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15.2017.102 • TRAC TI 15.2017.102 Generato dall'IA

Enforcement Distribution Order Upheld Despite Pending Tax Amnesty Application

Numero d'incarto 15.2017.102
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual subject to enforcement proceedings for unpaid cantonal taxes, who had a credit attached from the assignment of a property purchase option, appealed an enforcement office's distribution order that directed the entire seized amount to the taxing authority, arguing that the distribution should await the outcome of a pending tax amnesty request, as the funds were allegedly needed for that purpose and their immediate payment would cause conflict with co-heirs. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the pending amnesty application did not automatically suspend the enforceability of the underlying tax decisions, the enforcement or supervisory authorities lacked jurisdiction to re-examine final tax decisions, and any disputes among co-heirs did not legally justify suspending the collection procedure, especially since the debtor did not contest that the seized amount represented the value of the attached credit.

Regesto Legislator

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Art. 3 LPR, Art. 17 LEF, Art. 246 cpv. 4 LT, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; Enforcement Distribution Order Upheld Despite Pending Tax Amnesty Application: The appellate court rejected the appeal, reasoning that the pending amnesty application did not automatically suspend the enforceability of the underlying tax decisions, the enforcement or supervisory authorities lacked jurisdiction to re-examine final tax decisions, and any disputes among co-heirs did not legally justify suspending the collection procedure, especially since the debtor did not contest that the seized amount represented the value of the attached credit.

Parole chiave

Generato dall'IA
esecuzione fiscale amnistia fiscale procedura pendente ordine di pagamento imposta diretta vigilanza dell'autorità competente

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 LEF

Cited as the basis for the admissibility of the appeal to the cantonal supervisory authority.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the grounds for not levying court fees or granting indemnities.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the grounds for not levying court fees or granting indemnities.

art. 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]

Cited in the grounds for not levying court fees or granting indemnities.

art. 100 cpv. 2 lett. a LTF

Cited in the legal remedies section regarding the deadline for appeal to the Federal Tribunal.

art. 100 cpv. 3 lett. a LTF

Cited in the legal remedies section regarding the deadline for appeal to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 15.2017.102 · Lugano 1 marzo 2018/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 10 novembre 2017 di

RI 1 contro

l'operato dell'Ufficio di esecuzione di Locarno, o meglio contro lo stato di ripartizione emesso il 3 novembre 2017 nell'esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dallo

Stato Canton Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 ottobre 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno, lo Stato Canton Ticino ha escusso RI 1 per l’incasso dell’imposta cantonale 1989 di fr. 20'510.40 come da attestato di carenza di beni n. __________ del 30 settembre 1999;

che il 3 luglio 2017 l’UE ha pignorato a favore dello Stato un credito dell’escussa derivante dalla cessione dell’esercizio del diritto di compera gravante la particella n. __________ RFD di __________;

che il 3 novembre 2017 l’UE ha girato dal conto interno n. __________ di __________ su quello di RI 1 parte del prezzo di vendita del summenzionato fondo, ossia fr. 21'398.90;

che lo stesso giorno l’UE ha emesso uno “stato di ripartizione”, secondo cui l’intero importo corrisposto dall’escussa è stato versato allo Stato a saldo della sua pretesa in capitale e spese;

che con il ricorso in esame RI 1 chiede di aspettare il risultato della richiesta di condono in corso, la somma “da ripartire” essendo a suo dire necessaria per

ottenere il condono e il suo prelievo essendo suscettibile di provocare *“una inutile guerra fratricida con gli altri

coeredi”*;

che nelle loro osservazioni al ricorso sia lo Stato sia l’UE ne postulano la reiezione;

che interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emesso il 3 novembre 2017 dall’UE di Locarno, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF);

che ciò posto la domanda di sospensione della “ripartizione” (più esattamente del versamento al creditore) è però infondata, siccome la domanda di condono cui accenna la ricorrente (senza peraltro produrla) non sospende automaticamente l’esecutività delle decisioni fiscali cui si riferisce (art. 246 cpv. 4 LT) e, comunque sia, né l’ufficio d’esecuzione né l’autorità di vigilanza sono competenti a riesaminare decisioni fiscali passate in giudicato (sentenza della CEF 15.2017.32 del 3 maggio 2017);

che per il resto la ricorrente non contesta che la somma da versare allo Stato sia il controvalore del credito pignorato (ovvero il prezzo della cessione dell’esercizio del diritto

di compera) – anzi si riferisce esplicitamente al rogito n. __________ del notaio __________ – sicché eventuali contestazioni in merito, in

ogni caso di difficile comprensione – sono da ritenere tardive, poiché andavano espresse già in sede di pignoramento;

che ad ogni modo eventuali dissidi tra coeredi non sono un motivo che giustifica giuridicamente la sospensione della procedura;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all'Ufficio di esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.