Legislator Giurisprudenza & Legislazione
15.2016.30 • TRAC TI 15.2016.30 Generato dall'IA

Enforcement Office's Request for Realization Method of Debtor's Estate Share Remanded Due to Inadequate Determination of Share and Value

Numero d'incarto 15.2016.30
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An enforcement office requested the supervisory authority to determine the realization method for a debtor's rights in an estate pending administration, which was seized in multiple enforcement proceedings and valued the entire estate at approximately 305,464 currency units, estimating the debtor's one-fifth share at 60,000 currency units, but failed to specify the basis for the share calculation or the estate's origin. The court rejected the request and remanded the case because the enforcement office did not adequately ascertain the debtor's precise share, which, depending on the deceased, could be one-eighth instead of one-fifth, and failed to correctly establish the estimated value as required for determining the realization method, ordering the office to properly determine the share and value before allowing interested parties to propose a realization procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 132 LEF, Art. 9 cpv. 1 RDC, Art. 10 cpv. 1 RDC, Art. 132 cpv. 1 LEF, Art. 10 cpv. 2 RDC, Art. 10 cpv. 3 RDC; Enforcement Office's Request for Realization Method of Debtor's Estate Share Remanded Due to Inadequate Determination of Share and Value: The court rejected the request and remanded the case because the enforcement office did not adequately ascertain the debtor's precise share, which, depending on the deceased, could be one-eighth instead of one-fifth, and failed to correctly establish the estimated value as required for determining the realization method, ordering the office to properly determine the share and value before allowing interested parties to propose a realization procedure.

Parole chiave

Generato dall'IA
determinazione del valore litigioso successione del defunto procedura esecutiva domanda di realizzazione calcolo degli interessi moneta Realizzazione di una quota in una comunione indivisa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132 LEF
48*b* LOG) nella procedura avviata con istanza 19 aprile 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante a
Art. 9 cpv. 1 RDC
Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’uffi­­cio d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art.
Art. 10 cpv. 1 RDC
This procedural rule governs giving interested parties the opportunity to submit proposals on the manner of realization, which the lower court failed to do correctly, necessitating the case's return.
Art. 132 cpv. 1 LEF
This provision defines the supervisory authority's duty to determine the manner of realizing the debtor's rights in a joint estate, which was the subject of the original application being rejected.
Art. 10 cpv. 2 RDC
art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art.
Art. 10 cpv. 3 RDC
2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC la vendita all’a­sta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore
Art. 462 cpv. 1 cifra
Infatti, in questa ipotesi la quota parte di PI 1 nell’eredità indivisa sarebbe di un ottavo anziché di un quinto, la quota parte di PI 4, quale coniuge del defunto, essendo di un mezzo (art. 462 cpv. 1 cifra 1 CC), mentre la rimanente metà dovrebbe essere divisa tra i quattro figli.
Art. 5 cpv. 3 RDC
Non essendoci certezza che il valore di stima sia stato correttamente accertato dall’ufficio come invece richiede l’art. 5 cpv. 3 RDC, ne consegue che l’istanza va respinta e l’incarto retrocesso all’UE per i relativi accertamenti.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 132 cpv. 1 LEF

This provision defines the supervisory authority's duty to determine the manner of realizing the debtor's rights in a joint estate, which was the subject of the original application being rejected.

art. 10 cpv. 1 RDC

This procedural rule governs giving interested parties the opportunity to submit proposals on the manner of realization, which the lower court failed to do correctly, necessitating the case's return.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF per analogia

Cited as the legal basis for not levying a judicial fee (costs).

art. 62 cpv. 2 OTLEF per analogia

Cited as the legal basis for not awarding compensation (costs).

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 15.2016.30 · Lugano 29 aprile 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella procedura avviata con istanza 19 aprile 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante a

PI

nell’eredità giacente, composta oltre che dall’escusso PI 1 di

PI 3 PI 4 PI 5 PI 6

nelle varie esecuzioni promosse contro l’escusso da:

PI 7,

PI 8,

PI 9,

(rappr. dall’RA 1, )

ritenuto

in fatto: A. Nelle varie esecuzioni promosse nei confronti di PI 1, il 1° ottobre 2015 l’Ufficio esecuzione (UE) di Mendrisio ha pignorato i “*diritti spettanti al debitore nella comunione ereditaria”* composta oltre che da lui di PI 3, PI 4, PI 5 e PI 6. In sede di pignoramento l’Ufficio ha indicato quale unico bene appartenente alla comunione ereditaria la particella n. __________ RFD di __________ e ha quantificato il valore di stima dell’intera comunione in fr. 305'464.–.

B. Avendo i creditori presentato le domande di vendita, l’UE ha convocato tutti gli interessati a un’udienza tenutasi il 29 dicembre 2015 a norma dell’art. 9 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41), alla quale nessuno si è presentato, sicché non si è potuto raggiungere alcuna conciliazione. Il 12 gennaio 2016, l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di 10 giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria dell’escusso. Nel termine impartito nessuna proposta è pervenuta all’Ufficio.

C. Il

19 aprile 2016 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti ad PI 1, precisando di attribuire all’interessenza del debitore, di un quinto, un valore di fr. 60'000.– tenuto conto della stima di fr. 300'000.– del possibile ricavo dell’immobile.

Considerato

in

diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’uffi­­cio d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC la vendita all’a­sta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore

della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione

del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

2. Nel caso di specie, in occasione del pignoramento l’Ufficio ha attribuito all’intera comunione ereditaria un valore di fr. 305'464.–. Esso, tuttavia, ha omesso sia nel verbale di pignoramento sia in sede di conciliazione d’indicare la quota spettante all’escusso nella comunione e il suo valore. È solo con l’istanza in esame che l’ufficio ha apoditticamente determinato in un quinto la quota spettante ad PI 1. Esso non ha però menzionato i motivi che lo hanno portato a tale conclusione. Dagli atti non emerge se la comunione ereditaria è sorta a seguito del decesso del padre dell’escusso, di un altro parente oppure ancora di un terzo che avrebbe indicato gli attuali membri della comunione ereditaria quali suoi eredi testamentari. Vista la composizione della comunione ereditaria

– la madre, tre fratelli e una sorella – la prima ipotesi parrebbe la più plausibile. Se così fosse l’accer­tamento dell’ufficio è errato. Infatti, in questa ipotesi la quota parte di PI 1 nell’eredità indivisa sarebbe di un ottavo anziché di un quinto, la quota parte di PI 4, quale coniuge del defunto, essendo di un mezzo (art. 462 cpv. 1 cifra 1 CC), mentre la rimanente metà dovrebbe essere divisa tra i quattro figli. Ma come detto non è dato di sapere, neppure dall’estrat­to del registro fondiario relativo alla nota particella, chi sia la persona il cui decesso ha dato origine alla comunione ereditaria composta di PI 1, PI 3, PI 4, PI 5 e PI 6. Non essendoci certezza che il valore di stima sia stato correttamente accertato dall’ufficio come invece richiede l’art. 5 cpv. 3 RDC, ne consegue che l’istanza va respinta e l’incarto retrocesso all’UE per i relativi accertamenti.

3. Al riguardo l’ufficio procederà ad accertare la quota parte di PI 1 nella comunione ereditaria e a stabilirne nuovamente il valore di stima reale. Fatto ciò, l’UE comunicherà la quota di spettanza dell’escusso e il valore di stima agli interessati, impartendo loro un nuovo termine per presentare eventuali osservazioni o proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC).

4. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF per analogia).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è respinta.

2. Gli atti sono retrocessi all’IS 1 affinché abbia a determinarsi come al considerando 3 che precede.

3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

4. Intimazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio, e per il suo tramite a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.