Appeal Dismissal for Untranslated Document
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant filed an appeal for denial of justice against an execution office, which was subsequently transmitted to the execution office for a decision after the appellant was given a ten-day deadline to translate the appeal into Italian as required by law. Because the appellant failed to provide the necessary translation within the allotted time, the court determined that the appeal was inadmissible pursuant to the relevant cantonal law regarding appeal procedures in execution and bankruptcy matters, resulting in the dismissal of the appeal without costs or indemnities.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7 cpv. 5 LPR, art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF; Appeal Dismissal for Untranslated Document: Because the appellant failed to provide the necessary translation within the allotted time, the court determined that the appeal was inadmissible pursuant to the relevant cantonal law regarding appeal procedures in execution and bankruptcy matters, resulting in the dismissal of the appeal without costs or indemnities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article is cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the appellant's failure to comply with the requirement to translate the appeal into Italian.
This provision is cited in the dispositive order regarding the non-levy of judicial fees.
This provision is cited in the dispositive order regarding the non-allocation of indemnities.
This provision is cited in the dispositive order regarding the non-allocation of indemnities.
Testo completo
Incarto n. 15.2016.55 · Lugano 4 ottobre 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso per denegata giustizia presentato il 5 luglio 2016 da
RI 1
in merito all’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona
ritenuto in fatto e considerato in
diritto:
che in data 5 luglio 2016 RI 1 ha presentato direttamente a questa Camera un ricorso per denegata giustizia *(“Beschwerde wegen Rechtsverweigerung”)* contro l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Bellinzona;
che il 13 luglio 2016 il presidente della Camera ha trasmesso d’ufficio il ricorso all’UE perché, previa assegnazione di un termine al ricorrente per tradurre il ricorso in italiano, si determini sulla censura di denegata giustizia e trasmetta l’incarto alla Camera non appena possibile;
che, in applicazione degli art. 7 cpv. 2 e 5 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2), il 15 luglio 2016 l’UE ha impartito a RI 1 un termine di dieci giorni per provvedere alla traduzione del ricorso in lingua italiana, avvertendolo che in caso di scadenza infruttuosa del termine il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
che entro il termine assegnato il ricorrente non ha dato seguito alla richiesta;
che di conseguenza il ricorso è irricevibile (art. 7 cpv. 5 LPR; sentenza della CEF 15.2009.97 del 15 settembre 2009);
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a
.
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.