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15.2016.39 • TRAC TI 15.2016.39 Generato dall'IA

Enforcement of Debtor's Inheritance Interest by Public Auction

Numero d'incarto 15.2016.39
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An enforcement office requested the supervisory authority to determine the method for realizing a debtor's interest in an estate, following multiple seizures of the debtor's rights within the inheritance, which consisted of immovable property. The court granted the request, ordering the realization via public auction, reasoning that although the enforcement office initially miscalculated the debtor's share as one-seventh instead of one-fifth due to overlooking surviving heirs, the resulting estimated value of approximately CHF 2,330 was sufficiently determined to justify auction proceedings under the relevant regulation, as the alternative of dissolving the community would be inadequate given the low value of the share relative to the time and costs involved.

Regesto Legislator

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Art. 132 LEF, Art. 9 cpv. 1 RDC, Art. 10 cpv. 1 RDC, Art. 132 cpv. 1 LEF, Art. 10 cpv. 2 RDC, Art. 10 cpv. 3 RDC; Enforcement of Debtor's Inheritance Interest by Public Auction: The court granted the request, ordering the realization via public auction, reasoning that although the enforcement office initially miscalculated the debtor's share as one-seventh instead of one-fifth due to overlooking surviving heirs, the resulting estimated value of approximately CHF 2,330 was sufficiently determined to justify auction proceedings under the relevant regulation, as the alternative of dissolving the community would be inadequate given the low value of the share relative to the time and costs involved.

Parole chiave

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incanto diritti degli eredi proprietà pubblica autorizzazione all’esecuzione poteri pubblici fondo Determinazione del modo di realizzazione di diritti in una comunione ereditaria

Disposizioni normative citate

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Art. 132 LEF
48*b* LOG) nella procedura avviata su istanza 3 maggio 2016 dell’Ufficio di esecuzione di Locarno, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante a
Art. 9 cpv. 1 RDC
Cited in the reasoning to describe the correct procedure followed by the execution office regarding the conciliation hearing.
Art. 10 cpv. 1 RDC
1 RDC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC).
Art. 132 cpv. 1 LEF
The provision is cited in the reasoning to establish the authority's role in determining the manner of realization of hereditary rights, which leads to the granting of the request in order 1.
Art. 10 cpv. 2 RDC
Cited as an alternative mode of realization (dissolution of the community) which was rejected in favor of auctioning the rights, justifying the order to proceed with public auctions.
Art. 10 cpv. 3 RDC
Cited as the criterion (sufficient approximation of value) justifying the ordering of realization by public auction.
art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF
Cited in the reasoning as the basis for the decision not to levy a judicial fee (justification for order 2).
art. 62 cpv. 2 OTLEF
Cited in the reasoning as the basis for the decision not to award compensation (justification for order 2).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 132 cpv. 1 LEF

The provision is cited in the reasoning to establish the authority's role in determining the manner of realization of hereditary rights, which leads to the granting of the request in order 1.

art. 10 cpv. 2 RDC

Cited as an alternative mode of realization (dissolution of the community) which was rejected in favor of auctioning the rights, justifying the order to proceed with public auctions.

art. 10 cpv. 3 RDC

Cited as the criterion (sufficient approximation of value) justifying the ordering of realization by public auction.

art. 9 cpv. 1 RDC

Cited in the reasoning to describe the correct procedure followed by the execution office regarding the conciliation hearing.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning as the basis for the decision not to levy a judicial fee (justification for order 2).

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning as the basis for the decision not to award compensation (justification for order 2).

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning as the basis for the decision not to levy a judicial fee (justification for order 2).

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning as the basis for the decision not to award compensation (justification for order 2).

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Testo completo

Incarto n. 15.2016.39 · Lugano 13 maggio 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella procedura avviata su istanza 3 maggio 2016 dell’Ufficio di esecuzione di Locarno, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante a

PI 1

nella comunione ereditaria fu PI 2, composta oltre all’escusso PI 1 di

PI 3,

PI 4,

PI 5,

PI 6,

PI 7,

PI 8,

PI 9,

nelle varie esecuzioni (gruppi da n. 1 a 5) promosse contro l’escusso da:

,

,

(rappresentata da , )

,

,

(rappresentati , )

,

ritenuto

in fatto: A. Nelle varie esecuzioni promosse contro PI 1 il 7 ottobre 2013, il 30 ottobre 2013, il 15 gennaio 2014, il 18 giugno 2014 e il 26 gennaio 2016 l’Ufficio esecuzione (UE) di Locarno ha pignorato i “*diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria”* composta oltre che di lui di PI 3, PI 4, PI 5, PI 6, PI 7, PI 8 e PI 9. In sede di pignoramento l’Ufficio ha indicato il valore di stima dell’interessenza spettante all’escusso nella comunione in fr. 1.–.

B. Avendo alcuni creditori presentato le domande di vendita, l’UE ha convocato tutti gli interessati a un’udienza tenutasi il 22 gennaio 2015 a norma dell’art. 9 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41), in occasione della quale nessuna conciliazione è potuta essere raggiunta in assenza di tutti i creditori e di parte dei membri della comunione ereditaria. In sede di conciliazione l’ufficio ha determinato la quota di spettanza del debitore nella comunione ereditaria in un ottavo. Esso ha rilevato che l’unico bene appartenente alla stessa è la particella n. __________ RFD di __________ del valore di fr. 9'438.– e che il valore della quota dell’escusso corrisponde dunque a fr. 1'179.75.

C. Il

2 febbraio 2015 PI 8 e PI 7 hanno comunicato all’UE la loro disponibilità a ritirare gli attivi della comunione ereditaria per fr. 5'000.–. Tale offerta è stata sottoposta a tutti gli interessati il 5 agosto 2015. Non risulta avere ricevuto alcuna adesione.

D. In precedenza, il 3 febbraio 2015, l’UE aveva assegnato agli interessati un termine di dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria dell’e­scusso. Nel termine impartito nessuna proposta gli è pervenuta. Il 12 novembre 2015 l’UE ha informato tutti i creditori che il valore complessivo della quota di un settimo spettante al debitore nella comunione ereditaria è di fr. 1'664.40.

E. Il

3 maggio 2016 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1, preavvisando la loro vendita ai pubblici incanti e precisando che alla quota pignorata l’UE attribuisce un valore di fr. 1'664.40, come stabilito nella comunicazione a tutti i creditori del 12 novembre 2015.

Considerato

in

diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’uffi­­cio d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.

10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC la vendita all’a­sta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

2. Nel caso di specie in occasione dei pignoramenti l’Ufficio ha sempre simbolicamente indicato il valore di stima dell’interes­­senza spettante all’escusso nella comunione ereditaria in fr. 1.–. È solo in sede di conciliazione che l’UE ha stimato la quota ereditaria di PI 1 in fr. 1'179.75 in considerazione della sua partecipazione di un ottavo nella comunione ereditaria e del valore complessivo della stessa, che risulta proprietaria della sola particella n. __________ RFD di __________, di fr. 9'438.–. In

una comunicazione fatta ai vari creditori, il 12 novembre 2015 l’Ufficio ha precisato che alla comunione ereditaria

appartengono anche la particella n. __________ RFD di __________ e la quota di comproprietà A di un quarto della particella n. __________ RFD di __________, e ha stabilito che il valore della quota ereditaria del debitore ammonta a un settimo del valore complessivo della comunione ereditaria, pari a fr. 11'651.–, ossia fr. 1'664.–. In occasione della presentazione dell’istanza l’Ufficio ha poi ribadito quanto scritto ai creditori il 12 novembre 2015.

Nel determinare la quota parte dell’escusso nella comunione ereditaria, l’Ufficio ha però omesso di considerare che PI 3, PI 4 e PI 5 sono i figli e il marito – e quindi gli eredi – di __________, deceduta il 17 dicembre 2012, che era figlia di PI 2, mentre PI 6 e PI 9 sono i figli – e quindi gli eredi – di __________, deceduto il 19 settembre 2001, che era a sua volta figlio di PI 2, (v. certificato ereditario emesso il 3 ago­sto 2007 dal Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città e la banca dati dei movimenti della popolazione [“Movpop”]). Ne consegue che essendo i figli di PI

2 solo cinque e non sette, l’escusso, nella sua qualità di figlio della defunta, partecipa nella misura di un quinto (e non di un settimo) alla comunione ereditaria. Premesso, tuttavia, che il valore globale della comunione ascende a fr. 11'651.–, il valore della sua quota è comun­que di soli fr. 2'330.– ed è sufficientemente determinato nel senso dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché si possa ordinarne la realizzazione a mezzo di pubblici incanti. Infatti, la soluzione alternativa dello scioglimento della comunione ereditaria e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC) appare in concreto inadeguata, ove si confrontino il valore contenuto della quota con i tempi e i costi di una simile procedura. L’istanza va quindi accolta.

3. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF per analogia).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è accolta.

Di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza di 1/5 spettante a PI 1 nella divisione della comunione ereditaria fu PI 2 composta di PI 1 PI 3, PI 4, PI 5, PI 6, PI 7, PI 8 e PI 9.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione all’Ufficio di esecuzione, Locarno e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.