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15.2016.60 • TRAC TI 15.2016.60 Generato dall'IA

Creditors' Appeal on Listing of Attachment Order in Real Estate Encumbrance List

Numero d'incarto 15.2016.60
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Creditors who obtained an attachment order against a debtor, which was subsequently noted in the land register, appealed the execution office's decision to exclude their claims from Section A ("Crediti garantiti da pegno immobiliare") of the encumbrance list pertaining to the forced sale of the real estate securing a mortgage, arguing they should be included there or, alternatively, in Section B ("Altri oneri"), citing jurisprudence regarding the listing of restrictions on the right to dispose stemming from an attachment. The court rejected the appeal for inclusion in Section A, reasoning that an attachment does not confer a material right or privilege over the attached assets, and thus the execution office was correct not to list it as a real encumbrance, further clarifying that restrictions from attachments must be listed in Section B according to established precedent, and ultimately found the appeal regarding Section B moot because the attachments were already listed there.

Regesto Legislator

Ufficiale

Ricorso contro l’elenco oneri in una procedura di realizzazione del pegno immobiliare. Collocazione dei creditori che hanno ottenuto il sequestro del pegno

Parole chiave

Generato dall'IA
bene sequestrato beni immobili concessione del sequestro registro fondiario sequestro di beni deposito del debito

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 116 III 115
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the final order regarding the non-levying of court fees.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the final order regarding the non-levying of court fees.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the final order regarding the non-levying of court fees.

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Testo completo

Incarto n. 15.2016.60 · Lugano 26 luglio 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 7 luglio 2016 di

RI 1 e RI 2, __________ RI 3, __________ RI 4, __________ RI 5, __________ RI 6, __________ RI 7, __________ (patrocinati dall’avv. PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro l’elenco oneri emesso il 24 giugno 2016 nell’esecuzione n. __________ in realizzazione del pegno immobiliare gravante l’unità di comproprietà per piani n. __________ della particella n. __________ RFD di __________ (inc. imm. __________) promossa dalla

PI 2, __________ nei confronti di PI 1, __________

e, quale terza proprietaria del pegno, di

__________, __________

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 febbraio 2015 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, la PI 2 ha escusso PI 1 in via di realizzazione del pegno immobiliare che grava la proprietà per piani n. __________, pari a __________ della particella n. __________ RFD di __________ per l’incasso di fr. 2'035'566.– oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2015;

che un secondo esemplare dello stesso precetto esecutivo è stato anche notificato alla terza proprietaria del fondo gravato, la __________;

che il 3 giugno 2016 l’UE ha pubblicato l’avviso d’incanto unico della predetta unità, fissato per il __________ alle ore __________;

che il 23 giugno 2016, l’avv. PA 1 ha insinuato i crediti dei suoi clienti RI 1 e RI 2, RI 3, RI 4, RI 5, RI 6 nonché RI 7 nei confronti di PI 1, tutti garantiti da sequestri annotati a registro fondiario il 10 ottobre 2011, segnalando che gli stessi erano in fase di convalida, sicché ai suoi clienti dovevano essere riconosciuti i benefici previsti dall’art. 281 LEF;

che il 24 giugno 2016 l’UE ha comunicato agli interessati l’elenco oneri;

che nella parte *“B. Altri oneri”* dell’elenco oneri, l’UE ha riportato dai fogli del registro fondiario relativi all’unità e al fondo base in questione diverse servitù, annotazioni e menzioni, tra cui le restrizioni del diritto di disporre consecutive ai sequestri decretati a favore dei clienti dell’avv. PA 1, e ha menzionato in una tabella in fondo all’elenco i numeri dei sequestri e delle esecuzioni a convalida degli stessi così come gli importi aggiornati al 24 agosto 2016;

che con scritto dello stesso 24 giugno l’UE ha respinto le insinuazioni di credito notificate dall’avv. PA 1, spiegando che non sono garantite da ipoteca legale o convenzionale;

che con ricorso del 7 luglio 2016 i creditori sequestranti sopraccitati chiedono, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’an­­nullamento della decisine appena menzionata e l’ammissione delle loro pretese nell’elenco oneri senza eccezioni nella *“Sezione A (Crediti garantiti da pegno immobiliare)”* o, in subordine, nella *“Sezione B (Altri oneri)”*;

che stante l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è stato notificato agli altri interessati per osservazioni (art. 9 cpv. 2 LPR);

che interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­­pello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta

il 27 giugno 2016, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF);

che i ricorrenti fanno valere che secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale (sentenza 5A_394-395/2014 del 21 luglio 2014, pubblicata in BlSchK 2015 pagg. 185 segg.) anche le restrizioni del

diritto di disporre consecutive a un sequestro devono essere inserite nella *“sezione B (Altri oneri)”* dell’elenco oneri;

che i ricorrenti ritengono pertanto il provvedimento impugnato in contrasto con tale giurisprudenza e postulano l’iscrizione delle loro pretese nella sezione A dell’elenco oneri, richiamando il diritto riconosciuto loro di partecipare al pignoramento giusta l’art. 281 cpv. 1 LEF, e in via subordinata nella sezione B;

che la conclusione principale va respinta non solo perché il Tribunale federale ha precisato, nella decisione invocata dai ricorrenti, che le restrizioni del

diritto di disporre annotate a registro fondiario in virtù dell’art. 960 cpv. 1 n. 1 e 3 devono, come i diritti personali annotati (art. 959 CC), essere iscritte nella *“sezione B (Altri oneri)”* dell’elenco oneri (consid. 4.2), ma anche perché il se­questro non conferisce al suo beneficiario alcun diritto reale né altro privilegio di diritto materiale sugli oggetti sequestrati (DTF

116 III 115 seg. consid. 3/a), sicché l’ufficio d’esecuzione, come giustamente rilevato nel provvedimento impugnato, è tenuto a rifiutarne la menzione nella sezione A dell’elenco oneri, siccome non implica un onere reale per il fondo (art. 36 cpv. 1 del Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi (RFF, RS 281.42);

che in particolare l’art. 281 cpv. 1 LEF conferisce al sequestrante unicamente il

diritto, di natura processuale, di partecipare in via inizialmente provvisoria a un pignoramento eseguito a favore di altri creditori dopo l’esecuzione del sequestro, ma non gli dà in sé la facoltà di partecipare a un’esecuzione in via di realizzazione del pegno né soprattutto il diritto di partecipare con i creditori pignoratizi alla distribuzione del provento della realizzazione del pegno;

che i creditori sequestranti hanno una pretesa solo su un’even­­tuale eccedenza dopo integrale soddisfacimento dei creditori pignoratizi (art. 157 cpv. 2 LEF e

113 RFF, e in materia di pignoramento art. 146 cpv. 2 in relazione con l’art.

219 cpv. 4 LEF e art. 81 RFF);

che la conclusione intesa all’inserimento dei crediti dei ricorrenti nella sezione B dell’elenco oneri risulta invece senza oggetto dal momento che ciò, in realtà, è già il caso;

che in effetti i sei sequestri ottenuti dai ricorrenti sono menzionati nella rubrica *“Annotazioni”* della *“sezione B (Altri oneri)”* dell’elenco oneri (*“dg” __________* a __________ del 10 ottobre 2011);

che con il giudizio odierno la domanda di effetto sospensivo contenuta nel ricorso diventa senza oggetto;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – (per raccomandata internazionale); –.

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.