Seizure of Olive Wood Valuation and Necessity Appeal Dismissed
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged the seizure of a batch of olive wood pieces from a market stall to satisfy an execution claim, arguing that the valuation by the enforcement office was incorrect (too low) and that the seized goods belonged to his wife, were necessary for their livelihood, and were incorrectly classified as low-value wood rather than artisanal cutting boards. The court dismissed the appeal on admissibility grounds because the claim regarding necessity for livelihood was raised late, and regarding the valuation, it upheld that the correct appraisal standard is the short-term auction price, not the debtor's desired sale price; furthermore, goods intended for sale are not exempt from seizure as necessary professional tools or income, affirming the previous ruling that implicitly rejected the wife's property claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 LEF, Art. 97 cpv. 1 LEF, Art. 97 LEF, Art. 17 cpv. 2 LEF, Art. 92 LEF, Art. 93 LEF; Seizure of Olive Wood Valuation and Necessity Appeal Dismissed: The court dismissed the appeal on admissibility grounds because the claim regarding necessity for livelihood was raised late, and regarding the valuation, it upheld that the correct appraisal standard is the short-term auction price, not the debtor's desired sale price; furthermore, goods intended for sale are not exempt from seizure as necessary professional tools or income, affirming the previous ruling that implicitly rejected the wife's property claim.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited to establish the untimeliness of the argument regarding the necessity of the seized goods for subsistence.
Cited in the reasoning leading to the order that no court fees shall be levied.
Cited in the reasoning leading to the order that no indemnities shall be awarded.
Cited in the reasoning leading to the order that no indemnities shall be awarded.
Testo completo
Incarto n. 15.2016.72 · Lugano 21 settembre 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 10 agosto 2016 di
RE 1 contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 29 dicembre 2015 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla
PI 1, __________
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che nell’esecuzione n. __________ promossa il 21 dicembre 2015 dalla CO 1 nei confronti di RE 1 per l’incasso di un attestato di carenza di beni di fr. 2'096.75 rilasciato il 3 settembre 2015, il 29 dicembre 2015 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Mendrisio ha fatto pignorare presso la
bancarella del Mercatino di Natale di __________ *“una partita di assi d’ulivo ca. 50/60 pezzi”*, attribuendole
un valore di stima di fr. 2'000.–;
che il 7 gennaio 2016 l’escusso ha dichiarato che la partita di “assi d’ulivo” (meglio detti taglieri) pignorati è proprietà della moglie, M__________ __________, e ne ha contestato il valore di stima, facendo valere che i prezzi da anni esposti sulla bancarella, che variano da fr. 40.– a fr. 150.– tenuto conto che i taglieri sono creati artigianalmente da lui e dalla moglie, superano ampiamente il valore medio di fr. 30.– a 40.– preso in considerazione dall’Ufficio;
che avendo la PI 1 contestato la rivendicazione della moglie dell’escusso, entro il termine impartito dall’UE il 29 gennaio 2016 M__________ __________ ha inoltrato alla Giudicatura di pace del circolo del Ceresio una richiesta (*recte:* petizione) di accertamento della sua proprietà sui taglieri pignorati;
che adita dalla moglie contro la decisione 4 maggio 2016 con cui il Giudice di pace del circolo del Ceresio aveva (implicitamente) rigettato la petizione, la Camera ha respinto il reclamo con sentenza del 5 luglio 2016 (inc. 14.2016.121), ora passata in giudicato;
che il 9 agosto 2016 RE 1 ha trasmesso alla Camera il suo scritto del 7 gennaio 2016 all’UE, chiedendo di considerarlo come un *“reclamo”* secondo l’art. 17 LEF contro il pignoramento di merce necessaria al sostentamento suo e della moglie, stimato oltretutto in modo errato alla stregua di legna da ardere;
che per quanto attiene alla questione della stima, va ricordato che il valore di stima determinante nel senso dell’art. 97 cpv. 1 LEF è quello riferito al prezzo che probabilmente si otterrebbe in caso di vendita all’asta eseguita nei termini di legge, ossia a breve termine (sentenze della CEF 15.2012.17/40 del
30 maggio 2012 consid. 3 e 15.2005.47 del 2 giugno 2005 consid. 3; Foëx in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 10 ad art. 97 LEF con rinvii) e non il prezzo che l’escusso vorrebbe ottenerne o cerca di ottenere da anni;
che la censura è pertanto infondata;
che l’allegazione secondo cui i taglieri pignorati sarebbero necessari al sostentamento del ricorrente e della moglie non figura nello scritto del 7 gennaio 2016 ed è pertanto ampiamente tardiva, siccome il termine di ricorso è di dieci giorni (art. 17 cpv. 2 LEF);
che ad ogni modo la Camera, nella sentenza del 5 luglio 2016 (consid. 7), ha già avuto modo di rammentare al ricorrente che la merce destinata alla vendita o alla locazione non è uno strumento impignorabile siccome necessario alla professione nel senso dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF (DTF 113 III 77, Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 97 ad art. 92 LEF) né (ancora) un reddito giusta l’art. 93 LEF;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.