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15.2016.28 • TRAC TI 15.2016.28 Generato dall'IA

Enforcement Order Validity Based on Branch Office Listing

Numero d'incarto 15.2016.28
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A debtor filed an appeal challenging payment orders issued by the enforcement office, arguing they were invalid because a branch office, lacking separate legal personality, was listed as the creditor/executing party. The court reasoned that although a branch lacks legal personality, the actual creditor was clearly identified as the legally existing parent company, and the inclusion of the branch's address served as a permissible correspondence address for foreign creditors as required by law, therefore the enforcement orders were valid and the appeal was dismissed.

Regesto Legislator

Ufficiale

Ricorso contro l’emissione di un precetto esecutivo sul quale è indicato l’indi-rizzo della sede svizzera della succursale della società escutente straniera

Parole chiave

Generato dall'IA
autorizzazione all’esecuzione validità dell'esecuzione ordine di pagamento diritto estero domicilio società estera

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 120 III 13
12 CPC, la qualità di parte appartiene quindi alla società e non alla succursale (DTF 120 III 13 consid.
DTF 68 III 52
1 LEF; DTF 68 III 52), il quale può ovviamente essere quello della succursale svizzera.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 LEF

Cited as part of the general admissibility check, though the final decision rejects the appeal on the merits.

art. 67 cpv. 1 n. 1 LEF

Cited in the reasoning (considerand 4.2) supporting the rejection of the appeal regarding the required indication of the domicile/branch for foreign creditors.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited as the legal basis for not levying judicial fees in the final order.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited as the legal basis for not awarding costs/indemnities in the final order.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited as the legal basis for not awarding costs/indemnities in the final order.

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Testo completo

Incarto n. 15.2016.28 · Lugano 1° giugno 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 16 marzo 2016 di

RI 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________) contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro l’emissione dei precetti esecutivi avvenuta il 14 marzo 2016 nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________ promosse nei confronti della ricorrente da

__________, __________ (Francia) (patrocinata dall’avv. PA 2, __________)

ritenuto

in fatto: A. Sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________, __________ e __________ emessi il 14 marzo 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, la __________ (in seguito: PI 1) procede contro la RI 1 per l’incasso di fr. 12'900.– oltre agli interessi del 5% dal 23 novembre 2015, di fr. 13'728.50 oltre agli interessi del 5% dal 9 maggio 2012 e di fr. 4'221.09 oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2013. I precetti esecutivi sono stati notificati all’escussa il 14 marzo 2016.

B. Con ricorso del 16 marzo 2016, la RI 1 chiede di annullare e cancellare i precetti esecutivi.

C. Con osservazioni 23 marzo 2016 rispettivamente 13 aprile 2016 la creditrice e l’UE si sono opposti al ricorso.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta

il 16 marzo 2016, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. La ricorrente si duole che quale parte escutente è stata indicata la succursale di Losanna della PI 1. Considerato che le succursali non hanno personalità giuridica propria, né un patrimonio proprio e nemmeno una sede nel senso giuridico del termine, la stessa non può fungere da creditore. Essendo l’escutente priva di personalità giuridica la ricorrente chiede l’annullamento dei precetti esecutivi.

3. Nelle sue osservazioni la creditrice chiede la reiezione del ricorso facendo valere che la procedente è la PI 1, società francese dotata di personalità giuridica, che come risulta dalle domande di esecuzione agisce per il tramite della sua succursale svizzera di Losanna, in virtù dell’art. 12 del Codice di procedura civile svizzero (CPC).

4. Contrariamente alla filiale di una società, la succursale non dispone di una personalità giuridica propria ma solo di un’indipen­denza economica (sentenza della CEF 15.2000.191 dell’8 gennaio 2001 consid. 6; Meier-Hayoz/Forstmoser, Droit suisse des sociétés, 2015, n. 7, 10 e 12 ad § 24). Anche nei casi in cui un’a­­zine è promossa al foro della sede della succursale giusta l’art. 12 CPC, la qualità di parte appartiene quindi alla società e non alla succursale (DTF 120 III 13 consid. 1/a; Meier-Hayoz/Forst­moser, op. cit., n. 21-22 ad § 24; Haldy in: CPC commenté, 2011, n. 6 ad art. 12 CPC). Un’esecuzione richiesta da un’entità sprovvista dalla capacità di essere parte, perché non ha personalità giuridica, è in linea di massima nulla, ma se quale escutente è stata designata una succursale la designazione manifestamente errata dev’essere rettificata d’ufficio purché non abbia oggettivamente indotto l’escusso nell’errore (DTF 120 III 13 consid. 1/b; sentenza della CEF 15.2013.109 del 3 dicembre 2013).

4.1 Nella fattispecie sui precetti esecutivi è indicata quale parte creditrice la *“PI 1– France”*, l’indicazione *“__________Lausanne”* riferendosi invece solo all’indirizzo di corrispondenza postale (della succursale) e non alla ragione sociale. Pertanto non vi è alcun dubbio che creditrice ed escutente sia la PI 1,con sede principale a __________ (Francia). La validità delle esecuzioni è dunque fuor d’ogni dubbio né s’impone una rettifica del nome dell’escu­­tente sugli atti esecutivi.

4.2 D’altronde, la menzione del domicilio dell’escutente sul precetto esecutivo non è considerata come un elemento essenziale e quindi un errore non determina la nullità dell’atto, a meno che sia di natura a trarre effettivamente l’escusso in errore (sentenza della CEF 15.2015.70 del 6 novembre 2015 consid. 3 e 3.1). Nel caso specifico, però, l’indirizzo della succursale svizzera non è per nulla ingannevole, anzi per gli escutenti il cui domicilio o la cui sede è all’estero occorre proprio indicare il domicilio eletto in Svizzera (art. 67 cpv. 1 n. 1 LEF; DTF 68 III 52), il quale può ovviamente essere quello della succursale svizzera. Il ricorso va dunque respinto.

5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.