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15.2016.24 • TRAC TI 15.2016.24 Generato dall'IA

Creditor's Appeal Against Certificate of Non-Assets Dismissed for Inadmissibility Due to Unauthorized Representation and Formal Deficiencies

Numero d'incarto 15.2016.24
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A creditor filed an appeal against an enforcement office's certificate of non-assets following an unsuccessful seizure, contesting the non-seizure of the debtor's vehicle and claiming other valuables should have been seized, while also challenging the calculation of execution costs. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible primarily because it was signed only by an unauthorized representative who was not a lawyer or authorized trustee, which violates cantonal procedural law regarding representation in supervisory appeals, and secondarily due to several formal deficiencies in the appeal submission, such as failing to include the contested decision, state specific claims, or adequately substantiate the alleged errors in asset appraisal and cost allocation.

Regesto Legislator

Ufficiale

Attestato di carenza di beni. Ricorso firmato da una persona non abilitata a rappresentare il ricorrente. Irricevibilità senza sanatoria in ragione di un precedente avvertimento

Parole chiave

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rappresentanza senza poteri beni sequestrati attestato di carenza beni opposizione al precetto esecutivo prova insufficiente dell'aggravamento clinico sequestro del veicolo

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 138 III 398
3 e 27 LEF; DTF 138 III 398 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the reasoning that leads to the order not to levy court fees or award indemnities.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning that leads to the order not to levy court fees or award indemnities.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning that leads to the order not to levy court fees or award indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2016.24 · Lugano 15 aprile 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere: · Cortese

statuendo sul ricorso 31 marzo 2016 di

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno, o meglio contro il verbale di pignoramento e attestato di carenza di beni emesso il 17 marzo 2016 nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di

PI 1,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 gennaio 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno, RI 1 procede contro PI

1 per l’incasso di fr. 683.35 oltre agli accessori;

che il 17 marzo 2016 l’UE ha accertato che il pignoramento era stato infruttuoso e ha emesso un attestato di carenza di beni;

che con ricorso del 31 marzo 2016, a nome di RI 1 PI 2 contesta l’attestato di carenza di beni, facendo valere che l’autovettura dell’escusso non sarebbe

impignorabile come invece statuito dall’UE, che vanno pignorati i televisori *“pagati (forse) diverse migliaia di franchi,

così come tutti gli atri apparecchi di valore (Notebook e computer Desktop, Tablet, Impianti alta Fedeltà …”* e che le spese di trasferta devono essere suddivise a carico dei diversi creditori procedenti, le spese postali ridotte a fr. 1.– (posta A) e l’indennità per le informazioni aumentata di fr. 40.– per ogni mezz’ora supplementare;

che il ricorso è firmato dal solo PI 2;

che già in una procedura precedente, in cui egli aveva ricorso contro il mancato pignoramento del veicolo dell’escusso in un’e­secuzione promossa da RI 1, la Camera aveva lasciato aperta la questione della legittimazione al patrocinio di PI 2 (sentenza 15.2012.58 del 22 maggio 2012 consid. 3);

che nell’ordinanza emessa il 23 maggio 2014 in una successiva procedura in cui PI 2 ancora pretendeva di rappresentare un creditore (inc. 15.2014.57), gli si è ricordato che giusta l’art. 15 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2), la rappresentanza legale nell’ambito di una procedura di ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF davanti all’autorità di vigilanza ticinese è riconosciuta a chi detiene una rappresentanza legale, agli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e ai loro praticanti, nonché ai fiduciari (persone fisiche) con l’autorizza­­zione cantonale (sentenza della CEF 15.2008.87 del 12 novembre 2008, consid. 1), ciò che non contrasta con il

diritto federale (art. 20*a* cpv. 3 e 27 LEF; DTF 138 III 398 consid. 3.2 e 3.3);

che non essendo PI 2 iscritto nell’albo cantonale degli avvocati né in quello dei fiduciari, il presidente della Camera gli aveva impartito un termine per far firmare il ricorso dal ricorrente personalmente o da un suo rappresentato autorizzato (art. 7 cpv. 5 LPR), avvertendolo che in futuro i ricorsi da lui presentati quale mandatario professionale sarebbero d’acchito stati dichiarati irricevibili senza ulteriore formalità;

che il ricorso in esame va quindi considerato inammissibile senza necessità di avviare una procedura di sanatoria;

che l’impugnazione appare del resto irricevibile anche per altri motivi formali, poiché il ricorrente non ha prodotto il provvedimento impugnato (come invece imposto dall’art. 7 cpv. 4 lett. a LPR), non ha formulato domande (art. 7 cpv. 3 lett. a LPR), né ha indicato e prodotto i mezzi di prova disponibili (art. 7 cpv. 3 lett c e cpv. 4 lett. c LPR) – in particolare per quanto attiene all’affermazione secondo cui il veicolo dell’escusso sarebbe stato collaudato recentemente e il suo valore sarebbe *“certamente”* sufficiente a coprire il suo credito – e neppure ha motivato a sufficienza alcune delle sue censure (non specifica concretamente quali beni mobili dell’escusso siano a suo parere pignorabili e perché, né quantifica le spese esecutive da lui ritenute corrette);

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–; –; –.

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.