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15.2016.16 • TRAC TI 15.2016.16 Generato dall'IA

Creditor Appeal Regarding Real Estate Pledge Interest Calculation in Forced Execution

Numero d'incarto 15.2016.16
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The creditor, seeking the realization of real estate pledges through forced execution proceedings, appealed the official execution office's charging list for failing to update the claimed interest amounts to the date of the auction, as the submitted list only reflected amounts calculated up to the date of claim submission. The court ruled in favor of the creditor, reasoning that under law, the distribution to pledge creditors must include interest up to the day of the final realization, thus requiring the execution office to correct the charging list to reflect the full claim, including interest calculated up to the auction date, before reissuing it for transparency and allowing interested parties a new objection period.

Regesto Legislator

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Art. 3 LPR, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 157 cpv. 2 LEF, Art. 48 cpv. 1 cui, Art. 157 LEF, Art. 40 per; Creditor Appeal Regarding Real Estate Pledge Interest Calculation in Forced Execution: The court ruled in favor of the creditor, reasoning that under law, the distribution to pledge creditors must include interest up to the day of the final realization, thus requiring the execution office to correct the charging list to reflect the full claim, including interest calculated up to the auction date, before reissuing it for transparency and allowing interested parties a new objection period.

Parole chiave

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calcolo degli interessi beni immobili pegno realizzazione forzata di immobili azione di disconoscimento del debito diritto di riprendere il possesso della cosa

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 157 cpv. 2 LEF

Cited in the reasoning to support the main ground for modifying the creditors' claims to include interest up to the day of the realization.

Art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the reasoning leading to the order regarding the non-levying of the judicial fee.

Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning regarding the non-assignment of legal costs/indemnities.

Art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning regarding the non-assignment of legal costs/indemnities.

art. 40 per il rinvio dell’art. 102 RFF

Cited in the reasoning to establish the procedure for depositing and communicating the rectified list of charges and setting a new objection period.

art. 102 del Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi

Cited in the reasoning to support the rule that claims must include interest up to the day of the last realization, which justifies the amendment order.

art. 17 cpv. 2 e 31 LEF

Cited in the reasoning section to confirm the admissibility (receivability) of the appeal, although this is a procedural point, it is not explicitly cited in the dispositive orders 1, 2, or 3.

art. 142 cpv. 3 CPC

Cited in the reasoning section regarding the admissibility (receivability) of the appeal, although this is a procedural point, it is not explicitly cited in the dispositive orders 1, 2, or 3.

art. 48*b* LOG

Cited in the introductory text to establish the composition of the court, not in the dispositive orders.

art. 3 LPR

Cited in the reasoning to identify the supervisory authority, not in the dispositive orders.

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Testo completo

Incarto n. 15.2016.16 · Lugano 11 marzo 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 29 febbraio 2016 di

RI 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________) contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno, o meglio contro l’elenco oneri depositato il 16 febbraio 2016 nelle esecuzioni n. __________ e __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare promosse dalla ricorrente nei confronti dei coniugi

PI 1, __________ PI 2, __________

ritenuto

in fatto: A. Nelle esecuzioni n. __________ e __________ in realizzazione del pegno immobiliare promosse all’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno contro i condebitori solidali PI 1 e PI 2, il 26 gennaio 2015 la RI 1 ha chiesto la realizzazione delle tre cartelle ipotecarie di cui è proprietaria che gravano nei tre primi gradi la proprietà per piani n. __________, pari a 76/1000 della particella n. __________ RFD di __________, della quale i debitori sono comproprietari in ragione di metà ciascuno.

B. Il

16 febbraio 2016, l’UE di Locarno ha depositato l’elenco oneri relativo a tale proprietà per piani, iscrivendovi le insinuazioni della RI 1 esattamente così come formulate dalla banca il 5 novembre 2015, ovvero nel seguente modo:

1 · Ipoteca a tasso fisso n. __________ di CHF 400'000.00, composta come segue: Capitale oltre interessi al 9.5% dal 01.01.2014 · 471'144.44 CHF 2'350.00 interessi ipotecari scaduti e non pagati oltre interessi al 9.5% dal 01.04.2013 · 2'938.51 CHF 2'376.10 interessi ipotecari scaduti e non pagati oltre interessi al 9.5% dal 01.07.2013 · 2'914.09 CHF 2'402.20 interessi ipotecari scaduti e non pagati oltre interessi al 9.5% dal 01.10.2013 · 2'887.78 CHF 2'402.20 interessi ipotecari scaduti e non pagati oltre interessi al 9.5% dal 01.01.2014 · 2'829.46 CHF 22'758.35 costi di disdetta anticipata del mutuo oltre interessi al 9.5% dal 01.01.2014 · 26'806.18 CHF 500.00 spese di gestione oltre interessi al 9.5% dal 01.01.2014 · 588.93 Spese, tasse, e notifica dei precetti esecutivi · 1'460.60 CHF 4000.00 spese di realizzazione oltre interessi al 9.5% dal 13.04.2015 · 4'218.50­ TOTALE · 515'788.49

C. Con ricorso del 29 febbraio 2016, la RI 1 chiede, previo conferimento dell’effetto sospensivo, di modificare l’elenco oneri, aggiungendo sotto le summenzionate iscrizioni la seguente frase: *“Gli interessi di cui sopra saranno calcolati fino al giorno dell’incanto del fol. PPP __________ di cui al fondo base part. n. __________ RFD di __________, per un credito complessivo (capitale e interessi capitalizzati) calcolato prudenzialmente all’11.04.2016, come da tabella allegata quale doc. H.–, di CHF 532'538.50”.*

D. Nella sua comunicazione del 17 febbraio 2016, l’UE ha dichiarato di non opporsi alla concessione dell’effetto sospensivo.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la

Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato alla

ricorrente, avvenuta il 17 febbraio 2016, il ricorso, interposto lunedì 29 febbraio è in linea di principio ricevibile (art. 17 cpv. 2 e 31 LEF, combinati con l’art.

142 cpv. 3 CPC).

2. La ricorrente si duole che nell’elenco oneri l’UE ha riportato tali quali gli importi da lei indicati nella sua insinuazione del 5 novembre 2015 (doc. G accluso al ricorso), senza tenere conto che gli interessi di mora erano stati calcolati, appunto, fino a quel 5 novembre 2015 e, quindi, senza aggiornarli alla data dell’asta (fissata all’11 aprile 2016). A ragione. La somma netta ricavata dall’aggiudicazione del fondo gravato va infatti distribuita ai creditori pignoratizi sino a concorrenza dei loro crediti, “compresi gli interessi fino al giorno dell’ultima realizzazione” e le spese d’ese­­cuzione (art. 157 cpv. 2

LEF; nello stesso senso: art. 48 cpv. 1 cui rinvia l’art. 102 del Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata

di fondi [RFF, RS 281.42]). L’UE avrebbe quindi dovuto iscrivere i crediti insinuati dalla ricorrente per il loro importo in capitale e interessi alla data dell’asta (l’11 aprile 2016) (v. Bernheim/Känzig in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 3 ad art. 157 LEF; Eduard Brand, Die betreibungsrechtliche

Zwangsverwertung von Grundstücken im Pfandverwertungsverfahren, 2008, pag. 102 ad 4/g e l’esempio a pag. 117 n. 3).

3. La soluzione proposta dalla ricorrente nelle sue conclusioni, tuttavia, non è quella corretta, poiché l’importo esatto dei crediti de­v’essere menzionato nell’elenco oneri per un’informazione trasparente e completa degli interessati. Occorre piuttosto ordinare all’UE di rettificare l’elenco oneri, iscrivendovi l’importo dei crediti insinuati comprensivo degli interessi di mora computati fino alla data dell’asta (che potrà essere quella già fissata se l’UE ritiene di poterla mantenere oppure una nuova data). L’elenco oneri rettificato dovrà poi essere nuovamente depositato e comunicato agli interessati, cui verrà fissato un nuovo termine di contestazione di dieci giorni (art. 40 per il rinvio dell’art. 102 RFF). Poiché essi potranno quindi esprimersi in quell’occasione, si prescinde in questa sede dal notificare loro il ricorso per eventuali osservazioni.

4. La domanda di concessione dell’effetto sospensivo diventa così senza oggetto.

5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e, ad onta di quanto richiesto dalla ricorrente, non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che è ordinato all’Uffi­cio d’esecuzione di Locarno di rettificare l’elenco oneri secondo quanto indicato al considerando 3 e di procedere di nuovo al suo deposito e alla sua comunicazione agli interessati.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; –; –.

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.