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15.2017.101 • TRAC TI 15.2017.101 Generato dall'IA

Attorneys' Appeal Against Payment Orders for Allegedly Unjust Executions Dismissed

Numero d'incarto 15.2017.101
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Two attorneys appealed the execution office's issuance of payment orders against them, initiated by a party claiming damages (moral, credit impairment, legal fees) resulting from allegedly "unjust executions" previously levied against that party. The court reasoned that while execution proceedings can be nullified if *manifestly* abusive, meaning they serve a purpose entirely unrelated to debt collection, it is not the role of the execution office or the supervisory authority to examine the merits of the underlying claim; the appellants’ arguments largely concerned the substance of the debt, not the misuse of the execution procedure itself, and since there were only two recent orders based on a plausible claim for damages, the exceptional criteria for declaring manifest abuse were not met, leading to the dismissal of the appeals.

Regesto Legislator

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Art. 3 LPR, Art. 17 LEF, Art. 5 cpv. 1 LPR, Art. 2 cpv. 2 CC, Art. 22 cpv. 2 LEF, Art. 22 cpv. 1 LEF; Attorneys' Appeal Against Payment Orders for Allegedly Unjust Executions Dismissed: The court reasoned that while execution proceedings can be nullified if *manifestly* abusive, meaning they serve a purpose entirely unrelated to debt collection, it is not the role of the execution office or the supervisory authority to examine the merits of the underlying claim; the appellants’ arguments largely concerned the substance of the debt, not the misuse of the execution procedure itself, and since there were only two recent orders based on a plausible claim for damages, the exceptional criteria for declaring manifest abuse were not met, leading to the dismissal of the appeals.

Parole chiave

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abuso di autorità ordine di pagamento risarcimento del danno azione di rivendicazione nel pignoramento incasso esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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5A.476/2008
Creditor's Execution Against Attorney Not Abusive Without Manifest Abuse of Right
DTF 113 III 2
Supervisory Authority Lacks Competence to Rule on Substantive Validity of Debt in Enforcement Proceedings
DTF 140 III 483
È pure abusivo l’avvio di un’esecuzione che contraddice le aspettative che l’escusso poteva legittimamente fondare sul comportamento adottato in precedenza dall’escutente (*venire contra factum proprium*, DTF 140 III 483 consid.
DTF 115 III 21
4.2; DTF 115 III 21, consid.
DTF 125 III 149
Article 85a DEBA Declaratory Action Admissibility After Formal Objection
DTF 113 III 4
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

This provision, along with others, was cited to explain the decision not to charge court fees or award indemnities in the final order.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

This provision was cited in conjunction with the decision not to charge court fees or award indemnities in the final order.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

This provision was cited in conjunction with the decision not to charge court fees or award indemnities in the final order.

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Testo completo

Incarti n. 15.2017.101 15.2017.103 · Lugano 24 luglio 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere: · Cassina

statuendo sui ricorsi interposti rispettivamente il 4 e il 6 dicembre 2017 da

RI 1 __________. RI 2, __________ contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro l’emissione dei precetti esecutivi avvenuta il 28 novembre 2017 nelle esecuzioni n. __________ e 2498166 promosse nei confronti rispettivamente della prima e del secondo ricorrente dalla

PI 1, __________ (patrocinata dall’__________ RA 1, __________)

ritenuto

in fatto: A. Come richiesto dalla PI 1, il 28 novembre 2017 l’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano ha emesso nei confronti dell’avv. RI 1 il precetto esecutivo (PE) n. __________ e contro l’__________ RI 2 il

PE n. __________, ciascuno per l’incasso di fr. 200'000.– oltre agli interessi del 5% dal 10 maggio 2011, men­zionando quale titolo o motivo dei crediti i *“danni morali, lesioni al credito, spese legali, spese generali cagionate da ingiuste esecuzioni”* e quali debitori solidali i due avvocati.

B. Dopo aver interposto opposizione, con ricorsi rispettivamente del 4 e 6 dicembre 2017 gli avv. RI 1 ed RI 2 si aggravano contro il rispettivo PE, chiedendo a questa Camera di dichiararlo nullo e di ordinare all’UE di registrarne la nullità nel suo registro.

C. Con osservazioni del 15 dicembre 2017 la PI 1 si è opposta a entrambi i ricorsi, mentre l’UE si è rimesso al giudizio della Camera.

Considerato

in diritto: 1. Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica degli atti impugnati avvenuta

il 4 e il 6 dicembre 2017, i ricorsi sono in linea di principio ricevibili (art. 17 LEF). Vertendo sulla stessa fattispecie, le due procedure di ricorso in oggetto possono essere congiunte (art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm), pur conservando la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

2. I ricorrenti espongono che nel 2010 l’avv. RI 1 ha assunto il patrocinio di tale PI 2, dipendente della PI 1, che era stato vittima il 3 maggio 2010 di un grave incidente durante l’esecuzione di lavori su un tetto. Al riguardo il Ministero pubblico aveva aperto un procedimento penale d’ufficio per lesioni gravi a carico del collega della vittima e successivamente a carico dell’amministratore unico della PI 1, del responsabile della ditta che aveva montato il ponteggio per accedere al tetto e del responsabile della direzione lavori. L’avv. RI 1 si era pertanto costituita, a nome e per conto del cliente, accusatore privato nel procedimento penale. Il 5 settembre 2011 il Procuratore pubblico l’aveva nominata patrocinatrice d’ufficio di PI 2, che veniva nel contempo ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.

A detta dei ricorrenti, al fine di salvaguardare i termini di prescrizione delle azioni civili da eventualmente intentare nei confronti di coloro che sarebbero

risultati essere responsabili dei danni causati al proprio cliente, con domanda di esecuzione del 29 apri­le 2011 l’avv. RI 1 ha escusso la PI 1. Sempre allo stesso scopo, il 19

aprile 2012, il 9 aprile 2013, il 7 aprile 2014 e il 16 aprile 2015 l’avv. RI 2, che nel frattempo aveva assunto il mandato di patrocinio di __________ che l’avv. RI 1 aveva rimesso il 12 aprile 2012, ha fatto emettere ulteriori precetti esecutivi nei confronti della PI 1.

Il

17 febbraio 2016, ricordano i ricorrenti, la PI 1 ha sottoscritto una dichiarazione di rinuncia a sollevare l’eccezione di prescrizione nei confronti di PI 2 e a seguito di ciò la nuova collaboratrice dell’avv. RI 2 ha chiesto all’UE la can­cellazione dei PE fatti spiccare contro la PI 1.

A mente dei ricorrenti le esecuzioni avviate nei loro confronti sono manifestamente

abusive e perseguono scopi che non hanno la minima relazione con l’istituto dell’esecuzione. La PI 1, nel procedere contro persone che non possono essere in alcun caso sue debitrici, non ha come scopo quello

d’incassare il proprio cre­dito, ma quello di angariarle e danneggiarle per mera ed esclusiva ritorsione. Infatti, sostengono i ricorrenti, le esecuzioni fatte spiccare nei confronti della PI 1 non erano *“ingiuste”* poiché indotte dall’esigenza d’interrompere la prescrizione. Conferma di ciò è il fatto che quando la PI 1 ha sottoscritto la dichiarazione di rinuncia a sollevare l’eccezione di prescrizione, i precetti sono stati cancellati. I ricorrenti ritengono di avere funto da semplici rappresentanti legali di __________, i cui diritti an­davano tutelati. Il carattere manifestamente abusivo dell’esecu­zione è anche desumibile, secondo loro, dalla pretesa solidarietà tra di essi, che l’escutente non ha esteso a colui per il quale i legali hanno promosso esecuzione (PI 2).

3. Da parte sua, la resistente argomenta che l’UE e l’autorità di vigilanza non sono competenti per decidere se una pretesa dedotta in esecuzione esiste o meno, la relativa decisione spettando unicamente al giudice del merito. Secondo la PI 1, PI 2 ha finto di essere stato vittima di un incidente sul lavoro con conseguente paraplegia, sicché i precetti esecutivi spiccati contro i suoi patrocinatori sono solo il legittimo preludio all’azione di risarcimento danni ch’essa promuoverà contro __________ e tutti coloro che gli hanno prestato assistenza per ottenere vantaggi economici indebiti, invocando la chiaramente inesistente paraplegia.

4. La legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) permette l’inoltro di una procedura esecutiva senza che il procedente abbia a dimostrare l’esistenza della propria pretesa. Un precetto esecutivo può essere fatto spiccare contro chiunque, indipendentemente dalla reale esistenza del credito (sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; DTF 113 III 2 consid. 2/b; 125 III

149 consid. 2/a). Non spetta né all’ufficio d’ese­­cuzione né all’autorità di vigilanza di decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione (DTF

140 III 483 consid. 2.3.1). Tuttavia, è nulla l’esecuzione *manifestamente* abusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la minima relazione con l’istituto dell’esecuzione, in specie per angariare deliberatamente l’escusso o per frivolezza (sentenza 5A.476/2008 precitata, consid. 4.2; DTF 115 III 21, consid. 3/b; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 36 ad art. 8*a* LEF). L’ufficio d’ese­­cuzione non può – e non deve – sostituirsi al giudice, potendo intervenire solo in casi “del tutto eccezionali”, senza facoltà d’inda­­gare sull’origine del credito (DTF 115 III 21, consid. 3/b e 3/c) e neppure su presunti tentativi dell’escusso di porre il proprio patrimonio al riparo di pignoramenti con atti revocabili giusta gli art. 285 segg. LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_471/2013 del 17 marzo 2014, consid. 3.2.2).

4.1 Per il fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa dedotta in esecuzione e che l’escusso dispone di mezzi di diritto per difendere i propri interessi (art. 85, 85*a* e 86 LEF; azione di accertamento dell’inesistenza di un credito: DTF 125 III 149 ss.), l’abuso di diritto manifesto (art. 2 cpv. 2 CC) è praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III 5), a meno che il creditore persegua in modo evidente altri fini che non l’incasso di un credito, ad esempio quando promuova diverse esecuzioni fondate sulla stessa causale e per importi elevati senza mai chiedere il rigetto dell’opposizione né l’accertamento giudiziario del credito, porti offesa al credito o alla reputazione dell’escusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie oppure riconosca, davanti all’ufficio d’esecuzione o all’escusso stesso, che non sta procedendo nei confronti del vero debitore (sentenza del Tribunale federale 5A_595/2012 del 24 ottobre 2012; SJ 2013 I 190, consid. 4). È pure abusivo l’avvio di un’esecuzione che contraddice le aspettative che l’escusso poteva legittimamente fondare sul comportamento adottato in precedenza dall’escutente (*venire contra factum proprium*, DTF 140 III 483 consid. 2.3.2-2.3.3). La censura di abuso di diritto è pertanto ricevibile qualora sia diretta contro l’uso stesso dei mezzi offerti dal

diritto esecutivo e non contro la pretesa litigiosa in sé (sentenza del Tribunale federale 5A_768/2014 del 2 novembre 2015 consid. 4.3.2; BlSchK 2012, 173, consid. 3.1; SJ 2013 I 190, consid. 4; sentenza della CEF 15.2016.108 del 10 maggio 2017, consid. 3).

4.2 L’ufficio d’esecuzione è competente per accertare d’ufficio la nullità dei precetti esecutivi ove siano manifestamente abusivi (art. 22 cpv. 2 LEF). Tale competenza spetta anche all’autorità di vigilanza (art. 22 cpv. 1 LEF), pure nei casi in cui il carattere manifesto dell’abuso diventa riconoscibile solo in sede di ricorso (DTF 140 III 484 consid. 2.4; sentenza CEF 15.2014.103/124 del 12 febbraio 2015, consid. 6.1).

5. Nel caso specifico la PI 1 pretende di vantare nei confronti non solo di PI 2, ma

pure dei suoi patrocinatori qui ricorrenti una pretesa per *“danni morali, lesioni al credito, spese legali, spese

generali cagionate da ingiuste esecuzioni”* (doc. O). Ritiene, infatti,

gli avv. RI 1 e RI 2 personalmente responsabili di quel pregiudizio per avere prestato assistenza al loro cliente onde ottenere vantaggi economici

indebiti, invocando una paraplegia a suo dire inesistente. Le esecuzioni impugnate risultano così dirette contro persone che l’escutente considera effettivamente

debitrici e fondata su motivi apparentemente non estra­nei all’istituto dell’esecuzione, che né l’UE né la Camera sono

abilitati a sindacare.

Per giustificare il carattere a loro dire manifestamente abusivo del precetto esecutivo i ricorrenti si limitano a sollevare mere questioni di merito, che riguardano il credito posto in esecuzione (fondatezza delle esecuzioni promosse contro la PI 1, qualità di debitore, solidarietà) e non l’uso stesso dei mezzi offerti dal

diritto esecutivo. Orbene, come esposto in precedenza, non spetta né all’UE né a questa Camera esaminare la fondatezza della pretesa invocata dall’escutente. Del resto, neppure emergono dagli atti concreti indizi per ritenere che l’esecuzione abbia carattere manifestamente abusivo o che il comportamento dell’e­scutente sia contraddittorio. Di fronte a due unici precetti esecutivi emessi in tempi recenti – sicché non si può d’acchito escludere che la procedente prosegua le esecuzioni – per un motivo non manifestamente estraneo all’istituto dell’esecuzione (incasso del credito per risarcimento danni causati da atto illecito) non appaiono realizzati i requisiti eccezionali che giurisprudenza e dottrina impongono perché sia dato un chiaro abuso di diritto. La censura si rivela pertanto infondata.

6. D’altronde, il solo fatto che i ricorrenti abbiano agito a nome e per conto del cliente PI

2 non costituisce in sé un motivo giustificativo generale che escluda ogni loro responsabilità personale (Fellmann, Anwaltsrecht, Berna 2010, n. 1388; sentenza della CEF 15.2013 del 25 giugno 2013, consid. 3). In considerazione del domicilio all’estero di __________, sulla cui solvibilità peraltro nulla è dato di sapere, neppure può desumersi un manifesto abuso di diritto dal fatto che PI 1 proceda in via esecutiva indicando quali debitori solidali unicamente i patrocinatori di __________ e non anche quest’ultimo. Da quanto precede discende l’infondatezza dei ricorsi.

7. In attesa dell’entrata in vigore – verosimilmente il prossimo anno con la revisione della OTLEF (www.bj.admin.ch/bj/fr/home/aktuell/news/ 2018/ref_2018-04-11.html) – della modifica legislativa adottata il 16 di­cembre 2016 sulla scorta dell’iniziativa parlamentare Abate (FF 2016 8631), che istituisce una procedura volta a sospendere la comunicazione a terzi di esecuzioni ingiustificate (nuova lett. d all’art. 8*a* cpv. 3 LEF), rimane la possibilità per i ricorrenti di fare accertare giudizialmente l’inesistenza del credito posto in esecuzione,

fermo restando che per quanto attiene alla fissazione della tassa di giustizia e del relativo anticipo, nel caso di manifesta

sproporzione tra il valore, la natura e la complessità della causa e i limiti della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG, RL 3.1.1.5), l’autorità competente può derogare a quei limiti (art. 2 cpv. 2 LTG).

8. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso di RI 1 è respinto.

2. Il ricorso di PA 1 è respinto.

3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4. Notificazione a:

– ; – avv. – , , .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.