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15.2016.8 • TRAC TI 15.2016.8 Generato dall'IA

Appeal Challenging Real Estate Auction Admissible Due to Untimely Challenge of Prior Valuation

Numero d'incarto 15.2016.8
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appeal was filed challenging the public auction of real estate parcels conducted on January 20, 2016, as part of mortgage enforcement proceedings, primarily seeking to annul the sale and obtain a new appraisal of the properties. The court ruled the appeal inadmissible because the appellant was contesting the valuation figures, which were known to him upon receiving the encumbrance list on November 17, 2015, making the appeal filed on February 1, 2016, untimely under the ten-day limit for challenging enforcement actions preceding the auction itself.

Regesto Legislator

Ufficiale

Ricorso contro un’asta pubblica. Tardività delle censure (come la contestazione del valore di stima del fondo aggiudicato) rivolte contro le condizioni d’asta debitamente comunicate prima dell’asta

Parole chiave

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incanto stima immobiliare sostanza immobiliare realizzazione del pegno immobiliare condotta precedente liquidazione di fondi

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 70 III 11
1 LEF, il termine di ricorso inizia a decorrere, in linea di massima, dal giorno successivo all’incanto, a meno che l’irregolarità si sia verificata ulteriormente (DTF 70 III 11-12; 71 III 115; sentenza della CEF 15.2010.94/101 del 24 settembre 2010 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the dispositive order that no judicial fees shall be levied.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the dispositive order that no indemnities shall be awarded.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the dispositive order that no indemnities shall be awarded.

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Testo completo

Incarto n. 15.2016.8 · Lugano 26 febbraio 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso presentato il 1° febbraio 2016 da

RI 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, ) contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro l’asta pubblica delle particelle n. __________ e __________ RFD di __________ di spettanza del ricorrente eseguita il 20 gennaio 2016 nell’esecuzione n. __________ in realizzazione di pegno immobiliare promossa nei suoi confronti da

PI 1, (c/o RA 1, )

ritenuto

in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 luglio 2013 dall’Ufficio

di esecuzione (UE) di Lugano in realizzazione del pegno gravante le particelle n__________ e __________ RFD di __________, la banca PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 2'506'656.85

oltre agli interessi del 5% dal 1° giugno 2013, dedotto un acconto di fr. 4'026.05 del 4 giugno 2013.

B. In adempimento della domanda di realizzazione presentata dal­l’escutente il 13 gennaio 2015, l’UE ha pubblicato l’avviso d’in­­canto delle particelle in questione il 2 ottobre 2015, che menziona un valore di stima ufficiale complessivo di fr. 990'397.– per la particella n. __________ e di fr. 187'334.– per la particella n. __________, e un valore di stima peritale stabilito in rispettivamente fr. 3'891'000.– e fr. 566'000.–. RI 1 non ha ritirato la raccomandata contenente la comunicazione dell’asta, motivo per cui l’UE gliel’ha rimandata con invio semplice (posta A). Il 26 ottobre 2015 l’UE ha trasmesso all’escusso una copia dell’elenco oneri, che riporta gli stessi valori di stima già indicati nell’avviso d’incanto. All’asta pubblica del 20 gennaio 2016 l’UE ha aggiudicato entrambi i fondi alla stessa procedente per fr. 2'833'000.–.

C. Con ricorso del 1° febbraio 2016, RI 1 chiede, previo con­ferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento dell’asta del 20 gennaio 2016 e una sua nuova fissazione solo dopo l’esperi­­mento di un’altra stima peritale dei fondi. Il 3 febbraio 2016 l’UE ha comunicato di non opporsi alla concessione dell’effetto sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è stato notificato alla controparte e all’UE per osservazioni (v. art. 9 cpv. 2 LPR).

Considerato

in diritto: 1. Secondo l’art. 17 cpv. 2 LEF i ricorsi contro l’operato degli organi di esecuzione forzata devono essere interposti all’autorità di vigilanza

cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci

giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto notizia dell’atto impugnato. Dandosi il caso di un’aggiudicazione, il termine di ricorso decorre dal momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto contestato e poteva conoscere i motivi d’impugnazione (art. 132*a* cpv. 2 LEF, applicabile alla realizzazione di fondi per il rinvio dell’art. 142*a* LEF). Pertanto, per tutti gli interessati cui l’a­­sta è stata comunicata nel senso dell’art. 156 cpv. 1 LEF, il termine di ricorso inizia a decorrere, in linea di massima, dal giorno successivo all’incanto, a meno che l’irregolarità si sia verificata ulteriormente (DTF 70 III 11-12; 71 III 115; sentenza della CEF 15.2010.94/101 del 24 settembre 2010 consid. 4 con rinvii). Interposto l’ultimo giorno utile, il 1° febbraio 2016, contro l’asta tenutasi il 20 gennaio, in concreto il ricorso sarebbe dunque ricevibile se vertesse specificatamente sulle operazioni d’asta.

2. Sennonché RI 1 contesta in realtà non l’asta in sé bensì le condizioni d’asta, e più precisamente il valore di stima dei fondi aggiudicati. Orbene, sono da considerare tardive le censure presentate dopo l’asta qualora siano dirette non contro l’aggiudi­­cazione in sé o contro atti preparatori della stessa che non erano stati comunicati prima dell’asta, bensì contro atti esecutivi di cui il ricorrente aveva avuto conoscenza in precedenza (sentenza della CEF 15.2010.94/101 già citata, consid. 4, con un rinvio alla sentenza 15.2003.192 dell’8 gennaio 2004). Che i valori di stima in questione fossero noti al ricorrente prima dell’asta è indubbio, avendo egli ritirato già il 17 novembre 2015 la copia dell’elenco oneri (estratto track & trace n. __________). Il ricorso, in definitiva, si rivela così tardivo e quindi irricevibile, mentre la domanda di effetto sospensivo diventa senza oggetto.

3. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– avv. ; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.