Creditor Appeal on Enforcement Office's Failure to Investigate Debtor's Assets
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor appealed the decision of the enforcement office to issue certificates of non-attachment of assets after finding no garnishable property or salary for the debtor, who claimed to be an independent broker with irregular income below subsistence level and a non-working spouse. The appellate court found the appeal admissible and sustained it, reasoning that the enforcement office failed in its duty to actively investigate the debtor's actual income and assets, particularly considering the debtor's status as an independent earner and unsubstantiated declarations, despite the creditor raising specific doubts requiring examination of business accounting, tax records, compensation fund data, and potential shareholdings in related entities; consequently, the certificates were annulled, and the case was remanded to the enforcement office for further, mandated inquiries before reissuing a seizure report.
Regesto Legislator
UfficialePignoramento infruttuoso. Debitore indipendente che è anche amministratore unico di una società. Accertamenti insufficienti dell’Ufficio di esecuzione. Rinvio dell’incarto per ulteriori verifiche
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision, along with Art. 3 LPR, establishes the general admissibility of the appeal to the supervisory authority (CEF).
Cited as the legal basis governing the debtor's obligation to fully inform the office about their assets and income during seizure proceedings.
Cited in conjunction with other provisions to establish that no court fees are levied in this type of proceeding.
Cited as the legal basis for not awarding indemnities (costs) in this specific type of appeal.
Cited as the legal basis for not awarding indemnities (costs) in this specific type of appeal.
Testo completo
Incarto n. 15.2016.71 · Lugano 9 dicembre 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso presentato il 10 giugno 2016 da
RI 1 (patrocinata dall’ PA 1, ) contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, o meglio contro i verbali di pignoramento emessi il 1° giugno 2016 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse dalla ricorrente nei confronti di
PI 1,
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi
rispettivamente il 2 febbraio 2015 e il 19 gennaio 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio, la RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso di fr. 13'750.– e fr. 6'327.30
oltre ad accessori.
B. Non avendo rinvenuto beni né redditi pignorabili, il 1° giugno 2016 l’UE ha trasmesso alle parti i verbali di pignoramento e contestualmente gli attestati di carenza beni relativi alle predette esecuzioni, motivando la propria decisione nel seguente modo:
“*L’Ufficio non ha accertato presso il debitore la presenza di beni pignorabili e non ha potuto procedere ad un pignoramento di salario.*
*Broker indipendente con entrate mensili irregolari e dichiarate inferiori al minimo d’esistenza. Coniuge casalinga.*
*Così richiesto dichiara di non possedere beni da sottoporre al pignoramento, né fondi, mobili o crediti*”*.*
C. Con ricorso del 10 giugno 2016 la RI 1 si aggrava contro i provvedimenti appena menzionati, chiedendo che sia fatto ordine all’Ufficio di procedere a ulteriori verifiche e approfondimenti.
D. Dopo aver svolto ulteriori indagini, con osservazioni del 9 agosto 2016 l’UE ha nondimeno concluso per la reiezione del ricorso. PI 1 è invece rimasto silente.
E. Alla luce degli approfondimenti effettuati dall’Ufficio, con replica del 18 agosto 2016 la ricorrente ripropone in sostanza le medesime argomentazioni, limitando tuttavia le proprie richieste di accertamento.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica degli atti impugnati avvenuta
il 3 giugno 2016, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. La ricorrente contesta all’Ufficio di non aver eseguito tutti gli accertamenti necessari a determinare eventuali beni pignorabili appartenenti all’escusso. Al riguardo, chiede che l’UE sia invitato ad accertare il reddito effettivo del debitore, richiamando in particolare le sue dichiarazioni e notifiche di tassazione, il suo incarto fiscale presso il competente ufficio di tassazione, l’incarto relativo ai contributi personali presso la Cassa cantonale di compensazione, l’intera contabilità della sua ditta individuale __________ di PI 1 e della società D__________ SA con sede a __________, la cui ragione sociale è molto simile alla ditta individuale D__________ __________, ovvero della coniuge del debitore. L’insorgente chiede altresì di ottenere la medesima documentazione per quanto riguarda la moglie dell’escusso, onde accertarne il reddito effettivo, ritenuto ch’essa è socia e gerente della T__________ Sagl. Domanda infine di verificare se il debitore è azionista della D__________ SA, mediante esame dei libri contabili, dell’incarto fiscale e dell’elenco dei titolari delle azioni al portatore di tale società.
2.1 Da parte sua, l’Ufficio spiega nelle osservazioni che l’ultimo atto presente nell’incarto fiscale dell’escusso fa riferimento a un accordo con l’ufficio di tassazione concernente gli anni fiscali 2013 e 2014, allorquando PI 1 esercitava ancora un’attività lucrativa dipendente e aveva percepito uno stipendio annuo lordo di fr. 70'049.– nel 2013 e di fr. 50'000.– nel 2014. Siccome il debitore è ormai un lavoratore indipendente, l’UE ritiene che i documenti fiscali non siano più determinanti ai fini del calcolo del suo minimo d’esistenza. L’organo esecutivo rileva altresì che la moglie dell’escusso non è più titolare della ditta individuale D__________, il cui fallimento è stato sospeso per mancanza d’attivo il 19 novembre 2015, e che la socia e gerente della T__________ Sagl non è la moglie dell’escusso bensì tale __________.
2.2 Preso atto degli approfondimenti dell’Ufficio, nella replica la ricorrente ribadisce sostanzialmente le proprie argomentazioni, limitando tuttavia le proprie richieste di accertamento alla verifica degli incarti personali dell’escusso e di sua moglie presso la Cassa cantonale di compensazione, della contabilità della ditta individuale del debitore e dell’elenco dei titolari di azioni al portatore della D__________ SA.
3. Nell’ambito del pignoramento l’escusso deve informare esaurientemente l’ufficio circa la sua sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art 91 cpv. 1 n. 2 LEF; DTF 117 III 61 segg.; Lebrecht, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 9 ad art. 91 LEF). Gli uffici sono tenuti a verbalizzare le dichiarazioni dell’escusso, che le deve sottoscrivere. Nell’allestire il verbale di pignoramento l’ufficio di esecuzione può di regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto a effettuare ulteriori ricerche
sulla base di semplici asserzioni del creditore (Lebrecht, op. cit., n. 12 e 13 ad art. 91). Tuttavia, quand’anche
l’escusso risponda penalmente in caso di distrazione (art. 169 CP) o d’inosservanza del suo dovere d’informazione (art. 323 n. 2 CP), l’ufficio d’esecuzione non può limitarsi a registrare acriticamente le sue dichiarazioni, ma deve attivamente indagare sull’estensione e la composizione del suo patrimonio e verificare le sue affermazioni qualora dalle informazioni assunte autonomamente o fornite dall’escutente emergano fondati dubbi sulla loro attendibilità o completezza (DTF 112 III 80; in ultimo luogo: sentenza della CEF 15.2015.27 del
10 agosto 2015, consid. 2.1).
In particolare, se il debitore esercita un’attività lucrativa indipendente, l’ufficio d’esecuzione lo interroga sul genere di attività che svolge, così come sulla natura e il volume dei suoi affari; stima il reddito, ordinando d’ufficio le indagini necessarie e assumendo le informazioni che ritiene utili; può inoltre farsi consegnare i libri contabili e i documenti concernenti l’azienda del debitore, il quale è tenuto a fornire le indicazioni richieste (art. 91 cpv. 1 n. 2 LEF). In assenza di elementi sicuri, risultanti in particolare da una contabilità tenuta regolarmente, la determinazione del reddito è effettuata sulla base degli indizi a disposizione per raffronto tra attività similari e, se ciò non fosse possibile, mediante valutazione per stima (sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1; DTF
126 III 91 consid. 3/a; sentenza della CEF 15.2014.85 del 5 novembre 2014, consid. 3.1).
3.1 Nel caso in rassegna, in seguito al ricorso l’Ufficio si è limitato a esaminare l’incarto fiscale dell’escusso e a effettuare ricerche sulla socia e gerente della T__________ Sagl. Pur sapendo che PI 1 è organo della D__________ SA, la cui ragione sociale è simile a quella della ditta individuale della moglie, la D__________, nel frattempo fallita, e ne condivide il recapito, l’UE non ha invece proceduto ad alcun accertamento sugli eventuali redditi ch’egli percepisce dalla stessa, né sulle eventuali azioni in suo possesso. E di fronte a evidenti dubbi sull’attendibilità e la completezza delle dichiarazioni dell’escusso sui propri redditi, a suo dire limitati a “*entrate
mensili irregolari* […] *inferiori al minimo d’esistenza*”, sull’entità delle quali però egli non ha fornito alcuna informazione
né giustificativi, come del resto sui suoi beni – sintomatico al riguardo il colpevole ritardo con cui ha giustificato la vendita del suo motoveicolo (v. osservazioni dell’UE, ad 1) –, non emerge dagli atti che l’organo esecutivo abbia attivamente indagato, secondo i principi previsti dalla giurisprudenza (consid. 2.1), sul reddito da attività lucrativa indipendente che effettivamente consegue il debitore. L’UE non ha neppure spiegato perché ha rinunciato a eseguire gli altri accertamenti richiesti dalla ricorrente in punto alle verifiche presso la Cassa cantonale di compensazione, all’esame della contabilità della ditta individuale del debitore e dell’elenco dei titolari di azioni al portatore della D__________ SA.
3.2 Alla luce di quanto precede, il ricorso risulta fondato, ciò che giustifica l’annullamento degli attestati di carenza di beni e il rinvio dell’incarto all’Ufficio affinché proceda a un nuovo interrogatorio dell’escusso, ingiungendogli di portare i libri contabili e i documenti concernenti la sua azienda (fatture, contratti, ricevute, ecc.), nonché gli estratti dei conti bancari e/o postali suoi e della ditta __________ dall’inizio della sua attività indipendente sino al momento del nuovo interrogatorio, specie quelli utilizzati per pagare le pigioni degli appartamenti di __________ e di __________ (doc. D e D1). L’Ufficio confronterà inoltre i dati così accertati con quelli della Cassa cantonale di compensazione relativi ai contributi versati dall’escusso e della moglie dal 2015 in poi. L’organo esecutivo inviterà altresì PI 1, nella sua qualità di amministratore unico della D__________ SA, a fornire informazioni sugli eventuali redditi percepiti dalla società e sulle eventuali azioni da lui detenute, facendosi consegnare il registro degli azionisti. Provvederà infine a sentire l’escusso sui dati raccolti e ad allestire su tale base un nuovo verbale di pignoramento.
4. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza l’incarto è rinviato all’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, affinché proceda a ulteriori accertamenti e si determini nuovamente sul pignoramento dei beni di PI 1 nel senso del considerando 3.2.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.