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15.2016.69 • TRAC TI 15.2016.69 Generato dall'IA

Appeal Against Execution Precepts Dismissed for Lack of Proof of Manifest Abuse

Numero d'incarto 15.2016.69
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual appealed the decision of the execution office to issue several executive precepts against them, alleging that the creditor initiated these proceedings, along with parallel actions against the individual's company, as a manifest abuse of right and an attempt to coerce the appellant following a business dispute, rather than for the genuine purpose of debt collection, particularly since the creditor had not pursued judicial confirmation of the alleged debts. The court reasoned that while execution proceedings can be declared void if *manifestly* abusive—serving a purpose other than debt collection, such as harassment—the appellant failed to provide concrete evidence supporting this claim, as the multiple precepts involved distinct amounts and causes of debt, and the mere failure to pursue judicial confirmation did not automatically establish manifest abuse, thus dismissing the appeal as unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 22 cpv. 1 LEF, Art. 2 cpv. 2 CC, art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF; Appeal Against Execution Precepts Dismissed for Lack of Proof of Manifest Abuse: The court reasoned that while execution proceedings can be declared void if *manifestly* abusive—serving a purpose other than debt collection, such as harassment—the appellant failed to provide concrete evidence supporting this claim, as the multiple precepts involved distinct amounts and causes of debt, and the mere failure to pursue judicial confirmation did not automatically establish manifest abuse, thus dismissing the appeal as unfounded.

Parole chiave

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mancanza di prova esecuzione delle pene abuso di autorità bene impignorabile dubbio circa il carattere di infrazione divieto di trattamenti inumani Ricorso contro precetti esecutivi ritenuti manifestamente abusivi

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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5A.476/2008
Creditor's Execution Against Attorney Not Abusive Without Manifest Abuse of Right
DTF 113 III 2
Supervisory Authority Lacks Competence to Rule on Substantive Validity of Debt in Enforcement Proceedings
DTF 140 III 483
È pure abusivo l’avvio di un’esecuzione che contraddice le aspettative che l’escusso poteva legittimamente fondare sul comportamento adottato in precedenza dall’escutente (*venire contra factum proprium*, DTF 140 III 483 consid.
DTF 115 III 21
4.2; DTF 115 III 21, consid.
DTF 125 III 149
Article 85a DEBA Declaratory Action Admissibility After Formal Objection
DTF 113 III 4
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited as the basis for not levying a court fee.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited as the basis for not awarding costs/indemnities.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited as the basis for not awarding costs/indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2016.69 · Lugano 19 settembre 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 11 luglio 2016 di

RI 1 (patrocinato dall’ PA 1, ) contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, o meglio contro i precetti esecutivi n. __________65, __________12 e __________13 emessi nei confronti del ricorrente su domanda di

PI 1, (patrocinato dall’ PA 2, )

ritenuto

in fatto: A. Su domanda di PI 1, nel 2014 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio ha emesso nei confronti di RI 1 tre precetti esecutivi, il cui contenuto viene riassunto per comodità nella seguente tabella:

N. esecuzione · Data emissione · Importo in fr. · Causa/titolo del credito

__________65 · 07.11.2014 · 81'500.– più accessori · Progettazione e direzione lavori presso stabile N__________, importo dei lavori pari al 30% Ditta G__________

__________12 · 12.11.2014 · 43'000.– più accessori · Progettazione e direzione lavori presso stabile in N__________ Mapp. __________, importo dei lavori pari al 30% più spese legali, rif. ditta V__________

__________13 · 12.11.2014 · 120'000.– più accessori · Progettazione e direzione lavori presso stabile in N__________ Mapp. __________, importo dei lavori pari al 30% più spese legali e perizie, rif. ditta R__________

B. Sempre su richiesta di PI 1, tra il 2014 e il 2016 l’UE ha pure spiccato nei confronti della M__________, di cui RI 1 è azionista, i seguenti precetti esecutivi:

N. esecuzione · Data emissione · Importo in fr. · Causa/titolo del credito

__________34 · 10.04.2014 · 1) 698'864.92 2) 6'000.– 3) 150'000.– 4) 1'148.75 più accessori · 1) Riconoscimento debito datato 09.01.2013 concernente i Fr. 557'152.98/fatture dei vari finanziamenti apportati dal creditore e ammontanti a Fr. 141'711.94, contratto parasociale e sindacale per il 6% di interesse delle quote 2) Interessi al 6% delle quote della Società di fr. 100'000.– 3) Utile vendita terreno a B__________ 4) Fattura del 04.02.2011

__________10 · 02.01.2015 · 120'000.– più accessori · Progettazione e direzione lavori presso stabile in N__________ Mapp. __________, importo dei lavori pari al 30% più spese legali e perizie, rif. ditta R__________

__________68 · 10.02.2015 · 171'395.80 più accessori · Contratto di mandato di progettazione e direzione lavori presso lo stabile di N__________, danni per cattiva esecuzione del mandato e crollo di un muro.

__________70 · 22.04.2015 · 45'000.– più accessori · Rivalsa sul progettista e direzione lavori presso fondo mapp. __________ N__________, per i danni subiti, comprensivi di spese legali ecc.

__________32 · 31.05.2016 · 1) 557'152.98 2) 150'000.– 3) 25'000.– 4) 35'000.– 5) 51'000.– più accessori · 1) Credito e finanziamenti vari alla società M__________ 2) Vendita terreno B__________ 3) Interessi su capitale azionario dal 01.01.2010 al 31.12.2015 4) Spese inerenti alla gestione società 5) Differenza tra disciplinare d’incari­­co, per finanz.Società aggiunto del 5%

__________38 · 22.06.2016 · 171'395.80 più accessori · Contratto di mandato di progettazione e direzione lavori presso lo stabile di N__________, danni per cattiva esecuzione del mandato e crollo di un muro di confine.

__________40 · 22.06.2016 · 125'000.– più accessori · Contratto di mandato di progettazione e direzione lavori presso lo stabile di N__________, danni per cattiva esecuzione del mandato e fabbricato fuori asse, storto

__________41 · 22.06.2016 · 33'000.– più accessori · Contratto di mandato di progettazione e direzione lavori presso lo stabile di N__________, danni per cattiva esecuzione del mandato e infiltrazione d’ac­­qua

C. Contro i rispettivi precetti esecutivi sia RI 1 sia la M__________ hanno interposto opposizione.

D. Con

ricorso dell’11 luglio 2016 RI 1 chiede che i precetti esecutivi n. __________65, __________12 e __________13 siano dichiarati

nulli, così come qualunque altro precetto spiccato nei suoi confronti dall’UE su domanda di PI 1. Postula inoltre che sia ordinato all’organo esecutivo di provvedere alla cancellazione dei precetti dal registro delle esecuzioni. Mediante lo stesso atto di ricorso la M__________ formula le medesime domande

per quanto attiene ai precetti n. __________34, (__________10, __________68, __________70, __________38, __________40 e __________41.

E. A complemento del ricorso, il 22 luglio 2016 la M__________ chiede che anche il precetto esecutivo n. __________32, notificatole dall’UE il 21 luglio 2016, sia dichiarato nullo e cancellato dal registro delle esecuzioni.

F. Con osservazioni del 3 agosto 2016 PI 1 postula che il ricorso venga integralmente respinto, come pure l’UE nelle sue del 5 agosto 2016.

Considerato

in diritto: 1. Preliminarmente occorre rilevare che, nonostante RI 1 e la M__________ abbiano presentato un solo atto di ricorso, ciascuno di essi si aggrava in realtà contro i precetti esecutivi che lo riguardano personalmente, chiedendone l’annullamento e la cancellazione dal registro delle esecuzioni. Per tale ragione i rispettivi gravami vanno decisi separatamente in due distinti giudizi. In questa sede verrà esaminato il ricorso di RI 1.

2. Malgrado si riveli manifestamente intempestivo, il ricorso al vaglio può nondimeno essere esaminato sotto il profilo della nullità (art. 22 cpv. 1 LEF), ritenuto che il ricorrente sostiene che i precetti esecutivi in questione siano manifestamente abusivi (consid. 3).

3. L’insorgente premette anzitutto che PI 1, fondatore insieme a lui della M__________, ha iniziato a fargli pressioni qualche mese prima di lasciare la società, circostanza avvenuta il 9 gennaio 2013, per obbligarlo ad attivare l’assicura­­zione di responsabilità civile della società nell’ambito di un problema che aveva avuto nella costruzione della sua abitazione a __________. Alla luce di ciò, il ricorrente ritiene che, non ottenendo quanto aveva chiesto, PI 1 abbia in seguito avviato numerose procedure esecutive nei suoi confronti, come pure contro la società, per presunti crediti riconducibili direttamente o indirettamente alle medesime cause, senza però aver mai tentato di far valere in giudizio le proprie pretese. Al riguardo, rileva che l’escutente si è limitato a chiedere il rigetto definitivo delle opposizioni interposte ai

precetti esecutivi n. __________10 e __________70 e il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte ai precetti n. __________34 e __________68, istanze che però il

giudice del rigetto ha respinto.

Per le ragioni che precedono, il ricorrente è del parere che le esecuzioni promosse da PI 1 siano tutte costitutive di abuso di diritto, ovvero che la procedura esecutiva sia stata palesemente utilizzata in modo contrario allo scopo per il quale è stata istituita. A sostegno della propria tesi, fa altresì notare che la domanda di esecuzione sfociata nel precetto n. __________68 è identica a quella che ha condotto all’emissione del precetto n. __________40, entrambe indicando lo stesso importo e la medesima causa del credito posto in esecuzione. A sua detta, tale circostanza avrebbe dovuto far sorgere dei dubbi all’UE, il quale avrebbe quindi potuto e dovuto costatare che i numerosi precetti esecutivi – relativi a importanti somme di denaro – spiccati nei suoi confronti e contro la M__________ erano fondati sostanzialmente sui medesimi presunti titoli di credito e che pertanto tale modo di agire non poteva che essere costitutivo di un manifesto abuso di diritto contrario all’art. 2 cpv. 2 CC.

3.1 La legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) permette l’inoltro di una procedura esecutiva senza che il procedente abbia a dimostrare l’esistenza della propria pretesa. Un precetto esecutivo può essere fatto spiccare contro chiunque, indipendentemente dalla reale esistenza del credito (sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; DTF 113 III 2 consid. 2b; 125 III

149 consid. 2a). Non spetta né all’ufficio d’esecu­­zione né all’autorità di vigilanza di decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione (DTF

140 III 483 consid. 2.3.1). Tuttavia, è nulla l’esecuzione *manifestamente* abusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la minima relazione con l’istituto dell’esecuzione, in specie per angariare deliberatamente l’escus­­so o per frivolezza (sentenza 5A.476/2008 precitata, consid. 4.2; DTF 115 III 21, consid. 3b; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 36 ad art. 8*a* LEF). L’ufficio d’esecuzione non può – e non deve – sostituirsi al giudice, potendo intervenire solo in casi “del tutto eccezionali”, senza facoltà d’indagare sull’origine del credito (DTF 115 III 21 s., consid. 3b e 3c) e neppure su presunti tentativi dell’escusso di porre il proprio patrimonio al riparo di pignoramenti con atti revocabili giusta gli art. 285 segg. LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_471/2013 del 17 marzo 2014, consid. 3.2.2).

Per il fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa dedotta in esecuzione e che l’escusso dispone di mezzi di diritto per difendere i propri interessi (art. 85, 85*a* e 86 LEF; azione di accertamento dell’inesistenza di un credito: DTF 125 III 149 ss.), l’abuso di diritto manifesto (art. 2 cpv. 2 CC) è praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III 5), a meno che il creditore persegua in modo evidente altri fini che non l’incasso di un credito, ad esempio quando promuova diverse esecuzioni fondate sulla stessa causale e per importi elevati senza mai chiedere il rigetto dell’opposizione né l’accertamento giudiziario del credito, porti offesa al credito o alla reputazione dell’escusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie oppure riconosca, davanti all’ufficio d’esecuzione o all’escusso stesso, che non sta procedendo nei confronti del vero debitore (sentenza del Tribunale federale 5A_595/2012 del 24 ottobre 2012; SJ 2013 I 190, consid. 4). È pure abusivo l’avvio di un’esecuzione che contraddice le aspettative che l’escusso poteva legittimamente fondare sul comportamento adottato in precedenza dall’escutente (*venire contra factum proprium*, DTF 140 III 483 consid. 2.3.2-2.3.3). La censura di abuso di diritto è pertanto ricevibile qualora sia diretta contro l’uso stesso dei mezzi offerti dal diritto esecutivo e non contro la pretesa litigiosa in sé (BlSchK 2012, 173, consid. 3.1; SJ 2013 I 190, consid. 4; sentenza della CEF 15.2015.60 del 12 ottobre 2015, consid. 2.1).

3.2 Nella fattispecie va anzitutto rilevato che il ricorrente si limita ad asserire genericamente che PI 1 ha avviato nei suoi confronti numerose procedure esecutive, senza aver mai tentato di far valere in giudizio le proprie pretese, sicché – a suo parere – le stesse sono da ritenere manifestamente abusive. A sostegno di tale tesi, invoca tuttavia le medesime argomentazioni avanzate dalla M__________ a fondamento del proprio ricorso (inc. 15.2016.68), malgrado queste ultime siano dirette contro altri precetti esecutivi. Già per tale ragione, il gravame di RI 1 sarebbe da considerare irricevibile.

Sia come sia, dagli atti non emergono elementi concreti per ritenere che le esecuzioni promosse da PI 1 contro RI 1 siano manifestamente abusive. Basti osservare al riguardo che fanno tutte riferimento a importi e titoli o cause di credito diversi tra loro (consid. B) e che i motivi addotti a fondamento delle pretese poste in esecuzione non appaiono di per sé estranei all’istituto dell’esecuzione forzata. Un manifesto abuso di diritto nemmeno può desumersi dal fatto che in una sola occasione l’escutente abbia promosso anche nei confronti di un terzo, ossia della società M__________, una precedente esecuzione avviata contro il ricorrente per lo stesso importo e fondata sulla medesima causale (cfr. esecuzioni n. __________13 e __________10). Non si può invero escludere a priori che i crediti posti in esecuzioni siano eventualmente giustificati sia verso l’insorgente sia verso il terzo, circostanza che in ogni caso non spetta né all’UE né a questa Camera di stabilire, bensì al giudice del merito (consid. 3.1). Infine, nemmeno giova all’in­sorgente che PI 1 non abbia finora fatto valere giudizialmente le proprie pretese contro di lui. In mancanza di qualsivoglia indizio concreto ch’egli persegua in modo evidente altri fini che non l’incasso di un credito, non è invero possibile dedurre soltanto da tale circostanza che PI 1 abbia agito in modo manifestamente abusivo o contraddittorio.

Alla luce delle considerazioni che precedono, nel caso presente non appaiono realizzati i requisiti eccezionali che giurisprudenza e dottrina impongono perché sia dato un chiaro abuso di diritto. Il ricorso si rivela pertanto infondato.

4. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.