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15.2016.50 • TRAC TI 15.2016.50 Generato dall'IA

Appeal Against Impending Bankruptcy Notice Dismissed Due to Improper Procedural Avenue

Numero d'incarto 15.2016.50
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant challenged the notice of impending bankruptcy issued by the enforcement office following an execution initiated for an outstanding debt, arguing issues related to the validity of the underlying contract and the inability of the sole administrator to collect correspondence, including the payment order. The court dismissed the appeal, reasoning that recourse to the supervisory authority against a notice of impending bankruptcy is limited to formal violations of the law, and substantive objections regarding the validity of the debt—such as a dispute over contract authorization—must be raised through opposition to the payment order, which was not done here.

Regesto Legislator

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Art. 9 cpv. 2 Legge, Art. 17 LEF, Art. 160 LEF, Art. 88 cpv. 1 LEF, art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; Appeal Against Impending Bankruptcy Notice Dismissed Due to Improper Procedural Avenue: The court dismissed the appeal, reasoning that recourse to the supervisory authority against a notice of impending bankruptcy is limited to formal violations of the law, and substantive objections regarding the validity of the debt—such as a dispute over contract authorization—must be raised through opposition to the payment order, which was not done here.

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo comminatoria di fallimento curatore del fallimento decisioni incidentali validità del contratto disdetta tardiva Comminatoria di fallimento

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 118 III 6
160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art.
DTF 128 III 104
Swiss Federal Court Ruling on Private Property Sales in Bankruptcy Proceedings
7B.228/2003
Company Validly Subjected to Bankruptcy Threat Despite Flawed Summons Service
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF

Cited in the reasoning regarding the decision not to levy judicial fees (which informs the final order on costs).

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning regarding the decision not to assign compensation (which informs the final order on costs).

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning regarding the decision not to assign compensation (which informs the final order on costs).

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Testo completo

Incarto n. 15.2016.50 · Lugano 28 giugno 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso del 23 giugno 2016 di

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 2 giugno 2016 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla

PI 1,

ritenuto

in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ promossa l’8 ottobre 2015 dalla PI 1 contro la RI 1 per l’incasso di fr. 486.– oltre agli interessi del 5% dal 1° aprile 2015, il 2 giugno 2016 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Mendrisio, appurato che l’escussa non aveva interposto opposizione, le ha notificato la comminatoria di fallimento.

B. Con ricorso 23 giugno 2016, la RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di fallimento. Stante l’esito del giudizio odierno, non sono state richieste

osservazioni all’UE né alle parti procedenti (art. 9 cpv. 2 Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e

fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]).

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.

6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

2. Nel

caso specifico, la RI 1 contesta le pretese della procedente, facendo valere *“in merito al mancato ritiro della corrispondenza”* che la sua amministratrice unica __________ era impossibilitata a

ritirare le raccomandate inviate dal 6 marzo al 10 giugno 2016 in seguito a un’inabilità al lavoro consecutiva a un infortunio. Se con tale affermazione sibillina essa intende sostenere di non avere ritirato il precetto esecutivo, ciò risulta già da questo stesso atto, in cui il notificatore ha attestato di avere consegnato il precetto esecutivo il 9 marzo 2016 a tale __________, verosimilmente un’impiegata della ricorrente. Sta di fatto, in ogni caso, che la ricorrente non critica la validità della notifica del precetto esecutivo, atto che è comunque in fin dei conti giunto al­l’amministratrice unica, dal momento ch’essa l’ha allegato al ricorso. Nessun dubbio sussiste quindi

in merito alla validità del­l’esecuzione (v. DTF 128 III 104 consid. 2, 120 III 116 consid. 3/b, 110 III 11, consid.

2; sentenza del Tribunale federale 7B.228/2003 del 30 ottobre 2003, consid. 4.2).

3. La ricorrente censura d’altronde la validità del contratto sul quale la procedente fonda l’esecuzione, affermando che il documento non è stato firmato dall’amministratrice unica bensì da un dipendente non autorizzato a sottoscriverlo. Come visto (sopra consid. 1), la via del ricorso è però preclusa per questioni di merito. La ricorrente avrebbe dovuto sollevare tale censura interponendo opposizione al precetto esecutivo. In questa sede essa è invece irricevibile.

4. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.