Legislator Giurisprudenza & Legislazione
15.2016.15 • TRAC TI 15.2016.15 Generato dall'IA

Creditor Appeal Regarding Alimony Garnishment Adjustment Based on Reduced Obligation

Numero d'incarto 15.2016.15
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A creditor appealed an enforcement office's decision to adjust the debtor's minimum subsistence level in an execution proceeding for overdue alimony, which resulted in a lower garnishment amount based on a subsequent, reduced alimony obligation set by a civil court order from December 2015, effective January 2016. The court dismissed the appeal, reasoning that the enforcement office correctly acted upon the new legal circumstance (the reduced alimony) and presented evidence that the debtor had begun making the reduced payments, thus justifying the revised minimum subsistence level used for the February 2016 garnishment notice.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 3 LPR, Art. 17 LEF, Art. 93 LEF, Art. 93 cpv. 3 LEF, art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; Creditor Appeal Regarding Alimony Garnishment Adjustment Based on Reduced Obligation: The court dismissed the appeal, reasoning that the enforcement office correctly acted upon the new legal circumstance (the reduced alimony) and presented evidence that the debtor had begun making the reduced payments, thus justifying the revised minimum subsistence level used for the February 2016 garnishment notice.

Parole chiave

Generato dall'IA
minimo vitale pignoramento del salario ordine di pagamento autorizzazione all’esecuzione modifica del mantenimento del figlio comminatoria di fallimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 130 III 47
generalmente attenersi all’importo fissato dal giudice civile (cfr. DTF 130 III 47 consid. 2), circostanza che peraltro la ricorrente non ha
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 93 LEF

Cited as the legal basis for recognizing maintenance contributions when assessing the minimum existence for the debtor.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the reasoning preceding the operative part, indicating that judicial costs are not levied in this type of proceeding.

61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning preceding the operative part, indicating that no indemnities are awarded in this type of proceeding.

62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning preceding the operative part, indicating that no indemnities are awarded in this type of proceeding.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 15.2016.15 · Lugano 13 maggio 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 26 febbraio 2016 di

RI 1 (patrocinata dall’__________ PA 1,) contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 16 febbraio 2016 nell’esecuzione n. __________, già n. __________, promossa dalla ricorrente nei confronti di

PI 1, (patrocinato dall’ PA 2,)

ritenuto in fatto e considerato in diritto

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 maggio 2014 dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti (UEF) di Mendrisio, RI 1, ex moglie di PI 1, procede contro quest’ultimo per l’incasso di fr. 39'086.30 oltre agli accessori per contributi alimentari arretrati, tasse, spese e ripetibili, dedotti fr. 33'960.05 per compensazione del conguaglio dovuto dall’escutente per l’assegnazione in proprietà esclusiva dell’abitazione coniugale;

che in parziale accoglimento del ricorso interposto il 13 febbraio 2015 da RI 1 contro il verbale di pignoramento del 20 gennaio 2015 emesso nella medesima esecuzione, con sentenza del 13 ottobre 2015 (inc. 15.2015.16) questa Camera ha ordinato all’UEF, divenuto ormai l’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio, di pignorare la quota di reddito di PI 1 eccedente il suo minimo d’esistenza fissato in fr. 2'997.– mensili;

che dando seguito alla predetta decisione, il 23 ottobre 2015 l’Uf­­ficio ha diffidato l’istituto previdenziale dell’escusso a versare la quota della rendita mensile che eccede fr. 2'997.–;

che con scritto del 23 dicembre 2015 PI 1 ha chiesto all’UE di rideterminare la quota pignorabile in base alla decisione cautelare del 15 dicembre 2015 con cui il Pretore aggiunto del Distretto di __________ aveva ridotto in fr. 785.– il contributo alimentare ch’egli deve a RI 1 entro il 5 di ogni mese, la prima volta entro il 5 gennaio 2016;

che il 28 dicembre 2015 l’organo esecutivo ha quindi ordinato al­l’istituto previdenziale del debitore di versare mensilmente la quota di rendita di quest’ultimo eccedente fr. 3'782.–;

che il 16 febbraio 2016 l’UE ha trasmesso alle parti il relativo verbale di pignoramento, ove è menzionato il nuovo calcolo del minimo d’esistenza, che tiene conto del contributo alimentare ridotto di fr. 785.–;

che con ricorso del 26 febbraio 2016, RI 1 si aggrava contro il verbale appena menzionato, chiedendo a questa Camera di annullarlo e di ordinare all’UE di procedere a un nuovo pignoramento con la rapidità dovuta e la diligenza del caso nell’ac­­certamento del reddito mensile pignorabile e in accordo con la decisione 13 ottobre 2015 della stessa Camera;

che con rispettive osservazioni del 14 e 22 marzo 2016 PI 1 e l’Ufficio postulano la reiezione del ricorso;

che interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­­pello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta

il 17 febbraio 2016, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF);

che la ricorrente si duole che l’UE abbia considerato nel minimo d’esistenza di PI

1 l’importo di fr. 785.– a titolo di contributo alimentare a suo favore, nonostante in occasione del pignoramento del 23 ottobre 2015 tale spesa non fosse ancora esistente né ipotizzabile, visto che è entrata in vigore soltanto dal gennaio del 2016;

ch’essa rileva altresì che non può in ogni caso essere computato un contributo alimentare nei confronti della stessa creditrice, oltretutto stabilito quasi due anni dopo l’introduzione dell’esecu­­zione, e che peraltro il debitore neppure ha versato, malgrado il verbale di pignoramento menzioni il contrario, ragione per cui chiede che l’UE provveda alla correzione del calcolo del minimo esistenziale, attenendosi scrupolosamente all’ordine impartitogli da questa Camera con la nota sentenza del 13 ottobre 2015;

che, tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall’insorgente si evince dagli atti che l’organo esecutivo si è attenuto alla precedente decisione di questa Camera, diffidando il 23 ottobre 2015 l’istituto previdenziale dell’escusso a versare la quota di rendita di quest’ultimo eccedente il suo minimo d’esistenza fissato in fr. 2'997.– mensili;

che, invero, il verbale impugnato non fa riferimento al pignoramento del 23 ottobre 2015, malgrado nel documento figuri (erroneamente) il contrario, bensì a quello successivo del 28 dicembre 2015, allorquando l’UE ha dato seguito alla domanda di revisione del calcolo del minimo d’esistenza presentata da PI 1 sulla scorta della decisione cautelare emessa il 15 dicembre 2015 dal Pretore aggiunto del Distretto di __________, invitando l’istituto previdenziale a versare la quota di rendita eccedente il nuovo minimo d’esistenza stabilito in fr. 3'782.–;

che, ad ogni modo, il nuovo pignoramento ha avuto effetto soltanto dal febbraio del 2016, l’ordine di pagamento alla banca (doc. 3/a), che l’escusso ha prodotto a sostegno del versamento del contributo alimentare di fr. 785.– a favore di RI 1, prevedendo invero il 3 febbraio 2016 quale prima data di esecuzione;

che pertanto sino al gennaio del 2016 l’Ufficio ha applicato correttamente la

sentenza del 13 ottobre 2015 di questa Camera e l’escutente ha ottenuto, mediante una ripartizione provvisoria del 1° marzo 2016, l’intero importo che le spettava, sicché sotto que­sto profilo il ricorso si rivela manifestamente infondato e comunque senza oggetto;

che per quanto attiene all’ammissibilità del contributo alimentare nel calcolo del minimo d’esistenza di PI 1 a partire dal febbraio del 2016, secondo consolidata giurisprudenza, contributi di mantenimento o d’assistenza dovuti per motivi giuridici a persone che vivono fuori dell’economia domestica del debitore sono riconosciuti a condizione che siano indispensabili al creditore degli alimenti ai sensi dell’art. 93 LEF e che l’escusso provi di averli già versati prima del pignoramento e renda verosimile che li pagherà anche per la durata del pignoramento (sentenza della CEF 15.2015.16 del 13 ottobre 2015, consid. 7.1 e riferimenti citati);

che nel caso di specie, in virtù dell’art. 93 cpv. 3 LEF l’Ufficio ha commisurato il minimo d’esistenza di PI 1 alla nuova circostanza verificatasi con l’emanazione il 15 dicembre 2015 della decisione cautelare del Pretore aggiunto del Distretto di __________ che ha ridotto il contributo alimentare a fr. 785.–, ciò che, in principio, è conforme alla legge, le autorità esecutive potendo

generalmente attenersi all’importo fissato dal giudice civile (cfr. DTF 130 III 47 consid. 2), circostanza che peraltro la ricorrente non ha

contestato;

che l’organo esecutivo si è inoltre basato su un altro fatto nuovo, ovvero l’ordine di pagamento permanente del 30 dicembre 2015 (doc. 3a) dato dall’escusso alla sua banca di procedere al versamento mensile del contributo alimentare a favore dell’ex moglie a partire dal 3 febbraio 2016;

che sebbene quest’ultimo documento non giustifichi ancora l’ef­­fettivo pagamento del contributo, agli atti sono presenti anche gli estratti bancari di addebito di tale importo sulla relazione bancaria di PI 1 a favore dell’ex moglie per il periodo dal febbraio al maggio del 2016, sicché l’operato dell’UE si rivela corretto e il ricorso va dunque respinto anche su questo punto;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.