Creditor Complaint Against Bankruptcy Official for Unauthorized Foreign Communication Upheld on Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor in a bankruptcy proceeding filed a complaint against the official for allegedly improperly providing documents and information to an authority in a foreign principality despite lacking formal judicial assistance and while an appeal concerning the official's recusal was pending before the Federal Tribunal. The reviewing authority dismissed the complaint, reasoning that the bankruptcy itself was public knowledge, the communication of the intent to file a criminal complaint to a foreign investigative authority was not improper given the existing suspicion of crimes concerning assets in that jurisdiction, and other details cited by the complainant were already known to the foreign authority via prior judicial requests or financial intelligence reports, thus finding no basis to initiate disciplinary proceedings against the official.
Regesto Legislator
UfficialeSegnalazione disciplinare; colloquio telefonico dell’Ufficiale con un’autorità inquirente estera; obbligo di denunciare sospetti di reato penale
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was the basis of the complaint against the bankruptcy officer, although the request for a disciplinary procedure under it was rejected in the final order.
Cited in the reasoning section regarding the officer's duty to report a criminal offense, although not explicitly in the dispositive, it forms part of the justification for the outcome (i.e., no misconduct occurred).
Cited in the reasoning section regarding the actions the bankruptcy officer was pursuing (revocatory actions), which supports the context but is not directly applied in the final order.
Cited in the reasoning regarding urgent acts that were still permitted despite the suspension granted by the Federal Supreme Court.
Cited in the section on the legal remedy available against the decision, specifying the limitation applicable to the appeal.
Cited in the section on the legal remedy, specifying the deadline for filing an appeal.
Testo completo
Incarto n. 15.2016.87 · Lugano 27 gennaio 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere: · Cortese
statuendo sulla segnalazione 26 settembre 2016 di
DE 1 (patrocinata dall’ PA 1, ) contro
l’operato dell’Ufficiale dei fallimenti __________
PI 1,
nella procedura di fallimento aperta nei confronti di
PI 2,
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con decisione del 15 aprile 2013 il Pretore aggiunto __________ ha decretato l’autofallimento di PI 1, ordinando all’Ufficio dei fallimenti (UF) di __________ di procedere alla liquidazione in via fallimentare;
che con un ricorso del 10 dicembre 2015, la moglie del fallito, DE 1, insinuatasi nel fallimento per due crediti di fr. 10'122.30 e fr. 2'030'032.65
cedutile dalla PI 3, nonché per un credito proprio di fr. 1'883'753.55 fondato sulla propria responsabilità come coniuge del fallito per il pagamento
delle imposte, ha interposto ricorso a questa Camera contro l’operato dell’UF (rispettivamente dei suoi funzionari o di alcuni di essi, tra cui l’ufficiale) onde farne accertare la prevenzione e ottenerne la
ricusa così come l’annullamento di due istanze di conciliazione promosse dall’UF nei confronti suoi e della figlia __________ per far revocare le donazioni di fr. 200'000.– e di 105 quote societarie fattele dal marito;
che il ricorso è stato respinto con sentenza del 19 febbraio 2016 (inc. 15.2016.1), contro cui DE 1 si è aggravata al Tribunale federale con un ricorso in materia civile del 4 marzo 2016 (inc. 5A_189/2916) tuttora pendente;
che in seguito al ritiro delle insinuazioni della moglie del fallito, della PI 4, dello studio legale __________ e della __________, nonché all’estinzione delle altre da parte del fallito, con decisione del 16 novembre 2016 il Pretore aggiunto __________ ha revocato il fallimento di PI 2;
che in precedenza, con la segnalazione del 26 settembre 2016 qui in esame, DE 1 aveva chiesto l’adozione di una misura disciplinare giusta l’art. 14 LEF nei confronti dell’Ufficiale dei fallimenti di __________, __________ PI 1;
che la denunciante sostiene in sostanza che nel fallimento di PI 2 l’Ufficiale ha consegnato dei documenti e fornito ripetutamente informazioni telefoniche al Principato del Liechtenstein, nonostante tale Stato avesse omesso d’inoltrare una formale domanda di assistenza giudiziaria e malgrado il 23 marzo 2016 il Tribunale federale avesse conferito effetto sospensivo al ricorso che DE 1 ha presentato contro la sentenza già citata con cui questa Camera aveva respinto la richiesta tendente a ottenere la ricusa dell’UF;
che con osservazioni del 17 ottobre 2016 l’Ufficiale si oppone alle accuse mosse contro di lui, affermando di non aver mai trasmesso alcun documento in modo illecito al Principato del Liechtenstein, né prima né dopo che il Tribunale federale ha concesso effetto sospensivo al ricorso in tema di ricusa;
che – egli rileva in particolare – le informazioni in possesso dell’autorità estera provengono probabilmente da __________
e __________, ovvero dai rappresentanti della società PI 5 con sede a __________ (FL), la quale si è occupata della liquidazione
di tre società con sede nel Liechtenstein (AC 1 in liq., PI 3 in liq. e PI 7 in liq.) che l’UF aveva convenuto in giudizio, in nome e per conto della massa, dinanzi alla Pretura di __________ mediante la promozione di varie procedure di conciliazione tendenti a ottenere la revocazione (art. 285 segg. LEF) d’importanti donazioni fatte da PI 2 ai figli, nonché la retrocessione di rimborsi e bonifici da lui effettuati a favore delle predette società per oltre fr. 2'500'000.–;
che
l’Ufficiale ammette tuttavia di aver confermato al commissario della *Landespolizei*del Principato del Liechtenstein, __________ B__________, in occasione di
un colloquio telefonico avuto il 30 maggio 2016, l’esistenza del procedimento fallimentare aperto nei confronti di PI 2 e l’intenzione di sporgere denuncia penale contro quest’ultimo per bancarotta fraudolenta e truffa, senza tuttavia aver fornito alcuna informazione supplementare in merito al fallimento e al contenuto dell’esposto penale;
che per quanto attiene al colloquio telefonico cui allude l’Ufficiale, si evince effettivamente dal rapporto della *Landespolizei* del Principato del Liechtenstein del 9 giugno 2016 che __________ B__________ ha preso contatto telefonico con l’UF il 30 maggio e il 2 giugno 2016 e che in tali occasioni l’Ufficiale ha riferito di aver aperto una procedura fallimentare nei confronti di PI 2, di aver preparato una denuncia penale contro lo stesso e di averla trasmessa in seguito al Ministero pubblico del Cantone Ticino (v. doc. 2 allegato alla denuncia, pag. 10);
che attraverso le predette dichiarazioni rilasciate a un’autorità estera l’Ufficiale non ha commesso alcuna violazione del segreto d’ufficio o della sovranità nazionale svizzera, la notizia del fallimento di PI 2 essendo già nota alla *Landespolizei* e comunque di pubblico dominio (siccome accessibile tramite il sito internet del Foglio ufficiale svizzero di commercio), mentre il semplice fatto di comunicare la presentazione in Ticino di una denuncia penale contro il fallito a un’autorità inquirente estera che già era a conoscenza di sospetti di reati sul proprio territorio a carico dello stesso non configura un atto indebito, specie perché una collaborazione tra le autorità penali dei due paesi, poi a breve formalizzata in una domanda di assistenza internazionale in materia penale (doc. 1), viste le circostanze appurate dall’UF era indubbiamente nell’interesse dei creditori del fallimento, tanto che non si può escludere che ciò abbia contributo favorevolmente al felice esito della procedura fallimentare;
che per quanto concerne le indicazioni figuranti nel noto rapporto di polizia inerenti ai crediti insinuati nel fallimento di PI 2 e ad alcuni pagamenti e bonifici bancari (v. doc. 2, pag. 3), risulta dalla documentazione agli atti che l’autorità estera ha potuto ottenere tali informazioni nel quadro delle rogatorie che la Pretura di __________ aveva trasmesso il 17 novembre 2015 proprio al *Fürstliches Landgericht* di Vaduz al fine di notificare alla PI 5 le istanze di conciliazione promosse dall’UF e i relativi allegati, tra cui la decisione di fallimento, la graduatoria, la domanda 3 novembre 2014 rivolta dall’UF ai creditori di autorizzarlo a promuovere azioni di revocazione nei confronti dei figli del fallito e di società a lui vicine e alcuni estratti bancari (v. le tre istanze con i relativi allegati comunicate in via rogatoria alla PI 5, plichi di doc. G, H e I acclusi alle osservazioni dell’Ufficiale);
che ciò è del resto confortato dallo stesso rapporto di polizia, che fa riferimento a un’e-mail del 12 maggio 2016 del Ministero pubblico del Principato del Liechtenstein contentente i documenti della procedura di fallimento di PI 2 (v. doc. 2, pag. 4);
che le informazioni, contenute nel rapporto di polizia (doc. 2 pag. 3), relative a pagamenti e prestazioni di PI 2 e di società a lui vicine, in particolare il bonifico a favore della moglie, dopo l’apertura del fallimento, di fr. 2'422'741.– dal conto della PI 7 presso la banca __________, sul quale confluivano i fondi delle società di PI 2 e di DE 1, scaturiscono da due rapporti di analisi della *Stabsstelle Financial Intelligence Unit (FIU)* – l’equivalente nel Liechtenstein dell’Ufficio svizzero di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (Money Laundering Reporting Office Switzerland, MROS) – nell’ambito di una segnalazione per sospetti di riciclaggio di denaro verosimilmente presentata dalla PI 5 (v. doc.
1 pag. 2 in alto e doc. 2 pag. 2 cpv. 3 e pag. 4);
che tutta la documentazione in questione era quindi già in possesso dell’autorità estera al momento in cui la *Landespolizei* ha contattato l’Ufficiale;
che, infine, neppure può essere rimproverato all’Ufficiale di aver contravvenuto all’effetto sospensivo concesso dal Tribunale federale al ricorso di DE 1 vertente sulla sua ricusa, giacché la procedura di fallimento è rimasta ferma, l’Ufficiale essendosi limitato a sporgere una denuncia penale, atto che di per sé non è specifico a tale procedura e che, ad ogni modo, in presenza di indizi di reato, egli era tenuto a presentare (art. 31*a* LORD, RL 2.5.4.1);
che del resto la decisione di effetto sospensivo emanata dal Tribunale federale il
23 marzo 2016 ha sospeso unicamente la revoca dell’effetto sospensivo provvisorio parziale concesso il 15 gennaio 2016 dal presidente di questa Camera, contenuta nel dispositivo n. 3 della sentenza impugnata, lasciando intatta la facoltà per l’UF di procedere agli atti urgenti definiti all’art.
238 LEF, riservata nel decreto del 15 gennaio 2016, siccome il Tribunale federale ha ritenuto che non si giustificava di adottare le altre misure cautelari richieste dalla ricorrente;
che alla luce delle considerazioni che precedono non sono dati gli estremi per avviare una procedura disciplinare.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Non si dà luogo all’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti dell’Ufficiale dei fallimenti, __________ PI 1.
2. Notificazione all’ .
Comunicazione all’ (limitatamente al dispositivo).
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedio giuridico
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna (art. 72 e segg. LTF), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 2 lett. a LTF), con la limitazione di cui all’art. 93 LTF.