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15.2016.61 • TRAC TI 15.2016.61 Generato dall'IA

Appeal Against Bankruptcy Notice Dismissed for Inadmissibility Due to Substantive Debt Dispute

Numero d'incarto 15.2016.61
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An entity appealed the decision of the Execution Office to issue a bankruptcy notice following the definitive rejection of a previous opposition to the underlying debt collection proceedings. The reviewing court dismissed the appeal as inadmissible because the appeal against a bankruptcy notice is restricted to formal violations of the law, whereas the appellant contested the substantive validity of the debt itself, an issue already decided by a competent judicial authority and therefore beyond the jurisdiction of the execution or supervisory authority.

Regesto Legislator

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Art. 9 cpv. 2 LPR, Art. 17 LEF, Art. 160 LEF, Art. 88 cpv. 1 LEF, art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; Appeal Against Bankruptcy Notice Dismissed for Inadmissibility Due to Substantive Debt Dispute: The reviewing court dismissed the appeal as inadmissible because the appeal against a bankruptcy notice is restricted to formal violations of the law, whereas the appellant contested the substantive validity of the debt itself, an issue already decided by a competent judicial authority and therefore beyond the jurisdiction of the execution or supervisory authority.

Parole chiave

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procedura di fallimento vigilanza dell'autorità competente opposizione al precetto esecutivo opposizione disdetta tardiva riconoscimento di debito astratto Ricorso contro la comminatoria di fallimento

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 118 III 6
160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the dispositive as the basis for not levying court fees.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the dispositive as the basis for not awarding indemnities.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the dispositive as the basis for not awarding indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2016.61 · Lugano 27 luglio 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 25 luglio 2016 di

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 27 giugno 2016 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

PI 1, __________

Ritenuto

in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 ottobre 2015 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, PI 1 procede contro la RI 1 per l’incasso di fr. 1'748.55 oltre agli interessi del 5% dal 1° settembre 2014.

B. L’opposizione interposta dall’escussa essendo stata rigettata in via definitiva con decisione

29 febbraio 2016 del Giudice di pace del Circolo della Magliasina (inc. 16-2016), l’UE ha emesso la comminatoria di fallimento il 27 giugno 2016.

C. Con ricorso del 25 luglio 2016, la RI 1 chiede la sospensione dell’esecuzione, facendo valere che l’escutente stia tentando di estorcerle un importo non dovuto. Stante l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art. 9 cpv. 2 LPR).

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.

6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

2. Nel caso specifico, la ricorrente non invoca alcuna violazione delle norme formali che presidiano alla notifica di una comminatoria di fallimento, ma si limita a contestare nel merito il credito posto in esecuzione. La questione è però già stata vagliata e decisa dal Giudice di pace del Circolo della Magliasina con

sentenza del 9 febbraio 2015 (n. 29/2015), debitamente passata in giudicato, la stessa ricorrente ammettendo di averla impugnata tardivamente, come accertato dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello nella sua sentenza del

26 maggio 2015 (inc. 16.2015.25). Sia come sia, si è appena ricordato che né l’UE né l’autorità di vigilanza sono competenti per esaminare la questione – di merito – dell’esistenza e dell’importo del credito posto in esecuzione. Il ricorso è pertanto inammissibile. Con l’emanazio­ne del presente giudizio la domanda di effetto sospensivo diventa senza oggetto.

3. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; –.

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.