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15.2016.49 • TRAC TI 15.2016.49 Generato dall'IA

Appeal of Seizure Postponement and Suspension Denied

Numero d'incarto 15.2016.49
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party appealed a supervisory authority's decision regarding twenty-five notices of seizure issued by the enforcement office, arguing that the seizure date, originally set for August 10th and later postponed to August 31st, conflicted with a mandatory criminal trial scheduled for early August and sought suspension of all enforcement proceedings until the criminal case concluded or for a set period. The court reasoned that the appeal concerning the postponement of the seizure was moot because the enforcement office had already rescheduled the seizure to August 31st, after the trial, addressing the initial concern; furthermore, the court rejected the broader requests for complete suspension or extended delays as being either new arguments not previously submitted to the enforcement office or unsupported by legally sufficient grounds for suspending enforcement once a continuation request has been made, thereby dismissing the appeal.

Regesto Legislator

Ufficiale

Ricorso contro avvisi di pignoramento. Posticipazione dell’esecuzione del pignoramento. Sospensione delle esecuzioni. Inammissibilità di una richiesta nuova in sede di ricorso

Parole chiave

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rinvio del dibattimento termine di sospensione decisione d'esecuzione ordine del pignoramento arresto allegazione motivata

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 LEF

Cited in the reasoning section (Considerando 1) which establishes the admissibility of the appeal, though the appeal was ultimately rejected on the merits.

art. 89 LEF

Cited in the reasoning section (Considerando 3) to explain the duty of the execution office to proceed with the seizure once the continuation request is received.

art. 12 cpv. 1 LEF

Cited in the reasoning section (Considerando 3) regarding the possibility for the debtor to extinguish the executions by paying the enforced amounts.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the dispositive order 2 regarding the non-levy of court fees because the decision was made in summary proceedings.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the dispositive order 2 regarding the non-allocation of legal costs because the decision was made in summary proceedings.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the dispositive order 2 regarding the non-allocation of legal costs because the decision was made in summary proceedings.

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Testo completo

Incarto n. 15.2016.49 · Lugano 30 giugno 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere: · Cortese

statuendo sul ricorso 20 giugno 2016 di

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro i venticinque avvisi di pignoramento emessi il 1° giugno 2016 nelle esecuzioni promosse nei confronti della ricorrente da

PI 1, (es. n. ) (rappr. da RA 1, ) PI 2, (es. n. , , , , , , , , , , , , , ) (rappr. dall’RA 2, ) PI 3,

(es. n. , , ) avv. PI 4, PI 5 e PI 6, (es. n. ) (patrocinati dallo PA 1, ) PI 7, (es. n. ) PI 8, (es. n. ) PI 9, (es. n. ) PI 10, (es. n. ) (patrocinata dall’avv. PA 2 ) PI 11, (es. n. ) (rappr. dall’RA 3, ) PI 12, (es. n. )

ritenuto

in fatto: A. Nelle venticinque esecuzioni appena menzionate, il 1° giugno 2016 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha emesso nei confronti dell’avv. RI 1 gli avvisi di pignoramento per il 10 agosto 2016.

B. Con scritto del 10 giugno 2016, invocando il processo penale in cui è stata citata quale imputata fissato dall’8 al 12 agosto 2016, l’avv. RI 1 ha chiesto all’UE di spostare il predetto pignoramento *“a una data in settembre 2016”*, così da consentirle di ottenere lo sblocco dei suoi beni e conti e di sistemare tutte le sue pendenze. Il 15 giugno 2016, l’UE ha consentito a posticipare il pignoramento al 31 agosto 2016.

C. Con ricorso del 20 giugno 2016, l’avv. RI 1 postula, previa concessione dell’effetto sospensivo, la sospensione delle esecuzioni a suo carico fino alla definizione

del procedimento penale avviato nei suoi confronti, *“ovvero fino all’esito dei ricorsi avanti il TF”*. In via subordinata, la ricorrente chiede la sospensione per un

periodo “*di grazia”* di 90 giorni, e in via ancora più subordinata l’accoglimento della sua istanza di spostamento del pignoramento *“a fine mese di settembre/inizio ottobre 2016”*.

D. Stante l’esito del giudizio odierno, non sono state richieste osservazioni all’UE né alle parti procedenti (art. 9 cpv. 2 Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]).

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica degli atti impugnati

emessi il 1° giugno 2016 dall’UE di Lugano e pervenuti il 9 giugno, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. La ricorrente si duole che l’UE non ha dato seguito alla sua richiesta di spostare l’esecuzione del pignoramento, prevista per il 10 agosto 2016, a motivo della tenuta concomitante del processo penale nei suoi confronti fissato per la settimana dall’8 al 12 agosto 2016. In realtà, già il 15 giugno 2016 l’UE ha consentito a posticipare il pignoramento al 31 agosto, ma l’avv. RI 1, fedele al suo vezzo di ritirare sempre le raccomandate provenienti da autorità l’ultimo giorno di giacenza postale, verosimilmente non lo sapeva quando, il 20 giugno 2016, ha inoltrato il ricorso in esame. Fatto sta che l’UE ha risposto alla sua richiesta e ha tenuto conto del suo obbligo di comparire davanti ai giudici penali posticipando il pignoramento a una data successiva all’ultimo giorno del dibattimento penale. In questo senso il ricorso è privo d’oggetto.

3. Come visto, la ricorrente chiede alla Camera di sospendere le esecuzioni a suo carico fino alla definizione del procedimento penale avviato nei suoi confronti, *“ovvero fino all’esito dei ricorsi avanti il TF”*, subordinatamente durante un periodo “*di grazia”* di 90 giorni o almeno fino *“a fine mese di settembre/inizio ottobre 2016”*. Oltre che non motivate, queste richieste sono nuove, giac­ché nel suo scritto

del 10 giugno 2016 ella aveva chiesto all’UE di spostare il pignoramento *“a una data in settembre 2016”*. Ora, in sede di ricorso l’autorità di vigilanza non è competente per

statuire su richieste che non sono già state preventivamente sottoposte e (almeno in parte) respinte dall’ufficio d’esecuzione. Per quanto concerne la

decisione dell’UE di spostare il pignoramento al 31 agosto 2016 (e non *“a una data in settembre 2016”*), l’avv. RI 1 si limita ad allegare nella sua richiesta del 10 giugno 2016 di voler sistemare tutte le sue pendenze dopo avere

ottenuto lo sblocco dei suoi beni e conti e in sede di ricorso adduce soltanto il fatto che *“da 7 anni ho la vita bloccata oltre alla professione e i conti tutti”*. Ciò, tuttavia, non costituisce un motivo di sospensione delle esecuzioni, come già ricordatole a

reiterate riprese (sentenze del­la CEF 15.2015.94 del 26 aprile 2016 pag. 3, 15.2016.9 di stessa data,

consid. 3, e 15.2016.34 del 24 giugno 2016, pag. 2 in fondo). Ricevuta la domanda di continuazione dell’esecuzione, l’uffi­­cio d’esecuzione

è tenuto per legge a procedere senza indugio al pignoramento (art. 89 LEF). La valutazione delle possibilità di pignorare e di realizzare i beni dell’e­scussa avverrà proprio in sede di esecuzione del pignoramento, fermo restando che le è consentito in ogni tempo di estinguere le esecuzioni pagando gli importi posti in esecuzione (art. 12 cpv. 1 LEF).

4. Il giudizio odierno rende senza oggetto la domanda di concessione dell’effetto sospensivo al ricorso.

5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. In quanto ammissibile il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – ; – ; – ; – ; – ; – ; – ; – ; – ; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.