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15.2016.62 • TRAC TI 15.2016.62 Generato dall'IA

Foreclosure Realization vs. Statutory Waiting Period

Numero d'incarto 15.2016.62
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant challenged the initiation of foreclosure proceedings on a real estate mortgage, arguing that the minimum six-month waiting period required under Art. 116 of the Enforcement Act (LEF) had not elapsed since the notification of the enforcement order. The court rejected the appeal, reasoning that the proceeding was for the realization of a real estate pledge, governed by Art. 157 LEF, which sets a minimum period of six months from the notification of the enforcement order before realization can be requested, a condition that was met as more than six months had passed between the October 2015 notification and the June 2016 request, and further clarifying that the suspension of time limits applicable to oppositions under Art. 154 LEF only applies to the statute of limitations, not this minimum waiting period.

Regesto Legislator

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Art. 116 LEF, Art. 157 LEF, Art. 154 LEF, Art. 98 RFF, Art. 9 cpv. 2 LPR, art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF; Foreclosure Realization vs. Statutory Waiting Period: 116 of the Enforcement Act (LEF) had not elapsed since the notification of the enforcement order. The court rejected the appeal, reasoning that the proceeding was for the realization of a real estate pledge, governed by Art. 157 LEF, which sets a minimum period of six months from the notification of the enforcement order before realization can be requested, a condition that was met as more than six months had passed between the October 2015 notification and the June 2016 request, and further clarifying that the suspension of time limits applicable to oppositions under Art. 154 LEF only applies to the statute of limitations, not this minimum waiting period.

Parole chiave

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procedura di realizzazione del pegno immobiliare termini beni immobili procedura esecutiva diritto di riprendere il possesso della cosa opposizione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 124 III 82
1, 2° periodo LEF durante l’eventua­­le procedura giudiziaria intesa al rigetto dell’opposizione vale solo per il termine (massimo) di perenzione e non per quello (minimo) di temporeggiamento (DTF 124 III 82 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the dispositive as the basis for not levying court fees in this specific type of execution.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the dispositive as the basis for not awarding indemnities (costs) in this specific type of execution.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the dispositive as the basis for not awarding indemnities (costs) in this specific type of execution.

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Testo completo

Incarto n. 15.2016.62 · Lugano 27 luglio 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 22 luglio 2016 di

RI 1 (patrocinato dall’avv. dott. PA 1, __________) contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la comunicazione 8 luglio 2016 della domanda di realizzazione del pegno immobiliare formulata il 27 giugno 2016 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla

PI 1, __________ (patrocinata dall’avv. PA 2, __________)

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ in via di

realizzazione delle cartelle ipotecarie gravanti in primo grado la proprietà per piani n. __________, pari a 221/1000

della particella n. __________ RFD di __________, emesso il

14 ottobre 2015 dall’Ufficio di ese­cuzione (UE) di Lugano, la PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 12'729'023.20 oltre agli accessori;

che con decisione 19 aprile 2016 (inc. 14.2016.55) la Camera ha stralciato dai ruoli per desistenza il reclamo presentato da RE 1 contro la sentenza del 29 febbraio 2016, con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dall’escusso al predetto precetto esecutivo;

che l’8 luglio 2016 l’UE ha comunicato all’escusso la domanda di realizzazione presentata dall’escutente il 27 giugno 2016;

che con ricorso del 22 luglio 2016, RI 1 chiede l’an­nullamento di tale domanda facendo valere che il termine minimo di 6 mesi stabilito all’art. 116 LEF non era ancora trascorso al momento del deposito della domanda di realizzazione;

che il ricorrente misconosce però che la specie di esecuzione promossa dalla banca non è quella in via di pignoramento bensì in via di realizzazione di pegno immobiliare (doc. B accluso al ricorso);

che l’art. 116 LEF, relativo alla prima specie di esecuzione, è pertanto inapplicabile;

che la questione è in realtà disciplinata dall’art. 157 LEF (cpv. 1, 1° periodo), per cui il creditore può chiedere la realizzazione di un pegno immobiliare non prima di sei mesi né più tardi di due anni dalla notificazione del precetto esecutivo;

che nel caso specifico sono trascorsi più di sei mesi tra la notifica del precetto esecutivo, avvenuta il 20 ottobre 2015 (doc. B, pag. 2), e il deposito della domanda di realizzazione formulata il 27 giugno 2016 (doc. A);

che secondo giurisprudenza e dottrina, la sospensione dei termi­ni prevista dall’art.

154 cpv. 1, 2° periodo LEF durante l’eventua­­le procedura giudiziaria intesa al rigetto dell’opposizione vale solo per il termine (massimo) di perenzione e non per quello (minimo) di temporeggiamento (DTF 124 III 82 consid. 2, 90 III 85, riconfermate nella sentenza del Tribunale federale 5A_753/2014 dell’8 gennaio 2015 consid. 2.5; Bernheim/Känzig in: Basler

Kom­mentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 24 ad art. 154 LEF; Kren Kost­kiewicz in: VZG-Kurzkommentar, 2011, n. 2 ad art. 98 RFF; Foëx

in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 21 ad art. 154 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 15 e 17 ad art. 154 LEF);

che il ricorso va pertanto respinto, senza necessità di notificarlo preventivamente alla controparte per osservazioni (art. 9 cpv. 2 LPR) né di statuire sulla domanda di conferimento dell’effetto so­spensivo formulata dal ricorrente, diventata senza oggetto;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.