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15.2016.74 • TRAC TI 15.2016.74 Generato dall'IA

Debtor Challenge to Enforcement Notice for Criminal Penalty Costs Upheld on Aggregation, Secondary Payment Inability Argument Deemed Premature

Numero d'incarto 15.2016.74
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor challenged an enforcement office's notice of attachment related to the collection of criminal penalty costs, arguing the total amount was incomprehensible and arbitrary because documentation provided by the creditor referred to different claims. The reviewing authority rejected this primary challenge, finding the amount in the notice correctly aggregated the principal debt, enforcement costs, and justice fees previously set by a lower court for rejecting the opposition, and noting the debtor cited irrelevant documentation from a different enforcement file. Furthermore, the court deemed the debtor's secondary argument concerning his current inability to pay due to unemployment and limited income as relating to the claim's enforceability, not the execution office's actions, making it inadmissible at this stage and noting the issue of income garnishment limits would be addressed during the actual attachment process.

Regesto Legislator

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Art. 17 cpv. 1 LEF, Art. 93 LEF, art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a, art. 62 cpv. 2 OTLEF; Debtor Challenge to Enforcement Notice for Criminal Penalty Costs Upheld on Aggregation, Secondary Payment Inability Argument Deemed Premature: The reviewing authority rejected this primary challenge, finding the amount in the notice correctly aggregated the principal debt, enforcement costs, and justice fees previously set by a lower court for rejecting the opposition, and noting the debtor cited irrelevant documentation from a different enforcement file. Furthermore, the court deemed the debtor's secondary argument concerning his current inability to pay due to unemployment and limited income as relating to the claim's enforceability, not the execution office's actions, making it inadmissible at this stage and noting the issue of income garnishment limits would be addressed during the actual attachment process.

Parole chiave

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credito in esecuzione esecuzione in via di pignoramento denuncia penale azione creditoria somma dei limiti di reddito comminatoria di fallimento

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 cpv. 1 LEF

Used to declare the second complaint (concerning the exigibility of the debt) inadmissible because it concerns the substance of the claim rather than the actions of the Enforcement Office.

art. 93 LEF

Mentioned in the reasoning regarding the potential unseizability of income, but not explicitly cited in the dispositive order for the verdict itself (Order 1).

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited as a basis for not levying judicial fees in the orders.

art. 61 cpv. 2 lett. a

Cited as a basis for not awarding indemnities in the orders.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited as a basis for not awarding indemnities in the orders.

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Testo completo

Incarto n. 15.2016.74 · Lugano 23 agosto 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 9 agosto 2016 di

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 2 agosto 2016 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1, (rappr. dal RA 1,)

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 aprile 2015 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, lo Stato del Canton PI 1 (PI 1) procede contro RI 1 per l’incasso di spese penali per fr. 2'459.20;

che in base alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione presentata dall’escutente il 13 aprile 2016, il 2 agosto 2016 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 12 settembre 2016;

che mediante ricorso del 9 agosto 2016, RI 1 postula, previo conferimento dell’effetto

sospensivo, la revoca dell’avviso di pignoramento, tacciando come *“incomprensibile e arbitraria”* la cifra di fr. 2'891.90 menzionata sull’atto, dal momento che l’istan­za

di rigetto dell’opposizione sarebbe stata inoltrata per due crediti di fr. 866.40 e fr. 53.30;

che a sostegno della sua affermazione, tuttavia, il ricorrente produce la domanda di rigetto dell’opposizione presentata il 24 giugno 2016 dall’PI 1 nell’esecuzione n. __________ e non in quella – n. __________ – in cui è stato emesso l’avviso di pignoramento impugnato;

che l’ammontare di fr. 2'891.90 indicato su tale avviso corrisponde alla somma dell’importo posto in esecuzione (fr. 2'459.20), delle spese di esecuzione (fr. 132.70)

– compresa la tassa d’incasso – e della tassa di giustizia e dell’indennità stabilite dal Giudice di pace del circolo di Vezia nella sentenza 11 marzo 2016 di rigetto dell’opposizione (fr. 300.–);

che la prima censura del ricorrente è infondata e va pertanto respinta;

che RI 1 fa inoltre valere di non essere in grado di pagare le spese poste in esecuzione, il cui rimborso, secondo la decisione del Tribunal d’Arrondissement de Lausanne del 10 gennaio 2013, può essere richiesto ai beneficiari dell’assistenza giudiziaria solo nel caso in cui la loro situazione economica lo permetta, poiché egli è al momento disoccupato e percepisce un’indennità di circa fr. 3'000.– mensili, dalla quale dev’essere dedotto il contributo di mantenimento di fr. 700.– dovuto all’ex moglie;

che tale doglianza riguarda l’esigibilità del credito posto in esecuzione e non l’operato dell’UE, ed è quindi irricevibile in questa sede (v. art. 17 cpv. 1 LEF);

ch’essa è del resto già stata respinta dal giudice del rigetto dell’opposizione – che ha giustamente rilevato come la decisione citata riguardi le spese di divorzio e non quelle penali poste in esecuzioni – e il ricorrente non afferma (e ancora meno dimostra) di avere impugnato la sentenza di rigetto;

che l’eventuale impignorabilità del reddito del ricorrente nel senso dell’art. 93 LEF verrà stabilita in sede di pignoramento;

che nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è manifestamente infondato, ciò che rende superfluo la sua notifica alla controparte per la formulazione di eventuali osservazioni (art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]);

che pure la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo diventa senza oggetto;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.