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15.2016.51 • TRAC TI 15.2016.51 Generato dall'IA

Income Attachment Calculation Dispute Affirming Prior Ruling

Numero d'incarto 15.2016.51
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party subject to income attachment, appealing a notification to pay the garnishable excess based on a revised calculation of the minimum subsistence level, sought to include housing costs in that calculation, but the supervisory authority dismissed the appeal as inadmissible because the appellant was merely reiterating the same issue previously decided by the court in an earlier ruling, and again failed to provide any documentation proving their actual payment of the rent, thereby affirming the finality of the prior decision on that matter.

Regesto Legislator

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Art. 3 LPR, Art. 17 LEF, art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF (RS 281.35; Income Attachment Calculation Dispute Affirming Prior Ruling: che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Parole chiave

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calcolo del reddito oggetto della lite pagamento del canone di locazione notificazione della decisione costi d'alloggio minimo vitale Minimo di esistenza. Spese di locazione

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Provision cited in the reasoning immediately preceding the dispositive regarding the non-levying of judicial fees.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Provision cited in the reasoning immediately preceding the dispositive regarding the non-levying of judicial fees.

art. 62 cpv. 2 OTLEF (RS 281.35)

Provision cited in the reasoning immediately preceding the dispositive regarding the non-assignment of indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2016.51 · Lugano 23 agosto 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 22 giugno 2016 di

RI 1 (patrocinato dall’avv. PA 1 ) contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la diffida del 15 giugno 2016 con cui l’organo esecutivo ha ordinato al ricorrente di versare puntualmente ogni mese la quota pignorabile del suo reddito nell’esecuzione n. __________ promossa nei suoi confronti da

PI 1 - (patrocinato dall’avv. PA 2 )

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 aprile 2015 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, PI 1 ha escusso RI 1 per fr. 251'446.65 oltre ad accessori;

che dando seguito alla domanda 18 settembre 2015 dell’escu­­tente di proseguire l’esecuzione, il 28 dicembre 2015 l’UE ha proceduto al pignoramento del reddito dell’escusso, senza tener conto di alcun importo a titolo di spese di locazione nella determinazione del suo minimo d’esistenza;

che con ricorso dell’11 febbraio 2016 RI 1 aveva chiesto a questa Camera di annullare il predetto provvedimento e ritornare l’incarto all’Ufficio affinché ricalcolasse il suo minimo esistenziale, includendo i costi della locazione;

che con sentenza del 7 aprile 2016 questa Camera ha respinto il gravame, siccome l’insorgente non aveva dimostrato di pagare con mezzi propri il canone di locazione, né aveva prodotto all’UE o all’autorità di vigilanza qualsivoglia giustificativo di pagamento, malgrado le reiterate richieste rivoltegli dall’organo esecutivo (sentenza CEF 15.2016.10 del 7 aprile 2016, consid. 4.2);

che venuto a sapere che RI 1 non esercitava più un’attività lucrativa dipendente, bensì indipendente, il 23 maggio 2015 l’Ufficio ha proceduto a una revisione del calcolo del minimo d’esistenza, modificando in particolare il reddito percepito dall’escusso, ma senza tener conto, neppure in tale occasione, delle spese di locazione;

che il 15 giugno 2016 l’UE ha quindi diffidato l’escusso a versare puntualmente ogni mese l’eccedenza pignorabile sulla base del nuovo calcolo;

che con ricorso del 22 giugno 2016 RI 1 si aggrava contro tale misura, chiedendo, previo conferimento dell’effetto sospensivo, di annullarla e ritornare l’incarto all’organo esecutivo affinché abbia a ricalcolare il minimo esistenziale e riformulare l’importo soggetto a pignoramento di salario, includendo le spese di locazione;

che con ordinanza del 30 giugno 2016 il presidente di questa Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo;

che con osservazioni del 6 luglio 2016 PI 1 postula la reiezione del gravame, come pure l’UE nelle sue del 12 luglio 2016;

che interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­­pello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 15 giugno 2016 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio ricevibile sotto questo profilo (art. 17 LEF);

che l’insorgente si duole del fatto che l’Ufficio non abbia tenuto conto nel computo del minimo d’esistenza dell’onere locativo di fr. 3'200.– riferito all’abitazione in cui egli abita con la sua famiglia, osservando in sostanza che, nonostante il contratto di locazione preveda quale conduttrice la società __________ con sede a __________, i beneficiari e garanti sono RI 1 ed E__________;

che, a ben vedere, il ricorrente torna a disquisire sulla medesima questione già sollevata nel suo precedente ricorso dell’11 febbraio 2016, riproponendo la stessa contestazione nell’ambito della medesima esecuzione, senza aggiungere nulla di nuovo e peraltro senza produrre, neppure questa volta, qualsivoglia documento che comprovi l’effettivo pagamento del canone di locazione da parte sua;

che, in tali condizioni, il ricorso al vaglio si rivela irricevibile, questa Camera avendo già esaminato tale questione e avendo respinto la predetta contestazione con sentenza del 7 aprile 2016, la quale riveste autorità di cosa giudicata;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– avv. ; – avv. .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.