creditor. The court dismissed the appeal as inadmissible because challenges to the material validity of the debt being enforced must be raised through the formal opposition rejection procedure, not through an appeal to the supervisory authority against the bankruptcy notice, which is strictly limited to procedural or formal errors by the enforcement office.

Regesto Legislator

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Art. 17 LEF, Art. 160 LEF, Art. 88 cpv. 1 LEF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF [RS 281.35; Bankruptcy Appeal Dismissed Due to Improper Procedure for Material Debt Challenge: The court dismissed the appeal as inadmissible because challenges to the material validity of the debt being enforced must be raised through the formal opposition rejection procedure, not through an appeal to the supervisory authority against the bankruptcy notice, which is strictly limited to procedural or formal errors by the enforcement office.

Parole chiave

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procedura di fallimento validità dell'esecuzione deposito del debito opposizione notificazione della decisione questioni processuali

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 118 III 6
160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2)

Cited as the procedural basis for issuing the decision without prior notification to the opposing party due to its outcome.

art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF

Cited in the reasoning section preceding the final orders regarding the decision not to levy a court fee, which is reflected in the final order on costs.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF [RS 281.35]

Cited in the reasoning section preceding the final orders regarding the decision not to award compensation, which is reflected in the final order on costs.

art. 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]

Cited in the reasoning section preceding the final orders regarding the decision not to award compensation, which is reflected in the final order on costs.

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Testo completo

Incarto n. 15.2017.104 · Lugano 13 dicembre 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 4 dicembre 2017 di

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa l’8 dicembre 2017 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla

PI 1, __________ (rappresentata dalla RA 1, __________)

ritenuto

in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ promossa il 19 settembre 2017 dalla PI 1 contro RI 1 per l’incasso di fr. 898.– oltre ad accessori, l’8 novembre 2017 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Mendrisio, appurato che l’escusso non aveva interposto opposizione, gli ha notificato la comminatoria di fallimento.

B. Con ricorso del 4 dicembre 2017, RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di fallimento.

C. Con osservazioni scritte del 5 dicembre 2017 l’UE chiede di dichiarare il ricorso irricevibile senza notificarlo alla controparte.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.

6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

2. Nel caso specifico, RI 1 fa valere che la PI 1 non ha ancora pagato una fattura di fr. 1'837.70 emessa dalla sua ditta individuale, la __________, sicché dedotto il credito di fr. 619.80 posto in esecuzione sarebbe in realtà l’istante ad essere la sua debitrice per fr. 1'217.90. Inoltre, il ricorrente allega di avere depositato presso la PI 1 merce (vini) in conto vendita, ch’egli propone di riprendere dietro pagamento di *“qualche centinaia di franchi”* o, *“al limite”* dietro compensazione dei rispettivi debiti. Sennonché così argomentando, il ricorrente critica bensì il credito della procedente e non l’operato dell’UE. Il ricorso è di conseguenza irricevibile. Come detto (sopra consid. 1), RI 1 avrebbe dovuto, dopo avere interposto opposizione al precetto esecutivo, formulare le censure relative alla pretesa posta in esecuzione nella procedura di rigetto dell’opposizione. Nell’odi­erna procedura non è invece più possibile.

3. Stante il suo esito, il giudizio può essere emanato senza preventiva notifica del ricorso alla controparte (art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]).

4. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.